Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4349 del 11/09/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 4349 Anno 2015
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ROSI FRANCO n. 20/8/1950
MAURO ROSA n. 3/3/1961
avverso la sentenza 9936/2012 del 22/5/14 della CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANAVELLA che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per tutti i reati contestati a Rosi
Franco e Mauro Rosa tranne le due diffamazioni del 17 e 27 novembre 2008, per
essere i reati estinti per prescrizione; il rigetto per il resto del ricorso di Mauro
Rosa con rideterminazione della pena; l’annullamento senza rinvio in relazione
alle statuizioni civili con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in sede civile.
Uditi per la ricorrente Rosi gli avv. ALESSANDRO GAMBERINI e UMBERTO
GUERINI che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
Uditi per la ricorrente Mauro gli avv. PAOLA GAVOSSI e GIORGIO TEDESCO
che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udita per la Parte civile l’avv. ROSSETTI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e
la conferma delle statuizioni civili
RITENUTO IN FATTO
i. Rosi Franco e Mauro Rosa, all’esito delle sentenze del Tribunale di Bologna
del 10 gennaio 2012 e della Corte di Appello di Bologna del 22 maggio 2014,
oggetto quest’ultima della odierna impugnazione, sono stati condannati per i

Data Udienza: 11/09/2014

reati di tentata appropriazione indebita, interruzione di un ufficio o servizio
pubblico ex art. 340 cod. pen., falso ideologico ex artt. 483 e 479 cod. pen. e la
sola Mauro Rosa per diffamazione, venendo entrambi prosciolti per intervenuta
prescrizione da due violazioni dell’art. 2636 cod. civ. (illecita influenza
sull’ assemblea di società).
1

Per meglio specificare le condotte contestate dai giudici di merito va prima

chiarito il contesto in cui le stesse si collocano:
3,

si tratta di vicende che riguardano i contrasti sorti nell’ambito dell’attività di

capo alla famiglia Rosi, titolare del 70% delle azioni, e l’altro alla famiglia
Buzzoni, titolare del 30%.
4. Quest’ultimo gruppo di soci intendeva tutelarsi da presunte irregolarità di
gestione dell’amministratore unico Rosi Nello, poi deceduto e sostituito nella cura
degli interessi familiari da Rosi Franco. I Buzzoni, quindi, tentavano dapprima la
via della azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e, poi,
ottenevano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore
giudiziario ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..
5. In tale nuova situazione, il gruppo dei Rosi, che agiva sotto la “regia legale”
dell’avvocato Rosa Mauro, decideva di procedere ad una forzata liquidazione
della società, bypassando l’attività dell’amministratore nominato dal Tribunale,
ed alla immediata acquisizione delle notevoli somme di cui la società disponeva a
titolo di riserve non obbligatorie. Tali operazioni, però, non riuscivano perchè
bloccate per le iniziative assunte dall’amministratore giudiziario sia in sede civile
che penale.
6. In queste vicende si colloca la commissione di fatti penalmente rilevanti:
– innanzitutto nel 2004 vi erano condotte ritenute finalizzate ad aggirare
l’ostacolo rappresentato dal possibile divieto di voto in assemblea per il
Rosi Franco in quanto in conflitto di interessi rispetto alla decisione sulla
azione di responsabilità contro l’amministratore Rosi Nello; il divieto di
voto avrebbe potuto consentire ai rivali Buzzoni di raggiungere la
maggioranza in assemblea per deliberare l’azione di responsabilità. I
ricorrenti trovavano allora una soluzione, secondo i giudici di merito, nella
effettuazione di donazioni simulate delle azioni della società da parte del
Rosi così avendo la possibilità di influire sull’assemblea esercitando il
diritto di voto che a Rosi Franco era interdetto. La condotta, così
ricostruita, era ritenuta integrare il reato di cui all’articolo 2636 cod. civ.,
poi dichiarato prescritto all’esito della sentenza di secondo grado.
– dopo che 1’11 maggio 2006, su iniziativa dei soci Buzzoni, il Tribunale di
Bologna aveva revocato l’amministratore unico Rosi Nello, il presidente del
2

impresa della UGA unione gas auto spa, tra i due gruppi di soci, l’uno facente

collegio sindacale, su richiesta dei soci del gruppo Rosi, effettuava due
convocazioni di assemblea per il 29 ed il 30 agosto 2006; i relativi ordini
del giorno comprendevano la distribuzione delle riserve, la messa in
liquidazione della società, l’azione di responsabilità verso l’amministratore
nominato dal Tribunale ed una modifica dello statuto.
– Su tempestiva richiesta dell’amministratore giudiziario, il Tribunale di
Bologna in sede civile emetteva provvedimenti di urgenza che inibivano lo
svolgimento delle assemblee.

peculiare iniziativa della legale dei Rosi che comunicava espressamente
all’amministratore giudiziario, a nome degli assistiti, di non intendere
riconoscere la portata del provvedimento giudiziario.
7. Secondo i giudici di merito, nello svolgimento di tali assemblee il 29 ed il
30 agosto erano commessi i due reati di falso: il primo, di cui al capo g), per i
quali sono stati condannati entrambi i ricorrenti e l’altro di cui al capo h), per il
quale è stata condannata soltanto l’avvocato Mauro.
8. I falsi sono consistiti in:
– Capo g) nella formazione dell’atto pubblico consistente nella verbalizzazione
29 agosto 2006 da parte del notaio Tonelli del verbale dell’assemblea che
disponeva la liquidazione e nominava liquidatore Rosi Franco. i due
ricorrenti dichiaravano falsamente al notaio rogante che non vi erano
ragioni ostative all’esercizio del voto, omettendo di indicare il
provvedimento del Tribunale di Bologna, per cui il notaio attestava la
valida costituzione dell’assemblea.
– Capo h) nell’assemblea del 30 agosto 2006 ove partecipava direttamente
l’avvocatessa Mauro Rosa in rappresentanza della socia Fossati (madre di
Rosi Franco), la stessa dichiarava falsamente la assenza di ragioni ostative
al voto inducendo anche in questo caso in errore il pubblico ufficiale che
attestava la valida costituzione dell’assemblea.
9.

Nel prosieguo si collocano le ulteriori attività contestate quali reato.

Innanzitutto il tentativo di appropriazione indebita:
– dal settembre 2006 Rosi Franco nella veste di liquidatore:
o richiedeva alle banche presso le quali vi erano i conti correnti della
società di bonificare forti somme di denaro verso altri conti correnti
non sociali.
o inviava una lettera circolare ai clienti della Uga spa invitandoli a
fare pervenire i pagamenti sul nuovo conto corrente. In alcuni casi i
due ricorrenti contattavano direttamente i clienti perché
utilizzassero tale diverso canale di pagamento.
3

– Tali assemblee venivano comunque tenute; in tale contesto si collocava una

- L’intento di tali operazioni era il consentire ai componenti del gruppo Rosi
l’acquisizione dei fondi aziendali loro destinati di circa C 3.136.000 su C
3.768.000.
– I versamenti non venivano però effettuati perché l’amministratore giudiziario
avvisava prontamente le banche della irregolarità.
io. L’ulteriore condotta costituente reato, interruzione di pubblico servizio
d’ufficio, consisteva, secondo la tesi accolta dai giudici di merito, nell’avere i due
ricorrenti svolto una serie di attività ostruzionistiche nei confronti

pubblico ufficiale quale amministratore e custode giudiziario: omessa o tardiva
restituzione delle chiavi della cassaforte, omessa restituzione delle pratiche in
corso, sostituzione delle chiavi di accesso ai locali aziendali, l’intimazione ai
dipendenti della società di non collaborare con l’amministratore. Tali condotte
peraltro si collocavano nel periodo in cui, a seguito delle condotte
inottemperanti, era stato disposto il sequestro preventivo della società.
n. Nel corso di tali vicende si collocava anche la commissione di più fatti di
diffamazione da parte dell’avvocato Mauro che, con più missive dirette
all’amministratore giudiziario, lo accusava di incapacità e disonesta con toni che
esulavano dall’ambito della legittima critica.
12,

Nel confermare la ricostruzione dei fatti, la Corte di Appello, in risposta alle

specifiche contestazioni della difesa, osservava che, quanto ai reati di falso, gli
stessi erano integrati anche sotto altro profilo in quanto i due ricorrenti,
assumendo il ruolo di Presidente dell’assemblea, erano tenuti, ai sensi dell’art.
2371 cod. civ. a verificare la regolare costituzione nonché la legittimazione

sostanziale dei soggetti presenti.
13.

La previsione della attività di verifica, secondo la Corte, “ha senso solo se si

postula un dovere di verità in capo all’agente”.
14.La Mauro era ritenuta responsabile per uno dei reati di falso perché
partecipava direttamente come delegata della socia di maggioranza Fossati.
15, Quanto alle obiezioni sulla sussistenza della oggettività dell’appropriazione
tentata e, comunque, sul relativo elemento psicologico la Corte osservava

“il

patrimonio sociale in quel momento era funzionale alla gestione della società ad
opera dell’amministratore giudiziario sotto la sorveglianza della AG e la
sottrazione del patrimonio da tale fine, attraverso il liquidatore illegittimamente
nominato, configura il reato di appropriazione indebita, il cui perfezionamento fu
scongiurato solo dall’intervento, tardivo ma efficace, dell’amministratore
giudiziario
16.

