Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4356 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4356 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VIGL1OTTI ANGELO N. IL 07/04/1965
2) VIGLIOTTI PASQUALE N. IL 09/06/1980
3) CIOFFI CARMINE N. IL 06/07/1945
4) DELLA MORTE AMABILE N. IL 26/12/1959
avverso la sentenza n. 10291/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza per Vigliotti Angelo
e Pasquale limitatamente alla ordinanza successiva di applicazione della
pena accessoria, con trasmissione atti, ed inammissibilità per Cioffi
Carmine e Della Morte Amabile.
Per i ricorrenti Vigliotti Angelo e Pasquale, Cioffi Carmine e Della
Morte Amabile è presente l’Avvocato Petrone, la quale chiede
l’accoglimento del ricorso ed in subordine l’annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Vigliotti Angelo, Vigliotti Pasquale, Cioffi Carmine e Della Morte
Amabile sono imputati:
a. del reato di cui all’articolo 361 del codice penale perché, quali
privati proprietari i primi due e quali tecnici comunali gli altri,
omettevano di denunciare all’autorità giudiziaria la illiceità dei
lavori eseguiti, difformi da quelli descritti nella DIA numero
516-98;
b. del reato di cui all’articolo 479 del codice penale perché in
concorso tra loro attestavano falsamente, nel verbale di
sopralluogo del 09/06/2003, una situazione di conformità ed il
mancato completamento dei lavori;
c. del reato di cui all’articolo 323 del codice penale perché,
mediante le condotte illecite di cui ai capi precedenti,
intenzionalmente procuravano ai proprietari dell’immobile un
ingiusto vantaggio patrimoniale.
2.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del

13/11/2008, assolveva tutti gli imputati del reati loro scritti perché il
fatto non sussiste. Il solo pubblico ministero proponeva appello e la corte
territoriale di Napoli, ribaltando il verdetto di primo grado, condannava
gli imputati per i reati ascritti alla pena di anni due di reclusione, con il
beneficio della sospensione condizionale e con l’interdizione dai pubblici
uffici per la durata della pena per i tecnici comunali. Condannava inoltre
gli imputati al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei
danni subiti dalla parte civile.

per prescrizione.

3. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli
imputati per i seguenti motivi:
4. Vigliotti Angelo:
a. violazione della legge penale con riferimento all’articolo 521
cod. proc. pen., per essere il giudizio di condanna fondato su
circostanze e/o fatti nuovi, ulteriori, diversi ed estranei
all’imputazione;

articoli 187 e 192 del codice di rito, in ordine alla
responsabilità dell’imputato;
c. manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per
la mancata concessione del beneficio delle attenuanti
generiche e della non menzione della condanna;
d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’eccessività della pena inflitta;
e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 76, 523, comma 2, e 576 cod. proc. pen., per aver
statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione
della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;
f.

nullità dell’ordinanza del 17/06/2011 ed erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli articoli 130, 127, 178,
179 cod. proc. pen. e 37 cod. pen.

5. Vigliotti Pasquale:
a. violazione della legge penale con riferimento all’articolo 521
cod. proc. pen., per essere il giudizio di condanna fondato su
circostanze eio fatti nuovi, ulteriori, diversi ed estranei
all’imputazione;
b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 187 e 192 del codice di rito, in ordine alla
responsabilità dell’imputato;
c. manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per
la mancata concessione del beneficio delle

attenuanti

generiche e della non menzione della condanna;
d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’eccessività della pena inflitta;

b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli

e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 76, 523 comma due, e 576 del codice di procedura
penale, per aver statuito sulle questioni civili in mancanza di
impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della
parte civile;
f.

nullità dell’ordinanza del 17/06/2011 ed erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli articoli 130, 127, 178,

6. Cioffi Carmine:
a. erronea applicazione di legge con riferimento agli articoli 521,
516, 517, 518, 178 cod. proc. pen. per violazione del principio
di correlazione;
b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle
risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale;
c. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’addebito avente ad oggetto la copertura fissa tramite opere
di cemento armato e metalliche,
d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’operato degli imputati con specifico riferimento alle
verbalizzazioni operate in occasione dei sopralluoghi ed alla
relazione inviata alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
e.

inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con
riferimento all’articolo 323 del codice penale, per non aver
ritenuto il capo C) (articolo 323, abuso d’ufficio) assorbito
nella fattispecie di cui al capo B) (art. 479 cod. pen., falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

f.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
reato di abuso di ufficio ed alla sussistenza del dolo specifico;

vizio di motivazione con riferimento all’ipotesi di concorso ed
alla prova del dolo;

h. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 76, 523 comma due e 576 cod. proc. pen. per aver
statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione
della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;

179 cod. proc. pen. e 37 cod. pen.

I. violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla
pena accessoria, da commisurarsi alla pena principale e non a
quella complessiva;
i.

vizio di motivazione con riferimento alla complessiva struttura
motivazionale della sentenza impugnata.

