Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43549 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43549 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARELLO LIVIO N. IL 20/06/1960
avverso l’ordinanza n. 164/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
)0>, evidenziando che
«le modalità di organizzazione e di esecuzione delle plurime condotte illecite
poste in essere dal prevenuto, vero dominus del sodalizio in esame, denotanoe..4..
infatti
una
sicura
capacità
delinquenziale,
nonostante
la
formai

2

incensuratezza», e che solo la misura cautelare della custodia in carcere
poteva assicurare il necessario controllo dell’indagato, impedendogli la ripresa
di contatti con eventuali associati tuttora in stato di libertà e comunque delle
attività illecite de quibus.
Trattasi, sotto tutti i profili, di motivazione del tutto esauriente, non illogica
né contraddittoria, e quindi incensurabile in questa sede.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 luglio 2014

Il Consigl ere estensore

Il

sidente

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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