Né importavano le particolari finalità dell’appropriazione, né che fosse la

protezione dei diritti delle minoranze risultassero protetti nella ripartizione degli

dell’amministratore giudiziario al fine di impedirgli l’esercizio la sua attività di

utili (minoranze che, peraltro, avevano agito giudizialmente proprio per impedire
la messa in liquidazione della società), né che le riserve non fossero state
completamente distribuite, o che vi fossero disposizioni per trasferire somme di
denaro su altro conto corrente intestato alla UGA in liquidazione, o che mancasse
un fine di arricchimento personale”, perché la condotta di appropriazione, che
caratterizza il delitto previsto dall’art.646 cod. pen., consiste non solo
nell’annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui, bensì anche
nel disporne arbitrariamente,”utidominus”, sotto qualsiasi forma, in modo tale

avvenutoper la UGA s.p.a se le operazioni distrattive fossero giunte a
compimento.
17.

Rosi e Mauro hanno presentato avverso tale sentenza due ricorsi ciascuno

a firma dei difensori di fiducia.
Rosi Franco
Ricorso a firma dell’avv. Gamberini.
18,

Con primo motivo, con riferimento al capo a), rileva la violazione di legge

ed il vizio di motivazione
19.

II reato ascritto non è configurabile in quanto:

20

se la nomina del liquidatore è da ritenersi nulla, allora la parte non aveva

affatto la disponibilità giuridica del denaro. Quindi, tutt’al più, gli si può
contestare di avere tentato di entrarne in possesso ma non di averne disposto.
21.Se il ricorrente aveva effettivamente assunto il ruolo di liquidatore, la
attività svolta era del tutto ordinaria trattandosi di modificare la destinazione
delle somme dalla gestione imprenditoriale alla liquidazione della società.
22,In ogni caso mancava il dolo specifico di appropriazione, avendo, peraltro,
la stessa sentenza riconosciuto che non vi era un intento di arricchimento da
parte del Rosi.
21

Osserva infine che, se la nomina era irregolare, non ricorreva la condizione

di abuso della relazione con la società con la conseguenza che, non essendo
configurabile la relativa aggravante, il reato era punibile solo a querela, non
presentata.
24,Con il secondo motivo rileva, in ordine al delitto di cui al capo b), la
violazione di legge ed il vizio di motivazione.
25.In ragione della attuale normativa in tema di amministratore nominato ai
sensi dell’art. 2409 cod. civ., lo stesso non può essere ritenuto un pubblico
ufficiale non essendo ausiliario del giudice, come riconosce la stessa Corte di
Appello, né in altro modo esercitando poteri del pubblico ufficiale o
rappresentando la pubblica amministrazione.

5

che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile, come sarebbe

26. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto alla contestazione di falso ideologico ex art. 483 e 579 cod. pen..
27. Non vi è affatto una falsa attestazione del notaio perché costui attesta solo
ciò che si svolge davanti a lui. Né il verbale dell’assemblea straordinaria del 29
agosto 2006 può ritenersi un atto pubblico, tenendo conto che soltanto la
iscrizione nel registro delle imprese può fare assumere valore al verbale.
28. Con il quarto motivo, in relazione al capo e), deduce la violazione di legge
e l’omessa motivazione in riferimento all’art. 2636 cod. civ. ex art.606 lett. b) e

colpevolezza per il reato di cui al capo e) al fine della responsabilità civile, il
ricorrente osserva che non vi è stata alcuna condotta di sviamento e
simulazione.
Ricorso a firma dell’avv. Guerini.
29. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in quanto il Tribunale ha
ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 340 cod.
pen. ritualmente proposta.
3o,Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della
motivazione quanto alla contestazione di cui all’art. 340 cod. pen. In particolare
svolge argomenti per escludere la significatività delle condotte ritenute, invece,
dalla Corte di Appello integrare l’interruzione di pubblico servizio.
31. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in quanto il ricorrente
viene chiamato a rispondere di attività posta in essere dal padre mentre lui non
ha mai avuto la effettiva gestione della società.
32. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in quanto il fatto
contestato al capo a) non costituisce reato in assenza del dolo specifico
dell’ingiusto profitto.
33. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge quanto al capo g). Quale
presidente dell’assemblea non aveva alcun obbligo di dichiarazione il cui mancato
assolvimento comporti la sussistenza del reato di falsa dichiarazione in atto
pubblico.
34,Con il sesto motivo ed il settimo motivo deduce la violazione di legge in
ordine alreato di cui all’art. 2636 cod. civ.
35.

Con l’ottavo motivo deduce la violazione di legge in quanto la sentenza è

stata pronunciata da un giudice incompatibile ai sensi dell’art. 34 cod. proc.
pen..
36,

Con il nono motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte di

Appello determinato la pena base per il delitto più grave in misura uguale per i
due imputati.
Rosa Mauro

6

lett. e) cod. proc. pen. Per quanto rilevante in riferimento alla conferma della

Ricorso a firma dell’avv. Cagossi.
37,Con primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata derivante
dalla partecipazione al giudizio di appello del giudice Santini in violazione dell’art.
34 cod. proc. pen.
38,

con il secondo motivo deduce la violazione di leggeIn relazione al capo f)

per il quale la Corte di Appello aveva pronunciato la dichiarazione di estinzione
per prescrizione previa affermazione di infondatezza dei motivi di appello al
riguardo. Rileva la insussistenza del reato contestato.