7. Della Morte Amabile:
a. violazione degli articoli 361 e 357 del codice penale per avere
l’imputato

pubblico

ufficiale,

invece

che

semplicemente un lavoratore socialmente utile.
b. erronea applicazione di legge con riferimento agli articoli 521,
516, 517, 518, 178 cod. proc. pen. per violazione del principio
di correlazione;
c. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle
risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale;
d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’addebito avente ad oggetto la copertura fissa tramite opere
di cemento armato e metalliche,
e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’operato degli imputati con specifico riferimento alle
verbalizzazioni operate in occasione dei sopralluoghi ed alla
relazione inviata alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
f.

inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con
riferimento all’articolo 323 del codice penale, per non aver
ritenuto il capo C) (articolo 323, abuso d’ufficio) assorbito
nella fattispecie di cui al capo B) (art. 479 cod. pen., falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);

g. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
reato di abuso di ufficio ed alla sussistenza del dolo specifico;
h. vizio di motivazione con riferimento all’ipotesi di concorso ed
alla prova del dolo;
i.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 76, 523 comma due e 576 cod. proc. pen. per aver
statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione
della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;
4

ritenuto

i.

violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla
pena accessoria, da commisurarsi alla pena principale e non a
quella complessiva.

k. vizio di motivazione con riferimento alla complessiva struttura
motivazionale della sentenza impugnata.

1. Si deve premettere, con riferimento ai motivi di ricorso sub h) di
Cioffi, sub i) di Della Morte, sub. E di Vigliotti Pasquale e Vigliotti Angelo,
che la parte Civili, qualora la sentenza di primo grado sia per lei
pregiudizievole, deve presentare impugnazione, se desideri una riforma
favorevole della decisione stessa. Non può invece avvalersi del gravame
interposto dal pubblico ministero, in quanto quest’ultimo mira a
salvaguardare esclusivamente posizioni di carattere generale e non di
parte (tranne i casi specificamente previsti). L’omesso esercizio del
relativo diritto determina acquiescenza alla sentenza stessa, che – nei
suoi confronti – passa in giudicato (art. 329 cod. proc. civ.). (Sez. 3, n.
11036 del 21/10/1993 – dep. 02/12/1993, P.M. in proc. Durante, Rv.
195945; conf. Sez. 4, n. 7671 del 21/06/1993 – dep. 06/08/1993,
Baccilieri, Rv. 194861: La mancata impugnazione della parte civile
avverso la decisione di merito che comprometta i suoi interessi deve
essere valutata quale acquiescenza alla decisione a sè pregiudizievole.
(Fattispecie in cui il ricorrente difensore degli imputati lamentava che il
giudice di appello riformando la decisione pretorile avesse condannato
costoro al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonostante
l’acquiescenza di questa alla decisione di primo grado lei sfavorevole; la
Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sulla scorta del
principio di cui in massima).
2. Ciò determina due conseguenze rilevanti per la presente causa: il fondamento dei suddetti motivi di ricorso comporterebbe già di per sè
l’annullamento senza rinvio della sentenza almeno nella parte relativa
alla condanna in favore della parte civile, sia per quanto riguarda la
condanna al risarcimento dei danni, sia nella parte relativa al rimborso
delle spese di lite; – la fondatezza dei suddetti motivi (e la non manifesta
infondatezza di quelli relativi al difetto di correlazione, all’assorbimento
del reato sub. C in quello contestato al capo B, all’ordinanza applicativa
della pena accessoria per Vigliotti Angelo e Pasquale) consente, poi, di
5

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenere ammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della corte
d’appello di Napoli e ciò comporta che il giudice di legittimità possa tener
conto della intervenuta maturazione del termine prescrizionale, ai fini
della declaratoria di estinzione dei reati. L’annullamento senza rinvio “in
toto” della sentenza impugnata copre, comunque, anche le predette
doglianze relative alle statuizioni civili.
3. Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che, pur tenendo conto delle
sospensioni verificatesi in primo grado per un totale di anni uno, mesi tre
far data dal mese di marzo del 2012.
4. Non ricorrono per nessuno degli imputati i presupposti per una
pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto
di quanto emerge dalla motivazione della sentenza di appello, non risulta
evidente la loro estraneità ai fatti contestati. è noto, infatti, che in
presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria
di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2,
cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo
unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali
può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono
costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep.
22/09/2000, Meloni, Rv. 217255).
5. E, d’altronde, anche ove si ritenessero fondati gli altri motivi di
ricorso proposti dalle parti, si ricorda che in presenza di una causa di
estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione
della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del
giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con
l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per
l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1.
(Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033;
S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465;
Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635; Sez. 5, n. 594
del 16/11/2011 – dep. 12/01/2012, Perrone, Rv. 252665).
6. Analogamente, il principio della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen.
prevale anche sulle nullità processuali (anche se assolute e insanabili)
6

e giorni 13, tutti i reati contestati agli imputati sono oramai prescritti a

(Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv.
240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008,
Crippa, Rv. 242326).
7. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare integralmente senza rinvio la sentenza impugnata
per essere estinti i reati per intervenuta prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti
per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 16/11/2012

p.q.m.

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