Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43602 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43602 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANGON ARISTIDE N. IL 01/01/1954
avverso la sentenza n. 210/2009 GIUDICE DI PACE di IMPERIA, del
03/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che non risultano rappresentate, né si ravvisano, specifiche ragioni che possano
indurre a disporre la richiesta riunione dei procedimenti;
– che, ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso,
non risultano dedotte specifiche e stringenti ragioni per le quali non dovesse darsi
credito alle dichiarazioni della persona offesa circa il fatto che le fossero state rivolte,
da parte del ricorrente, le espressioni ingiuriose di cui all’imputazione; per altro
verso, non risulta affatto che fosse stata formalmente richiesta l’assunzione come
teste di Casella Raffaele, emergendo soltanto, dalla lettura del verbale d’udienza del 3
dicembre 2010, che il Marangon si era limitato a indicare il detto Casella come
persona che avrebbe visto la Valzano nell’atto di gettare la spazzatura dalla finestra;
e, d’altra parte, posto che nella stessa sentenza impugnata si dà atto che la Valzano
aveva ammesso di aver sparso del concime sul proprio terreno, così compiendo un
gesto che l’imputato avrebbe potuto fraintendere, per cui si sarebbe potuta
astrattamente prospettare, sotto il profilo putativo, la invocata causa di non punibilità,
la difesa avrebbe avuto l’onere, da essa non assolto, di dedurre direttamente come
motivo di doglianza il fatto che detta causa non fosse stata ritenuta per ci d solo
operante, in applicazione della regola dettata dall’art. 59, ultimo comma, c.p.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza MARANGON Aristide fu condannato alla pena di
euro 200 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di ingiurie e minacce
commessi il 23 giugno 2007 in danno di VALZANO Anna Maria;
-che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi convertito dall’adito tribunale di
Imperia in ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato, la quale lamenta, in sintesi
e nell’essenziale, che siano state ritenute credibili le dichiarazioni della persona
offesa e che non sia stata accolta la richiesta di audizione come teste di Casella
Raffaele, il quale avrebbe potuto riferire che la Valzano aveva più volte gettato propri
rifiuti nel fondo del ricorrente, a conferma di quanto, secondo quest’ultimo, era
avvenuto anche in occasione del fatto di cui è causa, di tal che si sarebbe potuto
pervenire ad una declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 599, comma secondo,
c.p. essendo inquadrabile il comportamento del ricorrente medesimo nell’ipotesi del
fatto commesso “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo
di esso”;
– che la difesa ha fatto successivamente pervenire memoria nella quale si chiede la
riunione del presente procedimento a quello originato da altro ricorso proposto
nell’interesse dello stesso Marangon avverso altra condanna pronunciata nei di lui
confronti per ingiurie e minacce poste in essere il 31 luglio 2007 in danno di Guarise
Tiziano e si chiede che comunque, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità
del ricorso, non si dia luogo a sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle
ammende;

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IN CANCELLERIA
24 OTT 2013
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di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci i m ‘e a, il 2 maggio 2013
– -e-

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