Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43490 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43490 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Nirta Giuseppe, nato a San Luca il 15.2.1952; Nirta Franco
Claudio, nato ad Aosta il 21.3.1987; Nirta Katiuscia, nata ad Aosta
il 17.1.1978; Nirta Veronica Antonia, nata ad Aosta il 2.1.1983;
Nirta Antonio, nato ad Aosta il 23.8.1976 e Mandarino Francesca,
nata a Pedace il 28.5.1951, avverso il decreto emesso dalla corte
di appello di Torino il 7.1.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

Data Udienza: 18/03/2015

letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Con il decreto di cui in premessa la corte di appello di Torino, in
parziale riforma del decreto con cui il tribunale di Aosta, in data
22.5.2013, aveva applicato a Nirta Giuseppe la misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza per la durata di anni cinque, con il divieto di soggiorno
nei comuni della Val d’Aosta e prestazione di cauzione, nonché
disposto la confisca di tutti i beni in giudiziale sequestro, riduceva
la durata della misura di prevenzione personale a quattro anni;
revocava il menzionato divieto di soggiorno e riduceva la portata
della confisca dei beni, escludendone alcuni, (conti correnti
bancari, polizze assicurative, beni mobili registrati e quote di beni
immobili), specificamente indicati nel corpo del provvedimento
oggetto di ricorso.
La corte territoriale riteneva, con riferimento alla misura di
sicurezza personale, la presenza di diversi e specifici elementi che
consentono di affermare la pericolosità sociale del preposto, ai
sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011 (soggetto
indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso),
mentre, in ordine alla misura di sicurezza patrimoniale,
evidenziava come la motivazione del giudice di primo grado
avesse compiutamente dato conto delle ragioni per cui è possibile
affermare la sussistenza di un’evidente sproporzione tra i redditi
dichiarati dal Nirta Giuseppe e dai suoi familiari (tutti ricorrenti) ed

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FATTO E DIRITTO

il valore dei beni sottoposti a sequestro, ad eccezione di alcuni, in
relazione ai quali, come si è detto, la confisca è stata revocata.
2. Avverso il decreto della corte di appello di Torino, di cui
chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per

Giuseppe, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Mauro Ronco,
del Foro di Torino (che ha depositato due distinti atti di
impugnazione, il 29.4.2014 e il 6.6.2014); nonché, in qualità di
terzi interessati, in quanto figli e convivente del proposto, Nirta
Veronica, Nirta Antonio e Mandarino Francesca, a mezzo del loro
difensore di fiducia, avv. Paolo Pacciani, del Foro di Torino; Nirta
Franco Claudio e Nirta Katiuscia, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, avv. Rosalba Cannone, del Foro di Torino, articolando
distinti motivi di ricorso.
I suddetti ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente
coincidenti, lamentano il vizio di violazione di legge, sotto il profilo
della apparenza della motivazione, sia con riferimento alla ritenuta
sproporzione tra redditi e valore dei beni sequestrati, che,
secondo l’assunto difensivo non sarebbe configurabile ove si
tenga conto del complesso del reddito prodotto dalle attività
economiche svolte, sottratto all’imposizione fiscale, sia in
relazione alla motivazione, che si afferma inesistente, relativa ai
singoli beni immobili intestati ai terzi interessati.
Nel ricorso proposto nell’interesse del Nirta Giuseppe, inoltre, si
deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la
pericolosità sociale del proposto sarebbe stata già esclusa da
precedenti provvedimenti giudiziari, che non consentirebbero, in
assenza di elementi nuovi, una rivalutazione del presupposto,
mentre, con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale, non

