Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4352 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4352 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PARRELLA FRANCESCO N. IL 01/12/1967
2) TIBOLLO VITO N. 09/12/1939
avverso la sentenza n. 2434/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
05/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per Tibollo
e l’annullamento senza rinvio in accoglimento del terzo motivo del
ricorso per Parrella.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato D’Alessandro per Parrella, il
quale chiede l’accoglimento del ricorso e in subordine l’annullamento
per prescrizione.

1.

Parrella Francesco e Tibollo Vito sono imputati del reato di cui

all’art.416 del codice penale perché, in qualità rispettivamente di medico
dell’aeronautica militare abilitato al rilascio di certificati di idoneità
psicofisica ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada e di titolare
dell’autoscuola Italia, si associavano anche con altre persone allo scopo
di commettere un numero indeterminato di reati di cui all’articolo 479
del codice penale, consistenti nella redazione di numerosissimi certificati
di idoneità fisica alla guida, ideologicamente falsi in quanto attestanti il
compimento di visite e di accertamenti medici che in realtà non venivano
effettuati. Al Tibollo viene attribuita la qualifica di promotore
dell’associazione. Ad entrambi gli imputati vengono poi contestati
numerosi reati fine ex articolo 479 del codice penale.
2.

Il gip del tribunale di Foggia dichiarava non doversi procedere nei

confronti di Parrella Francesco per il reato di associazione in quanto
prescritto (essendo state a lui concesse le attenuanti generiche) mentre
lo dichiarava colpevole dei reati fine, condannandolo alla pena di anni
due di reclusione. Tibollo Vito veniva ritenuto responsabile dei capi A e B
e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Pena
sospesa per entrambi.
3.

La corte d’appello ha di Bari, con sentenza del 05/05/2011, in

parziale riforma della pronuncia di primo caso dichiarava non doversi
procedere per prescrizione nei confronti di Parrella Francesco per i reati
di cui ai capi B (limitatamente agli episodi commessi fino al
30/04/1996), C, D, E, G, H, L, Y e nei confronti di Tibollo Vito per i reati
di cui ai capi B (limitatamente agli episodi commessi fino al
30/04/1996).
4.

Per Tibollo Vito la pena veniva rideterminata in anni uno, mesi

quattro e giorni 10 di reclusione (per i reati di cui al capo A e quelli del

1

RITENUTO IN FATTO

capo B posteriori al 30/04/1996); per Parrella Francesco la pena veniva
rideterminata in mesi otto e giorni 10 di reclusione (per i reati di cui al
capo B posteriori al 30/04/1996).
5. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i
seguenti motivi:
6. Tibollo Vito:
a. mancanza della motivazione con riferimento agli elementi

all’articolo 416 del codice penale;
b. carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla
qualificazione giuridica della condotta dell’imputato.
7. Parrella Francesco:
a. mancanza assoluta della motivazione con riferimento al reato
di cui all’articolo 416 cod. pen..
b. Violazione degli articoli 63 191 e 350 del codice di procedura
penale per avere utilizzato per la decisione delle dichiarazioni
rilasciate dai beneficiari dei certificati medici asseritamente
falsi.
c. violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui
la sentenza impugnata ha riconosciuto l’imputato responsabile
anche delle ipotesi di falso relative al certificato medico
rilasciato a Ceriello Valeria, mentre la sentenza di primo
grado, nella elencazione dei certificati falsi, non aveva indicato
quello relativo alla Ceriello. Non essendoci stata impugnazione
da parte del pubblico ministero, il Parrella non poteva essere
condannato in appello per questo episodio.Vi sarebbe poi un
errore dell’indicazione della data del certificato rilasciato a
favore di Lanza Adelio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sollevati da Tibollo Vito, relativi a vizi di
motivazione, non sono meritevoli di accoglimento, ma non si
presentano manifestamente infondati e consentono pertanto di
rilevare la prescrizione eventualmente decorsa, come si dirà in
seguito, mentre è del tutto irrilevante valutare se il motivo sia
2

soggettivo ed oggettivo integranti la fattispecie di cui

fondato o meno. La Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992/15
febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992/22
febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7/31
marzo 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di
una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi
di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa
all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è
incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di

dall’art. 129 c.p.p., comma 1.
2. Parrella Francesco deduce come primo motivo una mancanza assoluta
della motivazione con riferimento al reato di cui all’articolo 416 cod.
pen., per il quale vi è stata declaratoria di prescrizione in appello;
tale motivo è inammissibile, in quanto l’inevitabile declaratoria di
estinzione anche da parte del giudice del rinvio preclude che
l’impugnata sentenza possa essere annullata con rinvio (cfr. sez. 6,
n. 40570 del 29/05/2008 – dep. 30/10/2008, Di Venere, Rv.
241317).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato per i motivi già indicati alle
pagine tre e quattro della sentenza impugnata e comunque il suo
eventuale accoglimento non prevarrebbe sulla dichiarazione di
prescrizione, la quale è rilevabile in questa sede non essendo il
ricorso inammissibile.
4. Analoga considerazione va fatta per il terzo motivo di ricorso, non
emergendo peraltro dal testo della sentenza impugnata la
sussistenza del vizio dedotto; ed in presenza della causa estintiva
della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole
causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da
parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della
sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere
desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti
unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di
motivazione, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve
risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del
27/04/2000 – dep. 22/09/2000, Meloni, Rv. 217255).
5. Quanto all’asserito errore dell’indicazione della data del certificato
rilasciato a favore di Lanza Adelio, lo stesso è del tutto irrilevante, sia

3

proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito

perché trattasi comunque di data posteriore al 30/04/1996, sia per
quanto si dirà in prosieguo sulla prescrizione dei reati.
6. Ebbene, per i reati contestati agli imputati, pur tenuto conto delle
sospensioni di mesi tre e giorni 21, il termine prescrizionale di anni
15 – secondo il previgente testo dell’art. 157 c.p. che appare
applicabile nel caso di specie, poiché la decisione di primo grado è del
maggio 2005, ovvero anteriore alla entrata in vigore della L. n. 251
del 2005 – è maturato il 21 agosto 2011, ovvero successivamente

7. I motivi di impugnazione, come si è detto, non sono inammissibili (se
non in parte) e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si
deve tenere conto anche in sede di legittimità.
8. Non ricorrono, in ogni caso, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di
quanto emerge a carico degli imputati dalla motivazione delle due
sentenze, non risulta affatto evidente la estraneità dei ricorrenti ai
fatti contestati (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011,
Agulli, Rv. 250907).
9. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva
e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i
reati per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono
estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 16/11/2012

alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

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