Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43606 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43606 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIANG MEDOU MAME N. IL 21/03/1978
avverso la sentenza n. 1606/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
06/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto specifici elementi, ricavabili
dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in
proposito. fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass.
II, 21 maggio —30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17
ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio
2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012
n. 6455, Alba, RV 252085); e, nel caso di specie, essendosi la difesa limitata ad
affermare, nel ricorso, che l’imputato avrebbe posto in essere, nei confronti del
pubblico ufficiale intervenuto sul luogo del fatto, soltanto “una reazione spontanea”
esauritasi in alcuni “spintoni” e dovuta allo stato confusionale nel quale egli versava
a cagione del suo stato di ebbrezza, non può certo dirsi che siano stati con ciò
rappresentata la oggettiva esistenza di elementi tali da rendere evidente che
l’imputato avrebbe dovuto essere necessariamente prosciolto dal reato a lui ascritto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale NIANG Medou Mame, per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, uniti
per continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi tre
di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. con particolare riguardo
all’addebito di resistenza a pubblico ufficiale;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese defi procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
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Così deci ir,Rojna, il 2 maggio 2013
Il Presi
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