Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43492 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43492 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIGLIUZZI NICOLA N. IL 08/05/1990
avverso l’ordinanza n. 407/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Paola FILIPPI, ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 ottobre 2014 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal
Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 17 aprile
2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in

associazione per delinquere di stampo mafioso operante in Stefanaconi.
Il Tribunale, con la suddetta ordinanza, ha applicato la misura della custodia cautelare in
carcere.

2.

Con atto sottoscritto dal suo difensore, viene proposto ricorso nell’interesse del FIGLIUZZI

affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti violazione d legge e vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ed all’elusione delle censure difensive.
Il Tribunale avrebbe fatto riferimento solo agli elementi indiziari ritenuti dimostrativi dell’ipotesi
accusatoria, senza considerare la portata di risultanze investigative del tenore diametralmente
opposto, oltre che le numerose doglianze difensive.
Il ricorrente ha quindi dedotto specifiche argomentazioni in ordine alla mancanza della gravità
indiziaria relativamente alla condotta di partecipazione all’associazione mafiosa contestata.

2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione
con specifico riferimento alle censure difensive avverso l’atto di appello del Pubblico Ministero,
avendo il Tribunale riproposto acriticamente l’ipotesi accusatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Entrambi i motivi proposti evidenziano fondate censure in ordine a carenze motivazionali sulla
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con specifico riferimento alla omessa valutazioni
degli elementi allegati dalla difesa.

1. Nel ricorso è stato dedotto e provato che il Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza
impugnata non ha dato conto di aver vagliato in alcun modo tutti gli argomenti trattati dalla
difesa in sede di appello con la memoria all’udienza del 7 ottobre 2014.
Secondo quanto emerge dall’imputazione, il FIGLIUZZI risponde del reato di cui all’art. 416 bis
cod. pen. per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso denominata “clan PLATANIA”.
La difesa aveva rappresentato al Tribunale che dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori di
2

carcere nei confronti di Nicola FIGLIUZZI, indagato del reato di partecipazione ad una

giustizia indicati dal Pubblico Ministero era possibile desumere elementi a discarico e in
particolare la prova che il FIGLIUZZI non abbia alcun ruolo di partecipe alla associazione
mafiosa PATANIA.
Aveva quindi indicato specificamente alcuni passaggi dei verbali di interrogatorio dei
collaboratori Loredana PATANIA e Daniele BONO che evidenziano elementi in base ai quali
escludere la partecipazione del FIGLIUZZI all’associazione.
In ordine a tali indicazioni della difesa e alle conseguenziali argomentazioni il Tribunale non ha
motivato in alcun modo, limitandosi a criticare l’ordinanza del G.I.P. e a riportare alcune

Pubblico Ministero.
Ha poi indicato altri scarni elementi desumibili dalle dichiarazioni dei collaboratori IBRAIMI
ARBEN e BALULI VASVI, ancora una volta omettendo di vagliare tali dichiarazioni anche alla
luce delle argomentazioni esposte dalla difesa del FIGLIUZZI nella più volte citata memoria.

2. Il Tribunale di Catanzaro è dunque incorso in violazione di legge per vizio di motivazione ex

art. 606 cod. proc. pen.
Costituisce da tempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello
secondo cui anche in sede di impugnazione delle ordinanze relative alle misure cautelari, se
l’indagato abbia dedotto, con riferimento a elementi e circostanze di fatto, l’assenza dei gravi
indizi di colpevolezza, la insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, la non
indispensabilità della custodia in carcere e la presenza di elementi a suo favore, il Tribunale,
sia pure con motivazione sintetica, ed a prescindere dalla decisione adottata, deve dare ad
ogni deduzione puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di
legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (ex plurimis, sez. 4, 24.1.1996, n.
200, rv. 204443).
Come è stato chiarito, infatti, in materia di misure cautelari personali, l’obbligo previsto
dall’art. 292 , comma 2, lett. c bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono
ritenuti rilevanti gli elementi rappresentati dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette
l’ordinanza di applicazione della misura (e ovviamente anche al Tribunale che accoglie in tal
senso l’appello del P.M. ex art. 310 cod. proc. pen., dovendo prendere in esame tutti gli
elementi di cui all’art. 292), sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame,
allorché tali elementi siano prospettati specificamente dalla difesa (Cass., sez. 1, sez. 1,
15.11.2011, n. 4777, rv. 206132; sez. 1, 8.10.1996, n. 5065, rv. 206132; sez. 1, 6.5.1999, n.
3473, rv. 213940).
Ne consegue che, in presenza di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, il giudice ha
l’obbligo di procedere ad un puntuale vaglio degli stessi, in modo che il giudizio di rilevanza in
ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e
generica (sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, rv. 260765; sez. 1, 9.1.2001, n. 14374, rv.
219093).
3

affermazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, così come evidenziate nell’atto di appello del

A tali principi non si è attenuto il Tribunale di Catanzaro nel provvedimento oggetto di
impugnazione, con cui sono state sì illustrate le ragioni che hanno indotto ad accogliere
l’appello del Pubblico Ministero, ma senza fornire risposta alle specifiche deduzioni formulate
dalla difesa dell’indagato nell’articolata memoria depositata all’udienza camerale, con
particolare riferimento agli elementi emergenti dal compendio indiziario, che, nella prospettiva
difensiva, andavano valutati in senso favorevole al FIGLIUZZI, in quanto in insanabile
contrasto con l’ipotesi accusatoria.

valutazione di questa Corte non si può che limitare alla verifica della esaustività e correttezza
della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ad essi, essendo inibita in sede di
legittimità ogni valutazione di merito.

4. Sulla base delle svolte considerazioni l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con
rinvio per nuovo esame al tribunale di Catanzaro, che provvedere a colmare l’evidenziata
lacuna motivazionale.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanz impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Ro a, il 22 maggio 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

Tali deduzioni sono state riproposte nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione e la

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