Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43499 del 07/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43499 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte offesa
Stasolla Immacolata, nata a Santeramo in Colle il 30/11/1950
avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Bari del 30 aprile
2012 nel procedimento a carico di ignoti;
visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale M.
Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bari disponeva
l’archiviazione del procedimento pure in epigrafe indicato.
Avverso tale provvedimento il difensore della persona offesa, avv. Francesco
Saverio Digilio, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando inosservanza di
Data Udienza: 07/04/2014
norme processuali stabilite a pena d’inammissibilità o decadenza, ai sensi dell’art.
606 comma 1, lett. c), sul rilievo che la stessa ricorrente, pur avendone fatto
espressa richiesta nell’atto di denuncia-querela, non era stata informata della
richiesta di archiviazione. Deduceva, al riguardo, che, il 24 giugno scorso, a seguito
di istanza proposta ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., aveva appreso, a mezzo
dell’avv. Serena Teresa Baldassarre, che il Gip aveva pronunciato decreto di
archiviazione.
606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In linea preliminare, si osserva che non risulta in atti la data in cui la
persona offesa ha avuto contezza del decreto di archiviazione, con riferimento al
tempo il cui il difensore incaricato aveva estratto copia degli atti relativi al
procedimento in questione, sì da valutare la tempestività dell’impugnazione;
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2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, dallo stesso incartamento processuale non risulta che l’avviso relativo
alla richiesta di archiviazione sia stato mai notificato alla persona offesa, che,
ritualmente, ne aveva fatto richiesta con apposita istanza dell’1.10.2007 rivolta al
Procuratore della Repubblica di Roma.
E’ ius receptum che tale mancanza comporta nullità del decreto di archiviazione, in
via di interpretazione estensiva dell’art. 409, comma 6 c.p.p., per violazione del
principio del contraddittorio e del diritto di intervento, nella procedura di
archiviazione, della persona offesa che ne abbia fatto richiesta (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975).
3.
Per quanto precede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le
conseguenziali statuizioni nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/04/2014
Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell’art.