Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4353 del 01/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4353 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MARZOCCHINI Matteo, n. a Osimo -AN- il 22\8\1975
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del
16\5\2013 (n. 2559\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Pietro Gaeta,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. la violazione di legge per non essere stata rinviata l’udienza del 16\5\2013 in appello, nonostante la impossibilità a comparire dell’imputato, affetto da una lombosciatalgia acuta destra,
2.2. il vizio della motivazione, laddove la corte di merito non aveva rilevato che dall’istruttoria
svolta le condizioni di salute dell’imputato, dopo l’incidente, non gli consentivano di comprendere la necessità del prelievo per finalità di giustizia e non per finalità terapeutiche;
2.3. il difetto di motivazione ove era affermato con certezza che il Marzocchini aveva fatto uso
di droga, in assenza del sequestro della siringa sporca di sangue che si indicava come vista
dalla P.G. nell’abitacolo dell’auto;
2.4. il vizio della motivazione ove non era stata valorizzata la giustificazione data
dall’imputato, che non aveva voluto sottoporsi a prelievi per timore degli aghi dopo avere contratto, in passato, l’epatite;
2.5. la mancata assunzione di una prova decisiva e cioè una perizia psicologica mirante ad accertare la fobia del Marzocchini per gli aghi.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine alla prima doglianza formulata va ricordato che questa Corte di legittimità, con
orientamento consolidato, ha statuito che è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire sulla base di un certificato medico attestante il ricovero in ospedale, ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva,
assoluta impossibilità di comparire o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al
processo (ex plurimis, Cass. Sez.
6, Sentenza n. 36373 del 04/04/2014 Ud.
(dep.
28/08/2014), Rv. 260614).
Nel caso di specie, il certificato medico prodotto, nell’attestare la presenza di una lonnbosciatalgia necessitante di riposo e cure, non ha certificato la assoluta impossibilità a presenziare al
dibattimento del Marzocchini. Pertanto con il rigetto dell’istanza di rinvio il giudice di merito
non ha consumato alcuna violazione di legge.
3. In ordine alle altre censure formulate, il giudice di merito, con coerente motivazione, ha
evidenziato che :
– non vi era dubbio che il Marzocchini avesse rifiutato gli esami, come dai verbali allegati agli
atti e dalla deposizione del verbalizzante raccolta;
– che vi fosse il fondato motivo di ritenere che potesse trovarsi in stato di ebbrezza e\o di alterazione per l’uso di stupefacenti, si rilevava dalla circostanza che aveva invaso la corsia di
marcia opposta e sotto il tappetino dell’auto era stata trovata una siringa aperta ed intrisa di
sangue;
– l’utilizzo della siringa lasciva trasparire la infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa della
fobia dell’imputato per gli aghi, come pure i suoi plurimi precedenti di polizia per fatti di droga.
Quanto all’omesso sequestro della siringa, ciò non impedisce la utilizzabilità della deposizione
dell’agente operatore che ebbe a rinvenire detto strumento.
Quanto, infine, alla censura di mancata assunzione di una prova decisiva, e cioè di una perizia
medico-legale (per dimostrare la fobia agli aghi), anche tale doglianza è infondata.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “per prova decisiva
sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti
fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso

1. Con sentenza del 16\5\2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di MARZOCCHINI Matteo per i reati di cui agli artt. 186 c. 7° e 187 c. 8° C.d.S. perché, dopo avere
provocato un incidente stradale alla guida di un auto Fiat Punto, rifiutava di sottoporsi ad esami per valutare se si trovasse sotto l’effetto di alcolici e\o stupefacenti (fatti acc. in Loreto —
AN- il 15\1\2010). In appello veniva anche confermata la pena complessiva di mesi 7 di arresto ed € 3.500= di ammenda.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014
Il Consigliere estens

Il Presidente

che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia” (ex plurimis, Cass. II, 16354\06,Maio); questa Corte ha anche precisato che “non sussiste
il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a
diverse conclusioni argomentative” (Cass. II, 2827\05, Russo).
In particolare, con riferimento alla perizia, essa “per il suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se
sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione” (Cass. IV, 14130\07, Pastorelli)
Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare ingresso alla perizia, ha evidenziato come
dagli atti già acquisiti emergesse la sua inutilità, essendo provata la attualità dell’uso di siringe
da parte dell’imputato, quale tossicodipendente.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad
una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA