Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43592 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43592 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI NAPOLI
avverso l’ordinanza n.14305/2009 TRIBUNALE DI NAPOLI del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANGELO DI POPOLO che nella
requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre
avverso le ordinanze emesse, rispettivamente, in data 25/03/2013 e 22/05/2013
dal medesimo Tribunale nell’ambito di un procedimento a carico di Capar Viktor,
imputato del reato previsto dagli artt.477-482 cod. pen. Con la prima ordinanza
il giudice, investito dell’istanza di liquidazione di compenso per la custodia
dell’autoveicolo Opel Astra tg. 442-10-TC, ha dichiarato la sua incompetenza a

dell’istanza di revoca di tale provvedimento, avanzata dall’organo requirente sul
presupposto che la richiesta di liquidazione del compenso fosse stata avanzata in
epoca successiva al decreto di citazione diretta a giudizio, il Tribunale ha
confermato la precedente ordinanza.

2. Il Procuratore ricorrente censura i provvedimenti impugnati deducendo
vizio di violazione dell’art.168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, a mente del quale
la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di
custodia è effettuata dal magistrato che procede, ed abnormità del
provvedimento, in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e
l’impossibilità di proseguirlo, imponendo al Pubblico Ministero un adempimento
che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di
competenza funzionale.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Angelo Di Popolo, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il provvedimento abnorme è quel provvedimento non
inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, De
Cicco, Rv. 252475; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162) o
comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603;
Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo con una
pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n.
25957 del 26/03/2009 Toni, Rv.243590; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A.,

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provvedere disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; a seguito

Rv. 253177; Sez. 3, n.49404 del 18/11/2009, Fariello, Rv. 245715; Sez. 3, n.
8330 del 11/01/2008, Mocavero, Rv. 239278).

3. Secondo l’orientamento finora consolidato della Corte di legittimità (fra le
tante, Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, Rv. 221660; Sez. 4, n.20264
del 05/04/2012,

Rv. 252687;

Sez. 4, n.10744 del 06/12/2011, dep.2012,

Favoni, Rv. 252657; Sez. 4, n. 44558 del 05/11/2008, Trionfo, Rv. 242003)
compete al magistrato che procede e che, quindi, ha la disponibilità del fascicolo,

3.1. È bene ricordare che una tale interpretazione prese le mosse
dall’approfondimento effettuato dalle Sezioni Unite nel 2002 in relazione
all’art.263 cod. proc. pen., non essendo ancora entrato in vigore il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
introdotto con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il regolamento della materia, da
intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per così dire, esterne ed
accessorie al processo, venne rinvenuto nell’art.263 cod. proc. pen. il quale, in
correlazione con l’art. 695 cod. proc. pen., stabiliva, in definitiva, il criterio
attributivo di cui s’è detto, per tutte le fasi (anche quella delle indagini
preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio. È ben vero che l’art.168 d.P.R.
n. 115/2002, ha confermato tale principio, affermando che «la liquidazione
delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è
effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede»,
ma trattasi, all’evidenza, d’intervento normativo che non poteva avere avuto
alcuna incidenza sulla descritta posizione ermeneutica.

4. Con una recente pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 9605 del
28/11/2013, dep.2014, Seghaier, Rv. 257989) la Corte di Cassazione, nel
dirimere il contrasto insorto tra diverse Sezioni della Corte in merito
all’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione dei
compensi al consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero ha, in primo
luogo, negato che il concorrente rifiuto del pubblico ministero e del giudice di
pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente
tecnico del pubblico ministero integri una situazione di conflitto negativo di
competenza, sub specie del caso analogo di cui all’art.28, comma 2, cod. proc.
pen., richiamando una precedente pronuncia in cui si era chiarito che i
provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura
giurisdizionale e, come tali, non sono qualificabili come abnormi (caratteristica
esclusiva degli atti di giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi (Sez.
U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598).
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provvedere alla liquidazione delle spese in parola.