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Cassazione, con distinti atti di impugnazione, il proposto Nirta

sarebbe stata dimostrata la sussistenza della pericolosità sociale
del proposto al momento dell’acquisizione da parte sua dei beni
confiscati.
3. Con requisitoria scritta del 15.7.2014 il pubblico ministero

dichiarati inammissibili.
4. Con memoria depositata il 27.2.2015, il difensore del Nirta
Giuseppe insiste su alcuni rilievi già mossi nei motivi di ricorso, a
partire dalla mancata verifica della necessaria correlazione
temporale tra momento dell’acquisto dei beni oggetto di confisca
e pericolosità sociale del Nirta Giuseppe, requisito indispensabile
per l’applicazione della menzionata misura di prevenzione
patrimoniale.
Ciò conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite
Penali della Suprema Corte nella sentenza n. 4880 del 26.6.2014,
secondo cui sono suscettibili di ablazione solo i beni acquistati
nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale,
che, per il Nirta è stata esclusa dai provvedimenti definitivi che lo
hanno assolto dai delitti di cui all’art. 74, d.p.r. 309/90 ed all’art.
416, c.p., aggravato dal metodo mafioso.
Per cui, conclude il difensore, in assenza di tale requisito, la
confisca di tutti i beni facenti capo a Nirta Giuseppe assume i
connotati di una vera e propria sanzione, incompatibile con la
natura delle misure di prevenzione patrimoniali, disciplinate dal
d.lgs. n. 159 del 2011 e con l’applicazione retroattiva di tale
normativa.
In relazione all’ulteriore profilo con cui il ricorrente ha denunciato
la mancata considerazione da parte della corte di appello, ai fini
della valutazione del requisito della sproporzione, della

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presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano

complessiva attività economica svolta dal proposto, comprensiva
anche delle attività produttive di reddito non dichiarate al fisco, il
difensore rileva che, pur avendo le Sezioni Unite Penali della Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 33451 del 29.5.2014, escluso

valutazione del presupposto della proporzione tra beni posseduti
ed attività economiche del soggetto, nel menzionato arresto non è
stata risolta la questione se i redditi non opponibili debbano
identificarsi con il solo provento dell’evasione fiscale (la quota
corrispondente all’imposta evasa) ovvero con l’intero reddito non
dichiarato al Fisco.
Ad avviso del difensore la non opponibilità va limitata alla sola
quota di reddito corrispondente all’imposta evasa e non all’intero
reddito non dichiarato al Fisco, deponendo in tal senso non solo la
lettera dell’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, ma anche la natura non
sanzionatoria della confisca di prevenzione, la quale non può
avere ad oggetto gli interi proventi di un’attività economica
lecitamente svolta, ma soltanto i proventi derivanti dall’evasione
fiscale, in quanto attività illecita.
Nel disattendere tale opzione interpretativa (l’unica possibile, ad
avviso- del difensore), la corte di appello di Torino è incorsa nel
vizio di violazione di legge, avendo omesso di considerare, nel
giudizio sulle proporzione tra le attività economiche lecite del
Nirta, e i modesti acquisiti immobiliari da lui compiuti, i redditi non
dichiarati al Fisco, detratte le quote corrispondenti all’imposta
evasa.
Il difensore, infine, insiste sulla natura meramente apparente
della motivazione del provvedimento della corte territoriale, che
non risponde alle questioni sollevate dalla difesa nel ricorso in

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l’opponibilità dei redditi derivanti da evasione fiscale ai fini della

appello e nelle memorie depositate, corredate da prove
documentali, ed è sorretta da argomentazioni apodittiche, nonché
genericamente riferite a tutti gli immobili riconducibili al Nirta,
nonostante la specificità dei singoli acquisti.

5. In via preliminare giova rammentare che risulta da tempo
consolidato in sede di legittimità l’orientamento giurisprudenziale,
condiviso dal Collegio, in base al quale, in tema di misure di
prevenzione il concetto di “appartenenza” ad una associazione
mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”,
risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa
che – pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che
organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del
sodalizio mafioso – risulti funzionale agli interessi della struttura
criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica
che sottende al trattamento prevenzionale.
Dal che deriva l’ammissibilità dell’applicazione delle misure di
prevenzione anche a quanti “appartengano” ad un sodalizio
mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni (cfr
Cass., sez. II, 16.2.2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., sez. II,
16.12.2005, n. 1023, rv. 233169).
Proprio l’appartenenza all’associazione di tipo mafioso, nel senso
innanzi indicato, dunque, implica di per sé una latente e
permanente pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza
che, per escludere l’attualità di tale pericolosità, occorre acquisire
il recesso personale da quella organizzazione o la disintegrazione
di questa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 31.3.1995, n. 2019, rv.
201459).

