Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4354 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4354 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Brescia, nei confronti di :

BELOTTI Diego, n. a Calcinate -BG- il 19\4\1984
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo del
24\10\2013 (n. 859\2013);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta,
che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla durata della sanzione accessoria; rigetto nel resto;

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Brescia, lamentando la erronea applicazione della legge, laddove non era
stato disposto il raddoppio della sanzione in ragione del fatto che l’auto guidata, apparteneva a
persona estranea alla commissione del reato; inoltre non era stato tenuto conto che la sanzione accessoria doveva essere applicata in relazione a ciascuna delle contravvenzioni contestate.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. In ordine alla prima doglianza va osservato che l’affermazione che il veicolo appartiene a
persona estranea al reato implica un accertamento di fatto che non è consentito al giudice di
legittimità. Nel caso che ci occupa dal testo della sentenza non risulta la intestazione ad altri
del veicolo; né specifiche indicazioni in tal senso sono contenute nel ricorso.
Peraltro, anche una volta dimostrata la intestazione dell’auto ad un soggetto diverso
dall’imputato, va rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte “Ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa,
che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Fattispecie in cui si è ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre
dell’imputato, ma in uso a quest’ultimo) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20610 del 26/02/2010 Cc.
(dep. 01/06/2010), Rv. 247326).
Pertanto, per poter in—vocare il raddoppio della sanzione amministrativa (in luogo della confisca) sarebbe stato necessario nel corso del giudizio di merito dimostrare la non appartenenza
del veicolo, lamentando poi la erronea applicazione della legge o il vizio della motivazione sulla
omessa applicazione della corretta sanzione.
Pertanto, la genericità della doglianza formulata non consente il suo accoglimento.
3. Fondata è, invece, la seconda censura proposta.
Effettivamente il G.i.p. a fronte della condanna per due autonomi reati, per i quali sono state
irrogate pena differenti, ha invece disposto una sola sanzione di sospensione della patente, fissandola nel minimo di un anno.
Va ricordata sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “In tema
di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida, il giudice penale, non solo non
può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun
addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17759 del 06/03/2012 Ud. (dep. 10/05/2012), Rv. 253503; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 42993 del 13/10/2010 Cc. (dep. 03/12/2010), Rv. 248667; Cass. Sez. 4, Sentenza n.
25933 del 06/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009), Rv. 244230; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15283
del 24/03/2009 Ud. (dep. 09/04/2009), Rv. 243877; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 33691 del
03/06/2003 Cc. (dep. 05/08/2004), Rv. 229097).
Pertanto, ai sensi dell’art. 620, lett. I), c.p.p. la sentenza va annullata senza rinvio, rideterminando la durata della sospensione della patente in anni due, un anno (il minimo) per ciascuna
delle infrazioni.
P.Q.M.

K

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della , —-

1. Con sentenza del 24\10\2013 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in sede di giudizio abbreviato, condannava Belotti Diego per le contravvenzioni di cui agli artt. 186 lett. c) e 187 comma primo C.d.S., per guida di un auto Audi TT in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico
g\I 1,72 e 1,79) e guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (acc. in Sarnico
il 9\11\2012). All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 3 di arresto ed C 1.000= di ammenda per ciascuno dei due reati; veniva, inoltre disposta la sospensione della patente di guida per
12 mesi.

patente di guida; durata che determina in anni due.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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