Osserva la ricorrente che è erronea la contestazione del reato di falso consistente
nell’aver indotto il notaio ad attestare la valida costituzione dell’assemblea
omettendo di render noto il provvedimento del tribunale di Bologna che
interdiceva lo svolgimento della assemblea. Difatti non vi è un obbligo sanzionato
ai sensi dell’art. 483 cod. pen., erroneamente individuato dalla Corte di Appello
nell’articolo 2371 cod. civ. ove si prevede che il presidente dell’assemblea
verifichi la regolarità della costituzione e la legittimazione al voto dei presenti,
obbligo che riguarderebbe la sola assemblea del 30 agosto in cui la ricorrente
svolse funzioni presidente dell’assemblea. La sua condotta, se del caso, poteva
essere qualificata solo quale elusione dolosa di un provvedimento del giudice ex
art. 388 cod, pen..
40. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione,
ritenendo che non sia configurabile affatto il reato di appropriazione indebita
tentata, sia sotto il profilo della sussistenza del reato in sé che, comunque, sotto
il profilo di esservi condotte della ricorrente significative quanto al concorso nella
presunta appropriazione.
41. L’azione contestata consiste essenzialmente nell’aver portato ad esecuzione
un deliberato assembleare formalmente valido con la finalità di distribuire fra i
soci, in proporzione delle rispettive quote ed in prospettiva della liquidazione, le
notevoli riserve liquide ed i beni immobili posseduti volendo il socio di
maggioranza liquidare un’attività divenuta ingestibile per le diatribe con i soci di
minoranza.
42,Non sussisteva l’elemento soggettivo con riferimento alla appropriazione
essendosi dato corso ai consigli legali della ricorrente sul presupposto, conforme
a pacifica interpretazione maggioritaria, che l’assemblea conservi i suoi poteri
anche nella ipotesi di amministrazione giudiziaria fatte salve le competenze
specificatamente attribuite all’amministratore giudiziario.
43.

Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Contesta la configurabilità del reato di cui all’art. 340 cod. pen. sia sotto il profilo
del non essere l’amministratore nominato ex art. 2409 cod. civ. pubblico ufficiale
7

39. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

e, comunque, per non sussistere le pretese condotte ostruzionistiche contestate
alla ricorrente. L’avvocato subentrato per conto della amministrazione aveva
potuto ricevere tranquillamente gli atti dalla ricorrente e seguire il contenzioso in
atto.
44.

Con sesto motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione

laddove si è ritenuta la responsabilità per il reato di diffamazione senza
considerare che, in ordine alle affermazioni rese nei confronti dell’amministratore
giudiziario, operava la scriminante del diritto di critica.

45.Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto alla contestazione di tentata appropriazione indebita di cui al capo a).
L’assemblea straordinaria del 30 agosto 2006 aveva nominato il Rosi quale il
liquidatore. Le attività da questi svolte erano coerenti con tale ruolo laddove
chiedeva la modifica della intestazione dei conti per il trasferimento di soldi ed il
pagamento delle fatture in favore del conto della UGA spa in liquidazione.
Chiedeva altresì di bonificare parte degli utili accantonati a ciascun socio in
proporzione alle azioni possedute. È quindi erronea la valutazione della Corte di
Appello che, pur prendendo atto della mancanza di alcun intento di diretto
arricchimento da parte degli imputati, contesta l’avere disposto del denaro
sull’erroneo presupposto che così si sia creata una diversa società. E’ stato
altresì erroneo ritenere che il reato sia configurabile proprio laddove la stessa
Corte di Appello ha ritenuto che il liquidatore non operasse legittimamente, ciò
comportando un diverso illecito e non l’appropriazione di somme delle quali non
aveva il possesso.
46,

Inoltre la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che quanto oggetto

di trasferimento fosse parte del patrimonio sociale ed indisponibile laddove si
trattava di utili accantonati; né aveva tenuto conto della assenza di dolo
specifico.
47.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione

in riferimento al capo d) della contestazione. Osserva come l’amministratore
giudiziario non possa ritenersi un ausiliario del giudice ed alla luce dell’attuale
normativa non possa essere in alcun modo qualificato quale pubblico ufficiale
essendo il testo dell’ art. 93 disp. att. cod. civ. una norma restata
apparentemente in vigore per un difetto di coordinamento con la nuova
normativa. Una diversa lettura sarebbe contraria a ragionevolezza venendo ad
equiparare forme di amministrazione giudiziaria tra loro diverse.
48,Anche a ritener diversamente, pur a qualificare quale pubblico ufficiale
l’amministratore e tenuto conto di quale sia la attività in concreto intralciata, non
è configurabile l’ interruzione di pubblici servizi.
8