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4. I ricorsi non possono essere accolti, per le seguenti ragioni.

Peraltro, come pure è stato affermato da un condivisibile
orientamento giurisprudenziale, prevalente in sede di legittimità,
una volta adeguatamente dimostrata l’appartenenza del proposto
ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, non è

attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di
recesso dall’associazione, del quale occorrerebbe acquisire
positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali
riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta
partecipazione ad attività associative (cfr. Cass., sez. V,
22/03/2013, n. 3538, rv. 258658; Cass., sez. II, 15/01/2013, n.
3809, rv. 254512; Cass., sez. II, 05/07/2013, n. 29478, rv.
256178; Cass., sez. VI, 21/11/2008 , n. 499, rv. 242379; Cass.,
sez. VI, 23/11/2004, n. 114, rv. 231448).
Vanno del pari condivise le conclusioni cui è giunta la
giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rapporto che
intercorre tra il procedimento di prevenzione ed il processo
penale, evidenziandone le profonde differenze funzionali e
strutturali, essendo il secondo ricollegato a un fatto-reato e il
primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante
condotte che non necessariamente costituiscono reato.
Si tratta di procedimenti autonomi e proprio da tale autonomia
deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o
indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art.
192, c.p.p. (cfr. Cass., sez. II, 30/04/2013, n. 26774, rv. 256820;
Cass., sez. I, 29/4/2011, n. 20160, rv. 250278; Cass., sez. V,
28/03/2002, n. 23041; Cass., sez. I, 21.10.1999, n. 5786, rv.
215117).

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necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di

Conseguenza ulteriore della descritta autonomia dei due
procedimenti va individuata nella impermeabilità del procedimento
di prevenzione alle vicende del processo penale.
Nel corso del procedimento di prevenzione, pertanto, il giudice di

indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non
ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso,
anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in
ordine all’accertamento della responsabilità. Sicché, pure
l’assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe
la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il
relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai
quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri
fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di
prevenzione.
Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su
elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere
l’affermazione dell’esistenza della pericolosità, sulla base di un
ragionamento immune da vizi.
Del resto, che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di
pericolosità non debbano necessariamente avere i caratteri di
gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 192, c.p.p.,
lo ha affermato anche la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, la quale (Grande Camera, 1° marzo- 6 aprile
2000, Labita c. Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi
della Cedu il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei
confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche
prima della loro condanna, poiché tendono a impedire il
compimento di atti criminali; mentre il proscioglimento

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merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo

eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni
ragion_ d’essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un
processo, anche se insufficienti per giungere a una condanna,
possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l’individuo

II, 28/05/2013, n. 35714; Cass., sez. I, 17/1/2008, n. 6613, rv.
239358; Cass., sez. VI, 29/01/1998, n. 332, rv. 210819).
Tanto premesso il decreto oggetto di ricorso appare
assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza
di legittimità, sinteticamente indicati nelle pagine che precedono.
La corte territoriale, infatti, con motivazione autonoma ed
approfondita, ha legittimamente e puntualmente indicato, non
essendo vincolata, per i motivi già indicati, dalla sentenze
assolutorie menzionate dal ricorrente, gli elementi su cui si fonda
il giudizio di pericolosità sociale del Nirta Giuseppe, anche in
relazione alla ritenuta “appartenenza” (nel significato innanzi
indicato) del proposto all’associazione a delinquere di stampo
mafioso denominata `ndrangheta, in qualità di componente della
“cosca Nirta”, prendendo specificamente in considerazione,
altresì, al fine di confutarle, le censure difensive al riguardo (cfr.
pp. da 2 a 6 del provvedimento oggetto di ricorso).
Risulta, pertanto, del tutto infondata la censura difensiva
incentrata sulla pretesa violazione del principio del ne bis in idem.
Come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza
di legittimità, infatti, il principio del “ne bis in idem” è applicabile
anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del
giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la
rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una
nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi,

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in questione possa in futuro commettere dei reati (cfr. Cass., sez.

precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che
comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità
stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate
(cfr. Cass., sez. un., 29/10/2009, n. 600, rv. 245176), per cui

appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero,
la riqualificazione della pericolosità sociale poiché il principio del
giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera
limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (cfr.
Cass., sez. V, 07/03/2014, n. 20743, rv. 260401).
A tanto ha provveduto la corte territoriale, fondando la sua
decisione su di una notevole mole di elementi fattuali, alcuni dei
quali (la sentenza di condanna per fattispecie in tema di
stupefacenti della corte di appello di Torino del 4.11.2011; la
segnalazione del 13.7.2004 della Commissione parlamentare
antimafia; l’incontro, avvenuto nell’agosto del 2007, a dieci giorni
dalla strage di Duisburg, con Pelle Sebastiano e Crisafi Vincenzo,
coinvolti nella faida di San Luca, e la conversazione telefonica,
intercettata il giorno successivo all’esecuzione, in San Luca, di
trentuno ordinanze di custodia cautelare nei confronti di
appartenenti a famiglie protagoniste della menzionata faida, nel
cui ambito è stata commessa la strage di Duisburg, in cui il Nirta,
conversando con il cugino Di Donato Aldo Franco, non solo fa
riferimento alla richiesta dei cugini Pelle e Crisafi, di trovare in Val
d’Aosta una casa fuori mano ed al riparo dai controlli delle forze
dell’ordine, ma si preoccupa anche dei rischi che, con riferimento
alla latitanza di Nirta Francesco, si possono correre, nel custodire
armi, come già avvenuto in passato) di sicura rilevanza ai fini del
giudizio di pericolosità, temporalmente collocabili ben oltre

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nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di

l’agosto del 2001, periodo indicato dal difensore del Nirta
Giuseppe come quello che sarebbe “coperto” da precedenti
decisioni favorevoli al proprio assistito.
Né va taciuto che, sul punto, il ricorso del difensore appare

condotto dalla corte territoriale, che effettivamente tutti gli
elementi presi in considerazione per fondare il giudizio di
pericolosità sociale abbiano formato oggetto di precedente
valutazione in senso favorevole al proposto, con provvedimenti
passati in giudicato, per cui, sotto tale profilo, il motivo di ricorso
deve considerarsi inammissibile per genericità.
In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca,
sempre in via preliminare va osservato come si sia formato nella
giurisprudenza di legittimità un “diritto vivente” secondo cui,
essendo ammesso, in materia di misure di prevenzione, personali
e patrimoniali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di
legge, giusto il disposto dell’art. 4, I. 27 dicembre 1956 n. 1423,
richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965 n. 575, il
vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo
qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza,
qualificabili come forme di violazione dell’obbligo di provvedere
con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono
comma del predetto art. 4, I. n.1423 del 1956 (oggi comma
secondo dell’art. 10, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), non
potendosi estendere il ricorso al controllo dell’iter giustificativo
della decisione, sicché è inammissibile l’impugnazione con cui
vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità
manifesta della motivazione (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. VI,

27/06/2013, n. 35240, rv. 256263; Cass., sez. VI, 28/02/2013, n.

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generico, non avendo egli dimostrato, di fronte all’analitico esame

20816 v rv. 257007; Cass., sez. VI, 15/01/2013, n. 24272, rv.
256805; Cass., sez. V, 08/04/2010, n. 19598, rv. 247514).
La posizione su cui si è attestata la giurisprudenza di legittimità in
tema di sindacato sulla motivazione del decreto adottato dalla

dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi
previste dall’art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., potendosi
esclusivamente denunciare, con il ricorso, il caso di motivazione
inesistente o meramente apparente.
Ne deriva, pertanto, come è stato evidenziato, che, oltre ai casi di
mancanza assoluta di motivazione, col ricorso per cassazione
contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la
motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva
dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno
giustificato l’applicazione della misura (cfr. Cass., sez. I,
21/1/1999, n. 544, rv. 212946; Cass., sez. VI, 10/03/2008, n.
25795).
La circostanza che di recente la previsione normativa che limita i
vizi deducibili con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti
in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, alla
sola violazione di legge, ha superato di recente vaglio della Corte
Costituzionale, cui era stata rimessa dalla stessa Corte di
Cassazione la relativa questione di legittimità costituzionale (cfr.
Corte Cost., n. 106 del 2015), rafforza oggettivamente l’indicato

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corte di appello nel procedimento di prevenzione, dunque, esclude

indirizzo giurisprudenziale, su cui si è definitivamente assestata la
giurisprudenza del Supremo Collegio, ribadendo che non può
essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente
la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in

risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (cfr. Cass., sez. U. 29/05/2014, n.
33451).
Ne consegue, come rilevato correttamente dal pubblico ministero
nella sua requisitoria scritta, l’inammissibilità dei motivi posti a
fondamento dei diversi ricorsi, con i quali “i ricorrenti, al di là delle
mere espressioni verbali con cui denunciano vizi attinenti alla
erronea interpretazione della legge penale, hanno dedotto solo
vizi della motivazione del provvedimento, contestando l’iter logico
attraverso cui la corte di appello di Torino, nella parte in cui ha
confermato la pronuncia del primo giudice, ha disposto
l’applicazione della confisca dei beni sequestrati, sulla scorta di un
giudizio di pericolosità della persona proposta ed di una accertata
sproporzione tra i beni acquisiti ed i redditi prodotti, sorretto da
una motivazione congrua e non contraddittoria, che, certo, non
può essere definita inesistente o apparente”, in considerazione
della completezza e dell’esaustività con cui la corte territoriale ha
condotto la sua indagine al riguardo, prendendo in considerazione
i singoli beni oggetto del provvedimento ablativo e motivando
adeguatamente in ordine ai profili di sproporzione tra il valore dei
beni acquisiti al patrimonio ed i redditi dell’intero gruppo familiare
di Nirta Giuseppe, nonché alla mancanza di giustificazione della
legittima provenienza dei beni medesimi (cfr. pp. da 6 a 11 del
provvedimento oggetto di ricorso).

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realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque

Non può, pertanto, non condividersi la conclusione del sostituto
procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel ritenere
non scrutinabili in questa sede di legittimità le censure riformulate
acriticamente (e genericamente) dai ricorrenti sulle presunte

tema della sproporzione tra il patrimonio acquisito ed i redditi
dichiarati o l’attività svolta, in quanto, con siffatte censure si
intende affidare al controllo di legittimità il compito, ad esso
estraneo, di privilegiare, tra due possibili ricostruzioni dei fatti,
quella più favorevole alla tesi prospettata dalla difesa, trattandosi,
inoltre, di censure da considerarsi assorbite dalle argomentazioni
poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Brevi considerazioni meritano, infine, le ulteriori considerazioni
svolte nella memoria del difensore del Nirta Giuseppe innanzi
indicate, che non appaiono fondate.
Con riferimento alla questione della non dimostrata pericolosità
sociale del proposto al momento delle singole acquisizioni
immobiliari, va rilevato che tale requisito non è richiesto per
giustificare il provvedimento di confisca quando la pericolosità
sociale del soggetto destinatario del provvedimento ha natura
“qualificata”, in conseguenza della sua ritenuta appartenenza,
come nel caso in esame, ad un’associazione a delinquere di
stampo mafioso.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua
espressione più autorevole, anche alla luce della modifica
normativa intervenuta nel 2008 (l’art. 10, co. 1, lett. c, d.l. 23
maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 2008, n. 125, come successivamente modificato dall’art. 2,
co. 22, L. 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un nuovo comma, il

