Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4353 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4353 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAREK AHMED MOHAMED AMED N. IL 15/04/1990
avverso la sentenza n. 9549/2013 TRII3UNALE di MILANO, del
06/08/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Gsnerale in persona del Dott.
e 4*
r:che ha concluso per t

Udito, per la parte ci ■ ile, l’Avv
Udit i difensor

k

v.

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano. con la sentenza del 6/8/2013. su concorde richiesta delle parti, ha applicato
la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000.00 di multa a carico di Tarek Ahamed Mohamed
Amed. imputato del reato di cui all’art. 73. commi I e I bis. d.P.R. 309/90. per avere ceduto a Dario
Lo Nardo una dose di haschish e detenuto, a fine di spaccio. sulla propria persona gr. 2,80 della
medesima sostanza stupefacente.

cod.proc.pen. e vizio di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia. permette di ritenere logica e
corretta la argomentazione motivazionale. adottata dal decidente.
Rilevasi che l’obbligo della motivazione. imposto al giudice dall’art. 111 Costituzione e dall’art.
125. co. 3, cod. proc. pen.. per tutte le sentenze. opera anche rispetto a quelle di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
Tuttavia. in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento. rispetto alla quale. pur non potendo ridurre il compito del giudice ad
una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti. lo sviluppo delle linee
argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità. dovendo. invece, ritenersi sufficiente. in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione. anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis (‘ass. 22./3/1999. n.752 ): nella specie il Tribunale ha pronunciato la sentenza ex
art. 444 cod.proc.pen. nel rispetto delle prescrizioni ex lege indicate, richiamando, in maniera
specifica. le acquisizioni istruttorie ( verbale di arresto e documentazione allegata ), preclusive al
riconoscimento di cause di non punibilità.
Tenuto conto. poi. della sentenza del I 3/6/2000. n. 186. della Corte Costituzionale. e rilevato che
non sussistono elementi per ritenere che il Tarek abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a- norma dell’art. 616 cod.proc.pen.,

La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione. eccependo violazione degli artt. 444 e 129

deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende. equitativamente fissata. in ragione dei motivi dedotti, nella misura di curo 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di euro 1.500.00.

Così deciso in Roma 1’8/1/2014.

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