Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43583 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43583 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI GIUSEPPE N. IL 14/06/1985
avverso la sentenza n. 1084/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FuLted-4 0: ilocmche ha concluso per

Udito, per
Udit •• ifenor Avv.

ivile, l’Avv

Data Udienza: 07/10/2014

) C0 11\46

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Ritenuto in fatto

Parisi Giuseppe, giudicato responsabile in ordine al reato
p.e p. dall’articolo 73 comma l bis d.PR. 309/90 (detenzione
illecita di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente di

della Corte di appello di Catania del 4.07.2013 che ha
confermato quella emessa nel giudizio di primo grado dal
Tribunale della stessa città che lo aveva condannato in sede
di giudizio abbreviato alla pena di anni quattro e mesi otto
di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione, a mezzo
del suo difensore Parisi Giuseppe, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità,
con riferimento alla mancata concessione dell’allora
attenuante di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR. 309/90 e
delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato quanto alla doglianza in
punto di responsabilità e in punto di mancato
riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, perché
proposto per motivi infondati in quanto ripropone
questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato
ampia e convincente risposta. Una volta infatti che il
giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Catania ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, evidenziando in particolare i motivi
per cui doveva ritenersi che il Parisi detenesse la
rilevante quantità di marijuana a fine di spaccio e non

ity

tipo marijuana), ricorre per cassazione contro la sentenza

già per uso personale, nonché le ragioni per cui non
poteva essere ritenuta l’ipotesi di cui all’art.73, comma
quinto d.PR. 309/90.
Merita invece accoglimento il motivo concernente la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
atteso che, come dedotto dalla difesa del ricorrente,

Marco Massimo, che risulta avere numerosi precedenti
penali, e non già quello dell’odierno ricorrente e quindi
può ritenersi che, ai fini del diniego delle predette
attenuanti, i giudici di merito abbiano tenuto in
considerazione il certificato penale di cui sopra.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
disposizione di cui al D.L. n.146 del 23.12.2013 (conv. in
L. n. 10 del 21.02.2014) e la recentissima disposizione di
cui al D.L. 20.03.2014 n.36 (conv. in L.16.05.2014 n.79),
nel qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90
quale figura autonoma di reato, hanno rideterminato la
pena edittale, la prima, da uno a cinque anni di
reclusione e da euro 3.000,00 a euro 26.000,00 di multa,
la seconda, da sei mesi a quattro anni di reclusione e da
euro 1.032,00 a euro 10.329,00 di multa.
Nella materia che ci occupa era altresì intervenuta la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, che aveva dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della L.
21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 d.P.R.
309/90 nella formulazione di cui alla legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).

risulta in atti il certificato penale di tale Roncisvalle

La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica

legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del
2013,

, in quanto stabilita con disposizione successiva

a quella censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi
affermato che “rientra nei compiti del giudice comune
individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non
siano più applicabili perchè divenute prive del loro
oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e
quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in
quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4
vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero
art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per i
reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146
del 2013 anche il precedente testo del comma V con la
ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al.r,eo per
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quel che concerne le droghe leggere, che pre dena pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare nei confronti dell’imputato Parisi Giuseppe,
ritenuto responsabile della detenzione al fine di spaccio
di sole droghe leggere,

il richiamato trattamento

sanzionatorio della legge “Iervolino-Vassalli”.

normativa e che gli effetti del presente giudizio di

Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
alla pena e alla questione concernente le attenuanti
generiche con rinvio su tali punti ad altra sezione della
Corte d’appello di Catania, precisandosi, ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., che la statuizione concernente la
penale responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla pena e alla
questione concernente le attenuanti generiche e rinvia per
nuovo esame al riguardo ad altra sezione della Corte
d’appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione
di responsabilità.

Così deciso il 7.10.2014

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

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