Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43541 del 23/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43541 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO SALVATORE N. IL 13/04/1951
avverso la sentenza n. 2588/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del
12/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/09/2015

Motivi della decisione
Giordano Salvatore, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Catania in data 12.11.2010, con la quale è stata
affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art.
116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di ammenda.
La parte contesta l’affermazione di responsabilità penale, soffermandosi sul
contenuto del compendio probatorio.

generiche e chiede la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Soffermandosi sul primo ordine di doglianze, si osserva che l’esponente
deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
incongruenze di ordine logico. Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che “l’illogicità della
motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per
espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite
Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che
“esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero,
in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass.
23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data
8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, il Tribunale ha in particolare
rilevato, sulla scorta della deposizione resa in dibattimento dal verbalizzante, che
Giordano era stato sorpreso alla guida del veicolo tg. AX262HR, in data 5.10.2009,

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Sotto altro aspetto, l’esponente si duole del diniego delle attenuanti

privo di patente di guida in quanto revocata con provvedimento prefettizio del
25.11.1999.
Si osserva, procedendo all’esame dell’ulteriore motivo di doglianza, che la
sentenza impugnata risulta immune dalle dedotte censure, anche in riferimento al
trattamento sanzionatorio. Occorre al riguardo considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena

Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, soddisfacendo lo
specifico obbligo motivazionale, richiamati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha
ritenuto equa la pena di C 3.000,00 di ammenda, tenuto conto dei numerosi
precedenti penali che si rinvengono a carico dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 settembre 2015.

ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa

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