Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43609 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43609 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCO NICOLA N. IL 29/12/1964
avverso la sentenza n. 1576/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso si basa su deduzioni di mero fatto che,
oltre a non essere verificabili in questa sede, presentano anche, per la gran parte,
carattere di novità rispetto a quello che, secondo la non contestata sintesi che si legge
nella sentenza impugnata, era stato il contenuto dei motivi d’appello, essenzialmente
basati sull’assunto che, essendo la società inattiva, nessun effettivo danno sarebbe
derivato dalla condotta dell’imputato e che questa, comunque, sarebbe stata connotata
non da dolo ma soltanto da colpevole negligenza; al che va aggiunto che la corte
d’appello ha fornito, nell’impugnata sentenza, una puntuale ricostruzione (pressoché
totalmente ignorata nel ricorso) di tutto lo svolgimento della vicenda “de qua”,
indicando anche le occasioni in cui i soggetti operanti su incarico delle autorità di
controllo erano riusciti a stabilire un diretto contatto telefonico con l’imputato,
ottenendone soltanto richieste di proroghe e rinvii (ci si riferisce, in particolare, al
contatto telefonico avvenuto poco dopo l’invio della raccomandata del 13 dicembre
2005. di cu; aveva riferito il dott. Vidoni, ed a quello in data successiva ma non
precisata di cui aveva riferito il dott. Delli Zotti);
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso si caratterizza per assoluta ed evidente
genericità ed assertività, a fronte di quanto puntualmente e correttamente osservato
nell’impugnata sentenza secondo cui all’invocato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche faceva da ostacolo la presenza, a carico dell’imputato, di
“numerosi e specifici” precedenti;
– che la ri cenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CASCO
Nicola fu ritenuto responsabile del reato di cui all’art.2638, comma 2, cod. civ.,
consistito nell’avere egli, quale amministratore unico di una società cooperativa,
ostacolato l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, sottraendosi
sistematicamente alle ripetute richieste di contatti e di produzione di documenti
avanzate da dette autorità;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando vizio di motivazione:
1) in ordine al confermato giudizio di colpevolezza sull’assunto, in sintesi e
nell’essenziale, che, essendo cessata l’attività della cooperativa e ed essendo stata
consegnata la relativa documentazione ad uno studio di commercialista, del quale
l’imputato aveva fornito il recapito ed al quale era stata consegnata la prima lettera
raccomandata di invito a comparire (mentre le altre — si afferma — “non risultano
recapitate perché inviate a indirizzi errati”), egli, pur consapevole dell’accertamento
in corso, avrebbe nutrito il legittimo convincimento di aver fornito tutta la
collaborazione necessaria;
2) in ordine al diniego della invocata prevalenza delle pur riconosciute attenuanti
generiche sulla contestata recidiva;

di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

‘. TATA
IN CANCELLERIA

2 4 OTT 2013
Fundonstio 421tuatioderio

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci- in o a, il 2 maggio 2013

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