Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43608 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43608 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORCEDDU QUIRINO N. IL 12/04/1970
FOIS GIN N. IL 17/11/1968
GAVIANO MARIO N. IL 05/11/1979
avverso la sentenza n. 2193/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

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CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, non risultando dedotto che l’esclusione
della recidiva rientrasse nell’accordo raggiunto fra le parti e non risultando neppure
rappresentata alcuna specifica ragione per la quale essa sarebbe stata comunque da
escludere, sì da dar luogo, in assenza di tale esclusione, all’obbligo, per il giudice, di
respingere il detto accordo, non essendo in suo potere apportarvi alcuna modifica;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così decis in Rna, il 2 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che cori l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a PORCEDDU Quirino, FOIS Gin e GAVil\10 Mario, per il reato di tentato furto
aggravato in concorso, la pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per
ciascuno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso .per cassazione, con distinti ma
identici atti a propria firma, i tre summenzionati imputati, lamentando difetto di
motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva loro contestata;

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