Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4355 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4355 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

DE FALCO Stefano, n. a Acerra -NA- il 7\12\1981
avverso la sentenza della
6\5\2013 (n. 8903\2012);

Corte di Appello di Napoli del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta,
che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al
trattamento sanzionatorio;
udite le conclusioni dell’Avv. Luigi Greco, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando
2.1. la violazione di legge e, quindi, la nullità della sentenza, per avere omesso il giudice di
appello di dichiarare la contumacia dell’imputato.
2.2. il vizio della motivazione in ordine alla sicura identificazione dell’imputato come autore del
fatto e della attendibilità del narcotest a dare prova della efficacia drogante della sostanza sequestrata.
2.3. il difetto di motivazione sul diniego della prevalenza dell’attenuate del fatto di lieve entità
sulla recidiva ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio; nonché sul diniego della
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio~ L .,„j±: ce; 1,e

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2. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che il processo a carico dell’imputato è
stato celebrato con il rito abbreviato per cui non trova applicazione l’istituto della contumacia
(secondo il previgente regime normativo).
Si ricorda sul punto la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, secondo la quale “Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo
difensore ….” (“Sez. 6, Sentenza n. 14830 del 26/02/2014 Ud. (dep. 31/03/2014), Rv.
259502; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25097 del 19/06/2007 Ud. (dep. 28/06/2007), Rv.
236841).
3. Quanto alla affermazione della responsabilità, la corte di appello fornisce una adeguata motivazione sul punto della identificazione dell’imputato quale autore del fatto. Peraltro in sede di
interrogatorio l’imputato ha dichiarato “ammetto l’addebito”.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad
una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
Relativamente all’efficacia probatoria del narcotest, premesso che la difesa ha optato per un
giudizio allo stato degli atti e non ha svolto alcuna indagine difensiva per depotenziare il materiale probatorio acquisito, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Per
accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 360 cod.proc.pen., essendo
all’uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell’imputato, indagine con
narcotest “et similia” (Sez. 6, Sentenza n. 43226 del 26/09/2013 Ud. (dep. 22/10/2013), Rv.
257462; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4817 del 20/11/2003 Ud. (dep. 06/02/2004), Rv. 229364).
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, va osservato che nelle more tra la sentenza di appello
e la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma
dell’art. 73 è intervenuta una rilevante novella legislativa con la legge 16\5\2014, n. 79, che
ha modificato nel testo del d.P.R. 309 del 1990 il quinto comma del predetto art. 73, ridefinendo i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima, titolo autonomo di reato,
prevede una nuova cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro
1.032 a euro 10.329).
La radicale modifica del quadro normativo con riferimento alla pena, impone l’applicazione
dell’art. 2, co. 4°, codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo,
secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione
del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che

1. Con sentenza del 6\5\2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di De Falco
Stefano per il delitto di cui all’art. 73, co. 5 0 , T.U. 309 del 1990 per la cessione di due dosi di
crack-cocaina (fatti acc. in Caserta il 16\5\2012). Veniva anche confermata la pena irrogata di
anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000= di multa.

non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente
al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., il capo concernente
la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul
punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara
l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014

Il Presid nte

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