Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4353 del 16/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4353 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TAIANI OLGA N. IL 06/08/1927
avverso la sentenza n. 35/2005 GIUDICE DI PACE di AMALFI, del
28/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per 1. • arte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 16/11/2012
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle spese.
RITENUTO IN FATTO
1.
Taiani Olga è imputata dei reati di cui agli articoli 81 capoverso,
594, 612 e 635 cod. pen.; il giudice di pace di Amalfi, con sentenza del
dell’imputata per essere i reati estinti per prescrizione, condannandola
però alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
2.
Propone ricorso per Cassazione l’imputata per abnormità della
sentenza impugnata per avere proceduto alla liquidazione delle spese
processuali in favore della parte civile in violazione della previsione di cui
all’articolo 541, comma uno, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è fondato; la possibilità di condannare l’imputato alla
rifusione delle spese nei confronti della parte civile è consentita – salvo
quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale
in riferimento all’ipotesi di patteggiamento – solo in caso di accoglimento
della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla
parte civile (Sez. 1, n. 37354 del 27/09/2007 – dep. 10/10/2007, Morelli,
Rv. 237498). Non è possibile, invece, in caso di sentenza di
proscioglimento, pur se avvenuta per prescrizione del reato.
2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata,
limitatamente alla parte in cui condanna l’imputato alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
condanna alla rifusione delle spese della parte civile, che elimina.
Così deciso il 16/11/2012
28/04/2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti