Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43512 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43512 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERSICO ALESSIO (ANCHE QUALE TIT. DITTA ALMAX DI
PERSICO ALESSIO) N. IL 02/04/1955 parte offesa nel procedimento
c/
DE MAGISTRIS GIANNI N. IL 07/04/1967
PACI MASSIMO N. IL 07/04/1955
avverso il decreto n. 2342/2012 GIUDICE DI PACE di TRENTO, del
21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott.

d/1/1/1/4e/)4
MeA91410

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 21.1.13 il Giudice di Pace di Trento disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di PACI Massimo,in riferimento al reato di diffamazione in danno di
Persico Alessio(al quale era stato riferito un appellativo offensivo in comunicazioni via
internet);
nel provvedimento si dava atto della opposizione presentata dalla persona offesa in data
28.11.12.11 Giudice di Pace aveva motivato la decisione ritenendo condivisibili le motivazioni

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la persona offesa-PERSICO
Alessio,a mezzo di procuratore speciale,deducendo:
la mancanza di motivazione del decreto in riferimento al contenuto dell’opposizione formulata
dalla persona offesa.
Il PG in Sede ha formulato richiesta di rigetto del ricorso,evidenziando che nella specie
risultava depositata una semplice memoria nell’interesse della persona offesa dal reato,e che la
mancata valutazione di siffatta opposizione non determina la violazione di legge,non essendo
in essa indicati i temi di indagine suppletiva ed i relativi elementi di prova.
Risultano inoltre depositate due memorie -nell’interesse di Paci Massimo e De Magistris Gianni
– con le quali si rileva che l’atto di opposizione non era specifico,non avendo fatto riferimento
alla richiesta di investigazioni suppletive.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero ,nella specie risulta che il Giudice di Pace,pur avendo dato conto della opposizione
proposta dalla persona offesa ,non ne ha valutato l’inammissibilità.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale enunciato al riguardo da questa Corte,ove,con sentenza
. Sez.V,del 17.1.2011,n.13676-RV250161-ha stabilito che>in tema di opposizione alla richiesta
, di archiviazione ,alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta
di archiviazione non solo sotto il profilo della completezza delle indagini,ma anche per quello
della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che,laddove non vi sia luogo ad ulteriori
accertamenti,le censure dell’opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della
richiesta in ordine a quest’ ultimo aspetto. Ne consegue che l’indicazione delle investigazioni
suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell’opposizione e la mancanza di detto
elemento non esaurisce,pertanto,l’onere motivazionale sull’adozione “de plano” del
provvedimento di archiviazione-(massime precedenti conformi: n. 19039 del 2003-RV225248Alla stregua di tale indirizzo-pur rilevandosi che nel procedimento per reati di competenza del
giudice di pace -l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente la

addotte dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione-

realizzazione di un contraddittorio cartolare,all’esito del quale il giudice se accoglie la richiesta
del PM decide “de plano”(deve altresì trovare applicazione il principio enunciato con sentenza
Cass.Sez.IV n.22297 dell’8-4-2008-RV 239889- >nel procedimento penale innanzi al giudice di
pace ,l’opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente
cartolare che però non esime il giudice dal dichiarare nell’eventuale provvedimento di
archiviazione,l’inammissibilità dell’opposizione,a testimonianza del fatto che la stessa sia stata
effettivamente presa in considerazione-(massime precedenti conformi: n.32130 del 2004-

RV234548-)Conseguentemente il ricorso proposto nell’interesse della persona offesa risulta dotato di
fondamento,configurandosi l’omessa valutazione della ammissibilità e del contenuto dell’atto di
opposizione,in contrasto con i richiamati principi giurisprudenziali.
Va quindi pronunziato l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato,e gli atti devono
essere trasmessi al Giudice di Pace di Trento per l’ulteriore corso.

PQM

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace
di Trento per l’ulteriore corso.

Roma,deciso in data 3 luglio 2014.

Il Consigliere relatore

RV228934-;-n.23218 del 2005,RV231895-;n.40276 del 2005-RV232796;n.12623 del 2006-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA