Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4357 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4357 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

BOULMAN Jamal, n. in Marocco il 1\1\1986
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 8\1\2014
(n. 20201\13);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta,
che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al
punto relativo alla sospensione condizionale della pena;

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. la violazione di legge laddove era stata applicata una sanzione penale per il soggiorno irregolare, in violazione della normativa comunitaria;
2.2. il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il complessivo trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvioiwe,,


eA1,

-iL•\ OL:

2. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito
che “La mera previsione di una sanzione pecuniaria di natura penale per l’ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio nazionale, non accompagnata da misure di rimpatrio
forzato incompatibile con la normativa europea, è rispettosa dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 117, comma primo, Cost.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
29776 del 22/05/2013 Ud. (dep. 11/07/2013), Rv. 255918).
Invero l’art. 10 bis cit. ha superato il vaglio della compatibilità costituzionale. Il Giudice delle
leggi, infatti, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la l’art. 10 bis T.U. 286 del 1998
non punisce una condizione personale e sociale, quella cioè di straniero clandestino o comunque irregolare, ma uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato; si tratta, dunque, di una condotta attiva istantanea (varcare illegalmente i confini nazionali) oppure di una condotta di carattere permanente e di natura omissiva (non lasciare il territorio nazionale pur non avendo titolo per il soggiorno legale in esso).
La rilevanza penale delle suddette condotte è correlata alla concreta lesione del bene giuridico
tutelato, individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori,
secondo un determinato assetto normativo, in vista di beni pubblici di sicuro rilievo costituzionale.
Per quel che attiene, poi, alla compatibilità della fattispecie penale di cui all’art. 10 bis T.U. 286
con la normativa sovranazionale e, in particolare, con la Direttiva 2006/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16/12/2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (c.d. Direttiva
rimpatri), va rilevato come di recente si sia pronunciata la Corte di giustizia che, con decisione
del 6/12/2012 (causa C-430/11, Md Sagor) che ha risolto la domanda pregiudiziale proposta
dal Tribunale di Rovigo, stabilendo che:
a) non contrasta con la Direttiva la previsione come reato dell’ingresso e soggiorno illegale
sanzionato con la sola pena pecuniaria;
b) l’espulsione come sanzione sostitutiva di per sè non confligge con la disciplina dell’Unione,
con valutazione, caso per caso, della ricorrenza di ipotesi derogatorie al termine da fissare per
la partenza volontaria e, ove non ricorrenti, con la fissazione del detto termine;
c) la conversione, in caso di insolvibilità, della pena pecuniaria in permanenza domiciliare, ai
sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 55, comma 5, deve garantire che l’esecuzione di
tale pena cessi a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’Interessato
fuori dallo Stato membro.
Alla luce di quanto esposto, il motivo di censura è infondato.
3. Quanto la trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti generiche presuppone
l’esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza e che non sono stati rilevati nel caso di specie, né
indicati dalla difesa.
Quanto alla determinazione della pena, va ricordato che la determinazione della misura della
sanzione tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice
di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indi-

1. Con sentenza del 8\1\2014 il Tribunale di Teramo condannava Boulrnan Jamal per le contravvenzioni di cui agli artt. 116 C.d.S. (per guida senza patente di un’auto Fiat Punto) e art.
10 bis d.lgs. 286 del 1998 (per ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato senza
permesso di soggiorno : fatti acc. in Sant’Omero il 3\5\2012). All’imputato veniva irrogata la
pena di C 3.000= di ammenda per il capo A) ed C 6.000= di ammenda per il capo B).

cati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le
volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio
bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278).
Fondata è, invece, la censura attinente alla sospensione condizionale della pena. Invero a fronte di una specifica richiesta difensiva dei “benefici di legge”, verbalizzata nelle conclusioni di
causa, la sentenza non fa alcun cenno al motivo del mancato riconoscimento della sospensione
della pena. Si impone, pertanto, su tale punto, l’annullamento con rinvio della sentenza.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto indicato. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014
Il Consigliere estensore

Il P

idente

P.Q.M.

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