Ricorso a firma dell’avv. Tedesco

49,

Quanto alle condotte particolari contestate alla ricorrente, rileva che la

mancata consegna dei fascicoli processuali è circostanza non vera e comunque
non idonea ad intralciare alcuna funzione in quanto si trattava di contenzioso in
atto ed i fascicoli di parte erano depositati negli uffici giudiziari e, quindi, non
erano disponibili presso lo studio del difensore ormai revocato.
50. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto al capo c). Per affermare la insussistenza del reato di diffamazione,
svolge argomenti sia per ritenere non superata la soglia della tollerabilità delle
che

argomenti

per dimostrare

la

effettiva

inadeguatezza

dell’amministratore nominato dal Tribunale, a giustificazione dei toni usati dalla
ricorrente nei propri scritti.
51. Con quarto motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione
quanto al reato di cui all’art. 2636 cod. civ. contestato alla ricorrente e dichiarato
prescritto.
52. Con quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine al reato di falso sviluppando argomenti sostanzialmente corrispondenti a
quelli dell’analogo motivo del diverso ricorso.
53,

il 26 agosto 2014 è stata depositata una memoria nell’interesse delle parti

civili a sostegno degli argomenti della sentenza della Corte di Appello; con tale
atto è stato altresì prodotto il dispositivo della sentenza del Tribunale civile che
ha condannato gli eredi, su azione intrapresa dal nuovo amministratore
giudiziario, a pagare circa 7,5 milioni di euro in favore della società Uga.
54,11 28 agosto 2014 è stata depositata una memoria nell’interesse di Rosi
Franco per sostenere l’intervenuta prescrizione.
55,11 28 agosto 2014 sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse di Rosa
Mauro con la sostanziale conferma degli argomenti già sviluppati oltre ad un
motivo in ordine alla intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
56.

1 ricorsi sono infondati.

57. La prima questione da affrontare per entrambi i ricorrenti è se, come hanno
eccepito i difensori, per tutti i reati siano decorsi i termini massimi di
prescrizione.
58. Secondo i ricorrenti, il periodo di sospensione della prescrizione va limitato
a circa quattro mesi (dall’udienza del 14 gennaio 2014 a quella del 15 maggio
2014)in quantonel periodo corrispondente al rinvio dell’udienza dal 20 settembre
2013 al 14 gennaio 2014 non vi era sospensione del predetto termine perchè il
rinvio era stato disposto sia per lo sciopero degli avvocati che per la necessità di
una nuova citazione dell’imputata Rosa Mauro.

9

critiche

59. Dal verbale dell’udienza del 20 settembre 2013 effettivamente risulta che,
dopo essersi dato atto che vi era stata dichiarazione dei difensori di astenersi
dall’udienza, il provvedimento di rinvio, oltre a indicare quale ragione lo sciopero
degli avvocati, osservava che non vi era “certezza della notifica all’imputata
Mauro Rosa” per cui disponeva una nuova citazione della stessa.
60. E’ certamente corretta la affermazione che, nella ipotesi di più ragioni che
impongono il rinvio dell’udienza, laddove una di tali ragioni non consenta la
sospensione della prescrizione, questa non siasospesa; ma non è regola
pertinente al caso di specie.

61.Va premesso che la questione potrebbe riguardare tutt’al più la sola
ricorrente Mauro in quanto, se non vi fosse stata dichiarazione di astensione dei
difensori, sarebbe stato possibile adottare un provvedimento di separazione.
62. Dalla lettura del verbale si evince che il processo non veniva trattato in

ragione dello sciopero; nello stesso contesto la Corte dava atto non della notifica
mancante o nulla ma della mancata acquisizione della prova della notifica; la
necessaria sospensione del dibattimento per la astensione dei difensori non
consentiva la verifica, tramite cancelleria, della avvenuta notifica.
63,In conseguenza la ragione del rinvio era, per entrambi i ricorrenti,
esclusivamente lo sciopero dei difensori poiché si sarebbe proceduto
diversamente in caso contrario.Quindi la sospensione della prescrizione vale
anche per il predetto periodo, giungendosi ad un tempo globale di sospensione di
oltre sette mesi che, sommato ai termini ordinari, fa escludere che si sia
verificata la prescrizione dei reati alla data odierna.
64. Si possono quindi valutare i singoli ricorsi

Rosi Franco
ricorso avv. Gamberini.
65, Il primo motivo è infondato.
66, Il ricorrente, per escludere che la sua condotta integrasse il reato di tentata
appropriazione indebita, indica due possibili ed alternative ricostruzioni del suo
rapporto con la società in base alla nomina a liquidatore alle date condizioni di
irregolarità.
67,In un caso, laddove si dovesse ritenere priva di efficacia la sua nomina,
non potrebbe affermarsi che avesse la disponibilità del denaro, necessario
presupposto per configurare l’appropriazione indebita.
68. Nell’altro caso, di effettività del ruolo di liquidatore sino ad annullamento

