Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43603 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 43603 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

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sul ricorso proposto da:
MTIRI SALAH N. IL 13/05/1993
avverso la sentenza n. 1207/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/04/2014

FATTO e DIRITTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
lamentando il difetto di motivazione sulla condanna e sul complessivo trattamento
sanzionatorio.
3. La sentenza deve essere annullata con rinvio.
4. Quanto alla censura sul difetto di motivazione della pronuncia di condanna, esse
sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su
motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità
5. Ciò detto va osservato che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione
del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma dell’art. 73 è
intervenuta una rilevante modifica legislativa con il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146
convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10. L’art. 2 ha introdotto nel
testo del d.P.R. 309 del 1990 un nuovo quinto comma che ha ridefinito i contorni
della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo di
reato e non, come in precedenza, circostanza attenuante, prevedendo, inoltre una
nuova cornice edittale, che ha ridotto la pena detentiva da un anno a cinque anni di
reclusione.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in
quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di
questione che deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 cod.proc.pen., non potendosi
considerare preclusivo la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da
ultimo espresso da S.U. n. 24246 del 2004), atteso che la novella normativa è intervenuta
successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e, pertanto, certamente
non era possibile tenere conto di essa nella formulazione dei motivi proposti.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell’art. 624
cod.proc.pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.

1. Con sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MTIRI Salh per il delitto
di cui all’art. 73, comma quinto, T.U. 309 del 1990 per la detenzione illecita di gr.
2,316 di hashish (acc. in Modena il 4\10\2011).
Veniva anche confermata la pena irrogata di anni uno di reclusione ed C 3.000= di
multa.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32\2014. Rinvia sul punto alla Corte di
Appello di Bologna. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità
della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014

I, Presiden

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