Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4351 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4351 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PRETI FEDERICO N. IL 13.09.1960
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA dell’ 8 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 gennaio 2013 la Corte d’appello di Bologna confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 gennaio 2011 appellata da Preti
Federico. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il Preti, deducendo la
erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc.
pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato ed al
difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
Sul punto si era già pronunciata la Corte territoriale nell’impugnata sentenza
rilevando : “… a seguito di opposizione a decreto penale di condanna proposto
dall’imputato a mezzo dell’avvocato Stefano Caroli, il GIP ha emesso decreto di
citazione a giudizio in data 7 ottobre 2009 ritualmente notificato all’imputato nel
domicilio eletto ed al suo difensore in data 27 ottobre 2009; la notifica di tale decreto
di citazione a giudizio (nello studio del difensore di fiducia presso il quale l’imputato
aveva eletto domicilio) non può essere considerata “omessa” soltanto perché
all’udienza del 19 gennaio 2011 è stata acquisita la nomina di poco anteriore
all’emissione del decreto del nuovo difensore di fiducia (con contestuale nuova
elezione di domicilio e revoca dei precedenti difensori) già depositata presso la

Data Udienza: 12/06/2014

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000.00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRES SENTE

procura di Rimini in data 7 settembre 2009″ ed ha ritenuto che tale situazione
integrasse un’ipotesi di nullità relativa, riguardante un atto preliminare al
dibattimento, che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l’accertamento
della costituzione delle parti.
La decisione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel
caso di specie non si è in presenza di una omissione nella notifica bensì di una sua
notifica nel posto sbagliato sì che il vizio, semmai, riguarda la notifica e non certo il
decreto. Conseguentemente, la nullità verificatasi – come detto nella sentenza
impugnata – è da ritenersi relativa (ex art. 181 c.p.p., comma 3 concernendo un atto
preliminare al dibattimento che, quindi, deve essere eccepito entro il termine di cui
all’art. 491 c.p.p.). Evidente, quindi, la tardività della eccezione, proposta solo con il
presente ricorso, tanto più se si considera che la notifica “errata” è avvenuta presso
quel difensore che aveva sottoscritto l’opposizione al decreto penale, per cui non è
che l’atto fosse stato notificato a persona tale da escludere in radice la possibilità
delle conoscenza dell’atto visto che permaneva l’obbligo del difensore (percettore
della notifica nella predetta originaria veste di rendere noto l’atto all’imputato in forza
del vincolo fiduciario instaurato con il mandato.
La mancata proposizione dell’eccezione nei termini di cui all’art. 491 c.p.p. sana il
vizio e da ragione alla Corte d’Appello nella sua reiezione del relativo motivo di
impugnazione anche perché – valorizzando il profilo della conoscenza effettiva si pone
sulla scia di una chiara pronuncia delle S.U. (17.10.06, Clemenzi, Rv. 234905) che
ricorda come, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta
e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la
notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in
forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza
effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di C 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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