dell’atto di nomina, avendo quindi la legittima disponibilità del denaro, poteva
disporne come poi fatto- ovvero versando le riserve ai soci.
69, In un caso, quindi, il fatto non integrerebbe una appropriazione indebita e

nell’altro non vi sarebbe alcuna condotta illecita.
10

f

70.Tali affermazioni non sono corrette.Va premesso innanzitutto che
correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse assunto
un ruolo che, per quanto fondato su atti nulli od annullabili, comunque aveva
efficacia attribuendogli la possibilità di gestione del denaro e, quindi, la
condizione di detenzione rilevante ai fini del reato di appropriazione indebita.
71. Poi, rispetto a tale detenzione del denaro che il ricorrente certamente
aveva nell’interesse della società, vi è stata la sua condotta tendente ad una
distrazione delle somme dalle casse dell’ente per assegnarle ai soci, condotta

società rendendone inevitabile la liquidazione.
72.Né, per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, rileva che il denaro
andasse ai soci secondo le rispettive quote poiché la diversità tra la persona
giuridica e la persona del socio non consente a quest’ultimo di disporre
direttamente del patrimonio della società.
73. Correttamente, perciò, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato
in questione in ragione di una condotta di trasferimento del denaro non
giustificata o giustificabile come pertinente alla azione o all’interesse della
società e finalizzata, invece, al vantaggio del ricorrente e dei soci del suo gruppo
familiare.
74. La diversa ipotesi che si dovesse ritenere il liquidatore regolarmente
nominato è da escludere in quanto la liquidazione della società era stata disposta
con assemblea tenuta nonostante lo specifico divieto posto dal giudice civile su
richiesta dell’amministratore. Comunque la validità di tale nomina

non

rileverebbe perché le sentenze di merito hanno accertato che vi era una
specifica volontà di appropriazione del denaro, da distribuire ai soci,per
l’immediata finalità di rendere inevitabile lo scioglimento della società, in danno
della società e dei soci di minoranza.
75,Parimenti irrilevanti sono le argomentazioni in ordine alla mancanza del
dolo di appropriazione per la assenza di un intento di arricchimento. È palese
dalla lettura del motivo che l’argomento si basa su una voluta confusione tra il
concetto di “profitto” ed il termine “arricchimento”. È sufficiente ricordare che la
disposizione in tema di appropriazione indebita prevede che la condotta sia
tenuta in vista di un vantaggio che non è limitato a quello strettamente
patrimoniale. La ricostruzione dei giudici di merito è chiaramente e
correttamente nel senso che il ricorrente intendeva forzare la cessazione delle
attività della società in danno degli altri soci per il vantaggio del proprio gruppo
familiare.
76,

Parimenti inconsistente è la affermazione che non vi sarebbe la condizione

di abuso di relazioni con la società – che, oltre a costituire una aggravante,
11

finalizzata, secondo la tesi accolta dai giudici di merito, a svuotare le casse della

comporta la punibilità di ufficio del reato – per farne derivare la non procedibilità
per mancanza di querela.
77.

La qualità formale di liquidatore era stata assunta ed in base alla stessa il

Rosi gestiva la società, in contrasto con l’amministratore ed in danno della stessa
società; condizione, quindi, che integra la citata aggravante con la conseguente
procedibilità di ufficio.
78.11 secondo motivo, con il quale si nega la qualità di pubblico ufficiale
all’amministratore giudiziario ex art. 2409 cod. civ. è infondato. Si è in presenza

espressamente, ed in modo certamente non irragionevole, la qualità di pubblico
ufficiale all’amministratore giudiziariola cui nomina, del resto, rappresenta una
ingerenza dell’amministrazione per consentire il funzionamento delle società in
ipotesi di irregolarità di gestione. E’ sufficiente la lettura dell’art. 2409 cod. civ.
per rilevare come non si tratti di una semplice ipotesi in cui la nomina da parte
del Tribunale è esclusivamente mirata a risolvere la difficoltà dei soci a nominare
un amministratore e che tale amministratore mantiene costantemente il suo
rapporto con l’Autorità Giudiziaria dovendo rendere espressamente conto al
Tribunale del suo operato alla fine dell’incarico. Quindi l’attribuzione espressa
della qualifica di pubblico ufficiale continua a essere pienamente conforme alla
complessiva disciplina ed alla volontà anche della riforma del 2006 che, pur
avendo modificato gli artt. 92 e 94 delle citate disposizioni di attuazione in
materia di amministrazione giudiziaria, ha mantenuto l’art. 93 che prevede la
qualifica di pubblico ufficiale, qualifica palesemente conforme a quei poteri e
quegli obblighi attribuiti a tale soggetto nominato dal giudice anche dalle nuove
disposizioni.
79, A fronte di ciò non valgono certamente dei generici argomenti sul carattere
privatistico delle attività in concreto svolte dall’amministratore nella gestione
ordinaria della società per affermare l’abrogazione implicita della disposizione;
peraltro gli argomenti della difesa fanno leva su profili dell’attività
dell’amministratore che sono del tutto identici a quelli anteriori alla riforma del
d.lgs. 6/2003 a conferma, quindi, della indiscutibile vigenza della norma in
discussione.
80, Anche il terzo motivo, che vorrebbe escludere la configurabilità dei reati di
falso attribuiti al Rosi, è infondato. Va valutato unitamente agli analoghi motivi
proposti dalla Mauro in ordine a reato di falso a lei contestato.
81 Gli argomenti sui quali i ricorrenti fondano la tesi della non configurabilità
dei reati di falso come contestati sono due.
82,Con il primo si intende negare la stessa natura di atto pubblico all’atto
“verbale di assemblea ordinaria o straordinaria di società non quotata”

