Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4360 del 21/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4360 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALGANO NICOLA N. IL 29/06/1980
avverso la sentenza n. 502/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per

arte civile, l’Avv

Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 21/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha riformato unicamente quanto alla statuizione relativa
alla recidiva, che ha escluso, la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto nei
confronti di Galgano Nicola, e per l’effetto ha rideterminato la pena inflitta alla
medesimo in mesi 5 di arresto.
Al Galgano era stata contestata la violazione degli articoli 186 e 187 Cod.
str., per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e

dell’avvenuto ricovero del Galgano presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto,
ove gli venne diagnosticato un trauma cranico connmotivo e rilevato, in forza di
esame del sangue, un tasso alcolemico pari a 162,80 mm/ml ed un valore di
cannabinoidi pari a 200 ng/ml.
Secondo quanto accertato nei gradì di merito, nelle prime ore dee
fy/11/2009, a seguito di richiesta di intervento, una pattuglia si portò in via
Conca d’oro di Crispiano dove però non rinvenne la autovettura segnalata né
alcun occupante perché il veicolo era già stato recuperato ed il conducente del
mezzo era stato trasportato presso l’Ospedale Moscati di Taranto. Il
verbalizzante Genca si portò quindi presso il nosocomio tarantino, dove rinvenne
il Galgano, al quale vennero accertate le ricordate lesioni personali.
La Corte di appello, in particolare, ha respinto il motivo di impugnazione che
contestava la presenza del Galgano alla guida dell’autovettura. I giudici di
secondo grado hanno ritenuto che la circostanza fosse stata ammessa
nell’istanza di dissequestro del 28/11/2009 e che in ogni caso il motivo di
impugnazione non fosse sorretto da allegazione in ordine alla persona o alle
persone che potevano essere in auto con il Galgano. Neppure risultava che altro
Galgano Nicola si fosse presentato al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati alle
ore 2,10 del 01/11/2009; sicché non aveva valore alcuno l’errore identificabile
nel certificato di analisi relativo alla data di nascita, indicata in una diversa da
quella dell’imputato. Inoltre la Corte d’appello ha respinto la doglianza fondata
sulla ritenuta inutilizzabilità della documentazione relativa gli accertamenti
medici finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacente e psicotrope ai quali era
stato sottoposto l’imputato ed ha infine modificato il trattamento sanzionatorio
definito dal primo giudice rilevando la fondatezza del motivo relativo
l’applicazione della recidiva.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato con atto

sottoscritto personalmente.

2

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tanto è stato ritenuto sulla base

2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
186 e 187 Cod. str. e 195 cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale. Ad avviso
del ricorrente non si è mai accertato che al momento del sinistro l’auto fosse
condotta dall’imputato, sicché la motivazione della sentenza al riguardo è
abnorme; le dichiarazioni rese all’unico teste, Genca, il quale riferì di aver
appreso dai sanitari che il Galgano era il conducente dell’autovettura, sono
inutilizzabili perché questi, ufficiale di polizia giudiziaria, non poteva riferire su
circostanze che avrebbero dovuto costituire oggetto di verbale di sommarie

grado di riferire i nominativi dei soggetti dai quali avrebbe appreso tale
circostanza. Assume, inoltre, che le analisi dei liquidi biologici non sono
sufficienti a dare dimostrazione del fatto che l’imputato fosse alla guida in stato
di alterazione psico-fisica determinata da assunzione di sostanze stupefacenti
poiché le tracce di tale assunzione permangono nel tempo e quindi siffatto
accertamento non consente di affermare con certezza che l’imputato si trovasse
al momento del fatto in stato di alterazione.
2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
191, 256 e 603 cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale. La motivazione con
la quale la Corte di appello ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità o di nullità
della copia del referto medico rilasciato dal pronto soccorso Moscati di Taranto è
illogica e contraddittoria perché la Corte riconosce che tale certificato è inficiato
da un errore sulla data di nascita del soggetto al quale si riferisce ma dall’altro
afferma che si tratta di un errore ininfluente sulla base di una motivazione
illogica; la Corte riconosce che l’accertamento è stato eseguito esclusivamente a
scopo diagnostico per finalità cliniche ma ciò nonostante ne ha affermato la
valenza ai fini dell’affermazione di penale responsabilità; la Corte ha affermato la
valenza probatoria di tale atto tuttavia rifiutando ogni forma di accertamento
dibattimentale nel contraddittorio fra le parti della veridicità e dell’affidabilità di
quanto in esso riportato; al riguardo l’esponente lamenta la violazione
dell’articolo 603 cod. proc. pen., posto che nell’atto di appello era stata fatta
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2.3. Con un terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
192 e 533 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, affermando che la motivazione
circa la sussistenza degli indizi di reità e del loro carattere di gravità, precisione e
concordanza è contraddittoria ed illogica nonché apparente. Ciò in quanto il
certificato delle analisi è inficiato da errore nel nominativo, è mancato
qualsivoglia esame critico di tale documento ed è stato soltanto supposto che
l’imputato fosse alla guida del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3

