Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43591 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43591 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSTI OTTAVIO N. IL 30/04/1969
avverso la sentenza n. 13017/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce dell’ormai da tempo noto e
consolidato orientamento di questa Corte (del tutto ignorato nell’atto di gravame)
secondo cui, quando il giudice (come si verifica nella specie), dia espressamente atto
della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art.
444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi comprese quella costituita
dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza assolutoria
ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e quella costituita dalla ritenuta congruità della pena, ciò
basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano
difetto specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzell i. RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085); e, nella specie, né dal
testo dell’impugnata sentenza né da quello del ricorso appare in alcun modo
rilevabile l’esistenza di specifici elementi atti far ritenere che il giudice avrebbe
dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., o
avrebbe dovuto ritenere incongrua (per eccesso) la pena patteggiata, tanto da dover
rifiutare la ratifica dell’accordo intervenuto fra le parti, atteso che, per un verso, dalla
sentenza impugnata non emerge alcun elemento che si ponga in contrasto logicogiuridico con la decisione adottata e, per altro verso, la difesa del ricorrente si è
limitata ad affermazioni del tutto assertive e generiche tanto con riferimento alla
pretesa assenza di elementi probatori a carico dell’imputato quanto con riferimento
alla pretesa eccessività della pena; per non parlare, poi, delle diffuse doglianze a
proposito dell’asserita, mancata concessione delle attenuanti generiche che, invece,
come si è visto, risultano già concesse e valutate addirittura come prevalenti sulla
contestata aggravante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a CARUSTI Ottavio, per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
aggravante di cui all’art. 219, comma II, n. 1 L.F.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. nonché alla ritenuta congruità della pena ed
alla mancata concessione — si afferma — delle attenuanti generiche;

di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.

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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciÌn$onìa, il 2 maggio 2013

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