Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4356 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4356 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

BASILI Marco, n. a Pedaso -FM- il 11\5\1962

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del
17\6\2013 (n. 3400\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta,
che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al
trattamento sanzionatorio;

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. il difetto di motivazione della condanna per non avere la corte distrettuale dato risposta ai
motivi di appello circa la ritenuta attendibilità dell’Agostini e circa la ritenuta falsità della deposizione della madre dell’imputato, la quale con le sue dichiarazioni aveva scardinato la ricostruzione dei movimenti dell’imputato offerta dal suo accusatore.
2.2. la erronea applicazione della legge in punto di trattamento sanzionatorio, alla luce della
dichiarata incostituzionalità dell’art. 73 T.U. 309 del 1990, nella formulazione successiva alla
normativa Fini-Giovanardi.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio.
2. In ordine al primo motivo di ricorso, la motivazione della corte di appello fornisce una adeguata motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste Diego Agostini, fornendo, inoltre, spiegazioni sulla inattendibilità dell’alibi fornito all’imputato da sua madre.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3. Quanto al trattamento sanzionatorio, va osservato che nelle more tra la sentenza di appello
e la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma
dell’art. 73 è intervenuta una rilevante novella legislativa con la legge 16\5\2014, n. 79, che
ha modificato nel testo del d.P.R. 309 del 1990 il quinto comma del predetto art. 73, ridefinendo i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima, titolo autonomo di reato,
prevede una nuova cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro
1.032 a euro 10.329).
La radicale modifica del quadro normativo con riferimento alla pena, impone l’applicazione
dell’art. 2, co. 4 0 , codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo,
secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione
del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che
non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente
al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., il capo concernente
la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul
punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014
Il Presidente

1. Con sentenza del 17\6\2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Basili
Marco per i delitti di cui all’art. 73, co. 5 0 , T.U. 309 del 1990 ed art. 610 c.p. per avere costretto Agostini Diego all’acquisto di una barretta di hashish di circa 59 gr. (fatti acc. in Pedaso
il 17\6\2007). In appello la pena veniva ridotta ad anni 1 e mesi 5 di reclusione ed C 4.000= di
multa.

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