4.1. La giurisprudenza assolutamente prevalente di legittimità si è, poi,
espressa nel senso della abnormità, sotto il profilo della idoneità a determinare la
stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, del provvedimento di
restituzione al pubblico ministero da parte del giudice della richiesta di
liquidazione del compenso del consulente tecnico (tra le altre, Sez. 4, n. 21319
del 11/12/2012, dep.2013, Pinetti, Rv. 255281).
4.2. Circa poi il significato della locuzione “che procede”, nella
giurisprudenza di questa Corte domina la tesi secondo cui “magistrato che

la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di
liquidazione.
4.3. La pronuncia delle Sezioni Unite, pur individuando nell’art. 73 disp. att.
cod. proc. pen. un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul legame
fiduciario che caratterizza il conferimento dell’incarico, e privilegia, quindi, ai fini
della competenza per la liquidazione dei compensi, l’organo che vi presiede,
proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del pubblico
ministero, ha tuttavia chiarito che per i compensi del custode e degli altri
ausiliari deve farsi salva la norma generale dell’art. 168 d.P.R. n. 115, come
riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta
di liquidazione.

5. Secondo quanto già affermato in altra pronuncia di questa Sezione
(Sez. 4, n.7468 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 254516), è difficile negare che
l’art. 168 in commento, oltre all’ordinaria funzione ordinatoria-compilativa (tipica
di tutti i Testi Unici), esprima anche contenuto innovativo, avente valore
d’interpretazione autentica. Il T.U. n. 115 risulta emanato in virtù della delega
conferita con I. 8 marzo 1999, n. 50, siccome modificata dalla I. 24 novembre
2000, n. 340. Dispone, in particolare, l’art. 7, comma 2, lett. d) che il Governo,
oltre agli altri, deve attenersi al seguente principio direttivo: “coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo”. Quindi, correttamente interpretando il mandato parlamentare,deve
reputarsi consentito, ed anzi doveroso, che il Governo, in esecuzione di esso,
possa, pur nei limiti indicati, procedere a vere e proprie innovazioni, così dando
vita a corpi normativi a valore misto, ormai assai diffusi nella pratica legislativa, i
quali, seppure largamente compilativi, assumono anche valenza innovativa. Ma
l’intervento codificatorio, sul punto, si è limitato, attraverso opera

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procede” è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge

d’interpretazione autentica I ad assicurare “coerenza logica e sistematica”,
chiarendo un principio normativo già ricavabile dal sistema.

6. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il Tribunale di
Napoli ha, nel caso concreto, ritenuto di escludere la sua competenza a
provvedere in ragione del fatto che l’autovettura sottoposta a custodia non fosse
sottoposta a sequestro nell’ambito del processo, avendo il Pubblico Ministero
limitato l’imputazione al reato di falsità di documenti ai sensi degli artt.477 e 482

ricettazione dell’autovettura. La peculiarità della vicenda non comporta, tuttavia,
una diversa valutazione in merito all’abnormità del provvedimento, trattandosi di
situazione equiparabile all’archiviazione, in relazione alla quale la giurisprudenza
della Corte di legittimità ha affermato il principio per cui è abnorme il
provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari disponga la
trasmissione

al

Pubblico

Ministero

della

richiesta

di

liquidazione

delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a
procedimento conclusosi con l’archiviazione, in quanto l’espressione “magistrato
che procede” di cui all’art. 168 d.P.R. n.115/2002 deve essere intesa quale
indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del
procedimento (Sez. 5, n.2924 del 12/11/2013,dep.2014, ignoti, Rv. 257939;
Sez. 5, n. 7710 del 09/12/2008, dep. 2009, Gabellone, Rv. 242947; Sez. 5,
n.9222 del 10/02/2006, ignoti, Rv. 233770).

7. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio
e gli atti trasmessi al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in data 7/10/2014
Il P esidente

cod. pen., a fronte dell’iniziale ipotesi accusatoria formulata per il reato di

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