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omissioni argomentative nelle quali sarebbero incorsi i giudici sul

6 bis, all’art. 2 bis, I. n. 575 del 1965, ora riprodotto all’art. 18,
co. 1, d. Ivo. n. 159 del 2011, in base al quale “le misure di
prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e
applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione

soggetto proposto per la loro applicazione al momento della
richiesta della misura di prevenzione”), in tema di criminalità
organizzata, il potere di ablazione non è vincolato ai limiti
temporali dell’accertamento della pericolosità sociale del proposto,
potendo riguardare anche beni acquistati antecedentemente,
sull’ovvio presupposto che ricorrano le condizioni della
sproporzione rispetto alla capacità reddituale e, quindi, della
presumibile provenienza illecita dei beni interessati, come
affermato dall’orientamento storicamente prevalente nella
giurisprudenza di legittimità.
Pertanto nell’ipotesi in cui, come quella in esame, la pericolosità,
proprio in virtù dell’accertata duratura appartenenza al sodalizio
mafioso, investa, come accade ordinariamente, l’intero percorso
esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è
pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti
patrimoniali e di tutte le utilità, di presumibile illecita provenienza,
delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo
possesso, restando salva, come per la pericolosità generica, la
facoltà dell’interessato di fornire prova contraria e liberatoria,
attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù
di impiego di lecite fonti reddituali, nella fattispecie in esame non
fornita.
Solo nel caso della c.d. pericolosità generica, dunque, occorre
dimostrare che i beni oggetto di ablazione siano stati acquistati

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patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del

nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del
proposto, che, oltre ad essere presupposto ineludibile della
confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo
ambito applicativo (cfr. Cass., sez. U., 26.6.2014, n. 4880, rv.

Del pari è infondato il rilievo sulla mancata considerazione, nel
giudizio sulla proporzione tra le attività economiche lecite del Nirta
e i modesti acquisiti immobiliari da lui compiuti, dei redditi non
dichiarati al Fisco, detratte le quote corrispondenti all’imposta
evasa.
Appare sufficiente rilevare al riguardo che il medesimo arresto
delle Sezioni Unite citato dal ricorrente contraddice la tesi
difensiva, laddove afferma il principio che, ai fini della confisca di
prevenzione, ora prevista dall’art. 24 d.Ig. 6 settembre 2011 n.
159 (in precedenza, dall’art. 2 ter I. n. 575 del 1965), per
giustificare la ritenuta sproporzione degli accumuli patrimoniali
non possono essere valutati i redditi indebitamente sottratti
all’imposizione fiscale, giacché ai fini della misura ablativa rileva
anche il fatto che i beni siano il “frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego “, non potendosi dubitare che anche
l’evasione fiscale costituisce ex se un’attività illecita anche qualora
non integri reato, escludendo, dunque, che nel giudizio sulla
proporzione si debba tenere conto dell’intero reddito sottratto al
Fisco, perché non dichiarato (cfr. Cass., sez. U., 29/05/2014, n.
33451, rv. 260247).
Dalla lettura della motivazione del menzionato arresto, inoltre, si
evince che la questione del rilievo della quota corrispondente
all’imposta evasa si pone solo in relazione alla individuazione
dell’oggetto della confisca.

16

262605).

Né, d’altro canto, il ricorrente ha dimostrato, come avrebbe
dovuto, in considerazione della c.d. pericolosità qualificata del
Nirta Giuseppe, di cui si è parlato nelle pagine che precedono, che
il reddito sottratto al Fisco, depurato dalla quota dell’imposta

ablazione.
5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in
premessa, vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M .
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 18.3.2015

evasa, sia stato destinato all’acquisto dei beni oggetto di

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