12

redatto

di una norma specifica (art. 93 disp. att. cod. civ.) che attribuisce

dal notaio. Non si tratterebbe di atto pubblico sino al momento dell’iscrizione nel
registro delle imprese.
83,A parte che l’argomento avrebbe semplice risposta nel dire che, se così
fosse, si dovrebbe negare valore di atto pubblico al provvedimento firmato dal
giudice sino al deposito in cancelleria, che l’atto redatto dal pubblico ufficiale sia
atto pubblico nel caso di specie è pacificamente affermato dalla giurisprudenza
civile: “Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto
(secondo l’espressa previsione dell’art. 2375 cod. civ.) da un notaio come atto

pubblico, giusta disposto dell’art. 2421, comma primo n. 3 cod. cív., ed è,
pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all’art. 2700 stesso
codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l’infedele
redazione del verbale stesso mercé l’esibizione e la produzione di nastri di
registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all’uopo, il
procedimento di querela di falso). (Sez. 1, Sentenza n. 560 del 17/01/2001,
Rv. 543175)”.
84. Apparentemente più consistente è l’argomento in ordine al non essersi in
presenza di una dichiarazione del pubblico ufficiale che faccia prova fino a
querela di falso. Il pubblico ufficiale descrive quanto fatto innanzi a sé e non la
veridicità di ciò che gli viene dichiarato e quindi la attestazione di assenza di
motivi ostativi al voto non sarebbe rilevante.Anche qui la questione è chiara nella
giurisprudenza civile proprio in riferimento al verbale di assemblea(Sez.

1,

Sentenza n. 22763 del 12/12/2012, Rv. 624468).Lo stesso ricorso, però, offre
gli argomenti a conferma della decisione dei giudici di merito che riguardava un
diverso profilo di falsità.
85. Va considerato non il singolo contenuto di un atto che era di ben più ampia
portata ma l’intero atto e la sua funzione per i ricorrenti.
86,La funzione del verbale che dava atto della regolare convocazione
dell’organo non era il dimostrare la regolarità della assemblea in sé, bensì
formare un atto apparentemente regolare per consentire, con l’iscrizione al
registro delle imprese, i voluti effetti giuridici tra i quali, soprattutto, l’efficacia
della nomina del liquidatore. A ciò era funzionale l’attestazione del notaio, come
indotta dai ricorrenti.
87,Ed è proprio la dichiarazione resa in dibattimento dal notaio chiamato a
testimoniare, che il ricorrente vorrebbe indicare a proprio favore, che dimostra il
profilo di falsità rilevante nel successivo uso dell’atto.
88. È

vero, difatti, che il notaio afferma che non avrebbe potuto rifiutarsi di

verbalizzare anche se fosse stato a conoscenza del provvedimento inibitorio del
tribunalee non avrebbe, quindi, impedito lo svolgimento della assemblea, ma
13

tipico rientrante nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le caratteristiche dell’atto

avrebbe dovuto “rifiutarmi di depositare nel registro delle imprese” “Quindi nel
caso in cui avessi avuto sentore di questa una volta presentata l’assemblea avrei
dovuto secondo me verbalizzare e però non procedere agli adempimenti
successivi ..”
89,Quindi è falso il contenuto del verbale di falsa attestazione di valida
costituzione dell’organoe tale falsità consentiva la registrazione dell’atto e la
produzione degli effetti voluti dai ricorrenti, ovvero, come già detto,la nomina del
liquidatore.
irrilevante anche l’argomento finale del Rosi che osserva che il verbale

iscritto non fu quello della assemblea del 29 che fu presieduto dal ricorrente ma
quello del 30 che fu presieduta dalla coimputata. È argomento che ha rilievo solo
nell’ottica, si è detto erronea, che vorrebbe l’atto irrilevante e “non pubblico”
sino alla effettiva registrazione.
9L

11 quarto motivo è finalizzato ad ottenere l’assoluzione in merito rispetto al

reato di cui all’articolo 2636 cod. civ. per il quale è stata dichiarata la
prescrizione.
92.

Va considerato che, anche laddove fondato, il motivo proposto

comporterebbe l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Tale provvedimento
confliggerebbe con la regola di immediata dichiarazione delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che prevede la prevalenza della
formula di merito solo ove sia possibile la decisione immediata. Per tale profilo
quindi si impone il rigetto.
Ricorso avv. Guerini
93.

