Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 435 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 435 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAMIRRA GABRIELLA N. IL 10/03/1975
avverso la sentenza n. 3726/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 25/10/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 15/03/2013 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Palermo in data 08/04/2011, con la quale Casamirra Gabriella era stata
dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del DPR
n. 380/2001, a lei ascritto r per avere realizzato un fabbricato di un piano di circa 200 mq. ed un altro
manufatto senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle altre disposizioni di legge citate,
rideterminando la pena per detto reato, previa concessione delle attenuanti generiche, in quella di
– che la Corte territoriale, in particolare, ha escluso che la pena, per effetto delle concesse attenuanti
generiche, potesse essere ridotta nella misura massima prevista dall’art. 62 bis c.p.;
– che siffatta conclusione d’immeritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio, cui il giudice
di merito é pervenuto con logica e adeguata motivazione, non é sindacabile in sede di scrutinio di
legittimità quando la ricorrente si limiti a sollecitare genericamente il riesame nel merito della
decisione impugnata, pur correttamente ancorata al criterio della gravità del fatto;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25/10/2013.
mesi quattro, giorni dieci di arresto ed € 7.200,00 di ammenda;