Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43567 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43567 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJECI GEZIM N. IL 15/11/1985
avverso la sentenza n. 5035/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
a

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza 2.7.2012 ha confermato la
colpevolezza di Gjeci Gezim in ordine alla violazione dell’art. 73 del DPR 309/1990
(vendita di cocaina)
2. L’imputato – tramite il difensore – ricorre per cassazione denunziando ai sensi
dell’art. 606 lett. c) cpp, la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cpp per omessa
citazione dell’imputato e conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della

processo. Rileva in sostanza che al momento della scarcerazione (avvenuta il 3.3.2102)
aveva eletto domicilio per le notificazioni presso Casa Onesimo in Busto Arsizio, via Lega
Lombarda n. 18, mentre invece era stata disposta la notifica del decreto di citazione per
il giudizio di appello presso la residenza (ormai superata) di Samarate, via Pierpaolo
Pasolini n. 6 e, successivamente, non essendo andata a buon fine, la notifica era stata
eseguita mediante consegna dell’atto al difensore di ufficio ex art. 161 comma 4 cpp.
Rileva che tale nullità non può essere superata dal fatto che il giudizio di appello si
sia svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio perché l’imputato ha
comunque il diritto di essere posto in grado di esercitare il proprio diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità conseguente alla notificazione
all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che
presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio – in quanto la
notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto
idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto – e non può, quindi, essere
dedotta per la prima volta in sede di legittimità (tra le varie, cfr. Sez. 6, Sentenza n.
1742 del 22/10/2013 Ud. dep. 16/01/2014 Rv. 258131): è stato precisato infatti che la
nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la
notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme
diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi
sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla
quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Sez. U, Sentenza
n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539, Palumbo, nonché Sez. 6, Sentenza n. 1742/2013
cit.).
In applicazione di detti principi, nel caso di specie, la notificazione del decreto di
citazione per il giudizio di appello non può certo definirsi inesistente e quindi
equiparabile ad una notificazione “omessa” ma deve piuttosto reputarsi idonea, in
concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Con la
conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura
2

sentenza impugnata per violazione del diritto dell’imputato ad essere presente al

intermedia, avrebbe dovuto essere dedotta in appello (il che non è avvenuto: cfr.
verbale di udienza) e dunque, come già detto, non può essere eccepita per la prima
volta in Cassazione.
P.Q.M
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

C sì deciso in Roma, il 23.9.2014.

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