informazioni testimoniali e peraltro risultano ininfluenti, non essendo stato in

3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo ed il terzo motivo devono essere trattati unitariamente.
L’assunto dal quale muove l’esponente, ovvero che non sia mai stato accertato
chi fosse alla guida del veicolo incidentato al momento del sinistro, sembra non
cogliere che l’accertamento processuale ha avuto un diverso esito. La Corte di
Appello ha ritenuto accertato che fosse proprio il Galgano il conducente del
veicolo coinvolto nell’incidente stradale; e ciò sulla scorta della testimonianza del
Genca, laddove questi ha riferito che l’imputato era l’unico che era andato in

cod. proc. pen., dal momento che la Corte di Appello ha utilizzato una
dichiarazione del verbalizzante avente ad oggetto quanto personalmente
compiuto e direttamente constatato e non quanto appreso da altri, il percorso
logico tracciato dal Collegio distrettuale risulta esente da censure. Giova
premettere che il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza
della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento
probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata
da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza
di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati
(Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009 – dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880). Nel
caso di specie la deduzione svolta dalla Corte di Appello non risulta
manifestamente illogica, specie ove si consideri che la base di giudizio è in realtà
più ampia, rientrando in essa anche l’assenza di positivi elementi che indicassero
la presenza di ulteriori soggetti all’interno del veicolo. Tale ricostruzione non è
efficacemente contrastata nemmeno con il ricorso, nel quale non viene indicata
alcuna circostanza concreta che valga a dimostrare che quanto dedotto dalla
Corte di appello secondo l’id quod plerumque accidit non è valevole nel caso di
specie.
Quanto all’insufficienza dell’accertamento della presenza di cannabinoidi
nell’organismo del Galgano ai fini dell’affermazione che egli si trovasse al
momento del sinistro in stato di alterazione psico-fisica, é certamente corretto
sostenere, come fa il ricorrente, che occorre accertare non solo lo stato di
alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti ma anche che il soggetto si
trovasse alla guida essendo in tali condizioni di alterazione. La giurisprudenza di
questa Corte ripete costantemente che ai fini della configurabilità del reato di cui
all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del
veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato
in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 39160 del
15/05/2013 – dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 256830). Tuttavia, va
anche rammentato che la prova della decisiva condizione richiede l’analisi

4

ospedale. Orbene, essendo escluso che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 195, co. 4

sinottica delle risultanze degli accertamenti medici e delle ulteriori circostanze
proposte dal caso concreto. Ora, facendo riferimento alla sentenza di primo
grado – che, trattandosi di cd. ‘doppia conforme’, integra quella impugnata in
questa sede -, é evidente che l’elemento in grado di ‘attualizzare’ lo stato di
alterazione al momento del sinistro risulta esser stata la natura dell’incidente,
che non coinvolse altri veicoli o persone.
3.2. Parimenti infondato é il restante motivo.
Il referto medico in questione costituisce documento, ai sensi dell’art. 234

d’altronde rammentato già dalla Corte di appello. Palesemente erronea é quindi
la censura all’utilizzo del medesimo a fini penali, derivata dall’esser stato
eseguito l’accertamento esclusivamente a scopo diagnostico per finalità cliniche.
La verifica in merito all’attendibilità di tale documento non è da farsi
necessariamente attraverso l’acquisizione di altri elementi di prova, come
pretenderebbe l’esponente nel lamentare l’omessa rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale. D’altro canto, in grado di appello tale rinnovazione è legata alla
valutazione che il giudice fa della sufficienza del materiale istruttorio già
acquisito. Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla
correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice
d’appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere
svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, mq
deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato.
(Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007 – dep. 12/10/2007, Giovannetti, Rv. 237689).
E se coglie il vero il rilievo dell’esponente in merito all’assenza di motivazione
espressa nella sentenza impugnata delle ragioni del rigetto della richiesta di
rinnovazione avanzata con l’atto di appello, é parimenti vero che la
giurisprudenza di questa Corte ammette che il rigetto venga sostenuto da
motivazione implicita, ricorrente allorquando siano stati analizzati con congrua
motivazione i punti di criticità dedotti con l’atto di impugnazione (Sez. 3, n.
17339 del 04/12/2012 – dep. 16/04/2013, G., Rv. 255284). Nel caso di specie si
trattava della richiesta di escutere il patologo che aveva eseguito il test refertato
o di eseguire una perizia, al comune fine di accertare veridicità ed affidabilità di
quanto riportato nel referto. Ma la Corte di Appello ha spiegato che si trattava di
accertamento eseguito secondo i criteri ed i protocolli sanitari di pronto soccorso
e che la difforme data di nascita era imputabile ad un errore materiale, atteso
che nessun ulteriore ‘Nicola Galgano’ risultava essersi presentato al Pronto
soccorso dell’Ospedale Moscati alle ore 2,10 del primo novembre 2009. In ciò
sono indicate le ragioni che hanno motivato il rigetto della richiesta difensiva.

5

cod. proc. pen., che quindi ben può essere acquisito per la decisione, come

Deve peraltro rammentarsi che può essere censurata con il ricorso per
cassazione la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale
qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della
decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali
sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla
riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 dep. 14/01/2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ciò é del tutto mancante nel ricorso in

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2014.

esame.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA