Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43491 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43491 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma

avverso la sentenza del Giudice di pace di Frascati del 7 marzo 2013, nel
procedimento penale a carico di SPONILLI Anna, nata a Roma 1’08/08/1976 e di
SPAGNOLI Massimo, nato a Roma il 29/05/1967;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni D’Angelo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Frascati
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Sponilli Anna e di Spagnoli

Data Udienza: 13/05/2014

Massimo, in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen., loro ascritto in concorso, in
quanto estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
Rilevava il decidente che, nonostante il verbale d’udienza le fosse stato
ritualmente notificato, con espresso avvertimento che la sua persistente assenza
sarebbe stata intesa come tacita rimessione della querela a suo tempo proposta, la
persona offesa non era comparsa.

cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con unico motivo d’impugnazione il P.g. ricorrente deduce inosservanza

od erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 152, comma 2,
cod. pen., sul rilievo dell’erroneità della pronuncia impugnata, specie alla luce della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata comparizione del querelante,
nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configurava remissione
tacita di querela.

2. La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, secondo autorevole insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua
più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di
pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, ex
art. 20 d.lgs n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel
senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con
la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma 2, cod. pen. (Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv. 241357,
PM c. Vie/e).
Dell’anzidetta interpretazione il giudice di merito non ha tenuto conto né ha
indicato le ragioni del suo dissenso.
Deve, dunque, ritenersi che, infondatamente, sia stato attributo ad un
comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della
querelante, di per sè oggettivamente equivoca – l’implicito rilievo abdicativo della
volontà di ottenere la punizione degli imputati.
L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della
sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

3.

La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata con le

consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
2

2. Avverso la pronuncia anzidetta il P.g. di Roma ha proposto ricorso per

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Velletri per
nuovo giudizio.

Così deciso il 13/05/2014

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