Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43596 del 02/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43596 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCO TERESA N. IL 02/05/1955
avverso la sentenza n. 7937/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA, del
27/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 02/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, pur essendosi affermato,
anche da parte di questa Corte (oltre che da parte del tribunale di Camerino), che il
reato in questione “si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca
all’atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l’efficacia probatoria al
dovere del dichiarante di affermare il vero” (Cass. V, 16 settembre — 2 dicembre
2010 n. 42871, PG in proc. Aprea, RV 248775), tale principio, di per sé del tutto
condivisibile, risulta, nella specie, invocato a sproposito, dal momento che la
dichiarazione risultata falsa aveva una chiara ed inequivocabile funzione probatoria,
siccome destinata ad attestare, ai fini del conseguimento di una borsa di studio per il
figlio della ricorrente, che l’ammontare del reddito familiare non superasse un
determinato importo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa del le ammende.
Così deci in Rorna, il 2 maggio 2013
,
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a FALCO Teresa, per il reato di cui al combinato disposto dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e dell’art. 483 c.p., la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di mesi sei di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’assunto,
nell’essenziale, che sarebbe stata da escludere la configurabilità del reato, alla stregua
di un precedente costituito da una pronuncia del tribunale di Camerino in data 8
ottobre 2004, secondo cui la falsità in dichiarazioni fatte, come nella specie, ad un
pubblico ufficiale sarebbe priva di rilievo penale, quando non esista una specifica
disposizione di legge che attribuisca ad esse efficacia probatoria;