Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4357 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4357 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pucci Corrado, nato a Saarlouis (Germania) il 30/05/1972

avverso la sentenza del 12/04/2012 della Corte d’appello di Catanzaro R.G.
1966/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/04/2012, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la
sentenza del Tribunale di Cosenza del 29/06/2009, che aveva affermato la
responsabilità di Corrado Pucci in relazione ai reati di cui agli art. 582, 585,
comma secondo, n. 2, cod. pen. (capo a), di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110
(capo b), di cui all’art. 610, 61, n. 1 cod. pen. (capo c), in relazione ad episodi
avvenuti in Cosenza in data 17/05/2005.
2. La Corte territoriale, dopo avere rinviato alla ricostruzione dell’episodio e della
condotta dell’imputato operata dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto che
legittimamente quest’ultima avesse valorizzato la denuncia della persona offesa,
ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. pen., alla luce del fatto che quest’ultima,
1

Data Udienza: 16/11/2012

dopo avere rilasciato precise e circostanziate dichiarazioni a carico dell’imputato
nella denuncia sporta nell’immediatezza dell’aggressione, aveva
immotivatamente mutato versione, negando anche quanto emergeva dalla
diretta constatazione degli investigatori e della guardia giurata intervenuti sul
posto, senza fornire alcuna plausibile giustificazione del suo comportamento. La
sentenza impugnata ha aggiunto che le stesse modalità delle dichiarazioni
testimoniali, rese con lo sguardo sempre rivolto all’imputato presente in aula,
rivelavano, ben più che la soggettiva condizione di impaccio e difficoltà derivanti

esterni che avevano determinato il teste a ribaltare contenuto delle precedenti
affermazioni.
La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che i rilievi svolti dall’imputato circa la
contraddittorietà nelle deposizioni dei testi Fistilla e Cianni erano generici e privi
di fondamento, posto che il primo aveva riferito di avere personalmente visto
l’imputato schiaffeggiare la persona offesa, mentre il secondo aveva dato atto
delle gravi condizioni fisiche ed emotive in cui versava la vittima
nell’immediatezza dell’occorso, con il volto sanguinante e il jeans lacerato
all’altezza dell’inguine. Anche la guardia giurata De Bartolo, nonostante la
reticenza su circostanze dettagliate e specifiche riferite alla polizia giudiziaria nel
corso delle indagini, a seguito delle contestazioni del P.M., aveva dovuto
ammettere di avere visto il Pucci colpire con pugni e schiaffi la persona offesa,
sino a farla sanguinare. Tali elementi dichiarativi sono apparti coerenti con le
risultanze del referto medico in atti.
3. Nell’interesse del Pucci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
3.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c)
cod. proc. pen., si lamenta che l’affermazione di responsabilità del Pucci è stata
fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, contenute nel
fascicolo del Pubblico Ministero ed illegittimamente acquisite,

ex art. 500,

comma 4, cod. proc. pen., dal momento che non erano sussistenti concreti
elementi idonei a dimostrare il condizionamento del teste. La mera presenza
dell’imputato in aula costituiva esercizio del suo diritto alla partecipazione del
processo. Del resto, si aggiunge che sarebbe stato sufficiente consentire al teste
di rispondere alla domanda, pure rivoltagli, in ordine al se temesse per la propria
incolumità.
3.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.
proc. pen., si lamenta carenza di motivazione quanto alla affermazione di
responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi b) e c), dal momento che
nessuno dei testimoni aveva riferito che il Pucci avesse un coltello in mano e che
la stessa persona offesa aveva espressamente escluso tale circostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

da una personalità particolarmente emotiva, l’esistenza di condizionamenti

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Con riguardo al primo motivo, tale conclusione si impone in quanto le censure
si concentrano, peraltro non cogliendone il significato, su uno solo dei profili
valorizzati dalla Corte territoriale per concludere nel senso dell’esistenza di
elementi concreti idonei a dimostrare il condizionamento del teste, ai sensi
dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, deve essere ricordato che, secondo il costante orientamento di
questa Corte (v., ad es., Sez. 6, N. 25254 del 24/01/2012, Alcaro, Rv. 252896), in

elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di
deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività,
nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico
dell’intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività
e significatività, secondo uno “standard” probatorio che non può essere
rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, richiesta soltanto per il giudizio di condanna.
Orbene, con motivazione immune da vizi, la Corte ha, in primo luogo
sottolineato, l’immotivato mutamento di versione della persona offesa, rispetto
alle precise e circostanziate dichiarazioni a carico dell’imputato contenute nella
denuncia sporta dell’immediatezza dei fatti.
In secondo luogo, essa ha valorizzato le modalità delle dichiarazioni rese in
dibattimento con lo sguardo sempre rivolto all’imputato. Appare evidente che i
due profili, integrandosi, non mirano affatto a conculcare il diritto dell’imputato
alla partecipazione del processo, ma a trarre dall’atteggiamento del teste
elementi in grado di dimostrare il condizionamento subito.
A tal riguardo, deve aggiungersi che anche le modalità della deposizione e il
contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai
fini dell’accertamento dell’inquinamento probatorio, quale presupposto
dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc.
pen. (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011, Accetta, Rv. 252530, che ha ravvisato il
sintomo di pressioni esterne in relazione a ad una fattispecie nella quale otto
testimoni, in assenza di una plausibile giustificazione, hanno reso in dibattimento
dichiarazioni completamente diverse da quelle rese nel corso delle indagini).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha premesso allo svolgimento delle sue argomentazioni il
richiamo alla giurisprudenza di legittimità che consente l’integrazione fra le
motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado (in tal senso, si veda, di
recente, in motivazione, con ampi richiami ai precedenti di questa Corte, Sez. 2,
n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
3

tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli

t

Ciò posto, quanto ai capi b) e c) dell’imputazione, sopra ricordati, deve rilevarsi
che proprio la sentenza di primo grado ricorda la denuncia della persona offesa,
nella quale si dà atto del movente dell’azione dell’imputato e del fatto che
quest’ultimo utilizzò un coltello, tanto da lacerare il jeans della vittima.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16/11/2012

Il Componente estensore

Il P si en

P.Q.M.

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