11 primo motivo è manifestamente infondato.

94.

11 ricorso innanzitutto contesta la valutazione fatta dalla Corte di Appello di

determinati comportamenti dei lavoratori della UGA spa, indotti ad atteggiamenti
ostruzionistici dal ricorrente. Secondo i giudici di merito questa è parte delle
condotte con le quali Rosi intendevaostacolare l’attività dell’amministratore
giudiziario, quindi realizzare l’interruzione del servizio rilevante ai sensi dell’art.
340 cod. pen..
95.

Ma le pur lunghe argomentazioni sono in teoria valutabili solo nella parte in

cui si afferma la legittimità del diritto di sciopero e non lo sono nella più ampia
parte che tratta i profili di merito di interpretazione delle condotte, non
rientrando nell’ambito di valutazione del giudice di legittimità. Gli argomenti in
tema di sciopero sono, però, irrilevanti nel caso concreto in quanto in base alla
ricostruzione in fatto della Corte di Appello non si discute di scioperi dei
lavoratori ma di altre forme (ferie, assenze etc) di boicottaggio delle attività
dell’azienda.

14

90, È

96.Vi è anche una chiaramente inammissibile eccezione di incostituzionalità
laddove con affermazioni solo sommarie si sostiene che la previsione della
condotta di “cagionare una interruzione” sia generica. Nessun riferimento vi è,
del resto, alla ampia giurisprudenza che ha ben individuato e chiarito l’ambito
della “interruzione” rilevante che risolve il dubbio solo superficialmente posto dal
ricorso.
97.11 secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo affrontano essenzialmente

profili di valutazione nel merito dei fatti al fine di escludere le condotte ovvero la

esulano dall’ambito del giudizio di legittimità attenendo alla esclusiva
competenza del giudice di merito.
98. Per il sesto motivo ed il settimo motivo, relativi al reato di cui all’art. 2636

cod. civ., valgono gli argomenti già svolti in ordine al quarto motivo, di analogo
contenuto, dell’avv. Gamberini.
99,Con l’ottavo motivo si ripropone il tema della presunta incompatibilità di
uno dei magistrati. Si tratta di questione inammissibile in quanto espressamente
il ricorrente contesta in questa sede il provvedimento di inammissibilità della
ricusazione pronunciato in diversa procedura, rappresentando peraltro di avere
proposto rituale ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.
100. Il nono motivo è palesemente inammissibile in quanto espressamente
chiede di effettuare valutazioni di merito sulla misura della pena.
Ricorso Mauro Rosa
Ricorso avv. Cagossi
101. Il primo motivo pur facendo riferimento nella epigrafe alla nullità della
sentenza per incompatibilità di uno dei magistrati componenti il collegio, nello
svolgimento si limita a dire quale sarebbe la conseguenza dell’eventuale
accoglimento del ricorso per cassazione ancora pendente avverso il rigetto della
richiesta di ricusazione. È quindi inammissibile perché manifestamente generico.
102. Il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizi della motivazione
con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo f) (art.
2626 cod. civ.). Si tratta di motivo inammissibile perché affronta il tema della
valutazione delle prove utilizzate a sostegno della ipotesi di accusa per la
condanna in primo grado. Si tratta, quindi, di un motivo non ammesso in sede di
legittimità e, comunque, l’accoglimento sarebbe precluso dall’art. 129 cod. proc.
pen.: il teorico risultato dell’impugnazione potrebbe essere l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, decisione che, come già
detto, non è consentita atteso l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di
estinzione del reato.

15

finalità di esse per realizzare i vari reati contestati. Si tratta di motivi che quindi

103. Quanto al terzo motivo, sulla configurabilità del reato di falso, si è già
data risposta sopra nel considerare l’analogo motivo proposto da Rosi Franco.
104. Anche sul quarto motivo, relativo alla contestazione di appropriazione
indebita, vale la risposta già data sopra tenuto conto che gli argomenti sono
sostanzialmente gli stessi. In questo caso va solo aggiunto, con riferimento alla
affermazione della regolarità dei poteri del liquidatore sino all’annullamento della
sua nomina, che non è in contestazione il profilo della validità civilistica dei suoi
gli atti ma di come la complessiva attività, che comprendeva anche quanto fatto

sul piano della responsabilità penale perché era finalizzata ad ottenere quei
risultati costituenti “appropriazione indebita”.
105. Il quinto motivo è infondato per la parte in cui propone la già risolta
questione della qualifica di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario e, per
altra parte, invoca una nuova valutazione nel merito della sussistenza delle
condotte contestate al ricorrente come ostruzionistiche. Non essendo dedotta
una carenza della motivazione sul punto o alcun rilevante vizio logico, si chiede
l’esercizio di poteri di apprezzamento delle prove che non competono al giudice
di legittimità.
106. Il sesto motivo è del tutto generico limitandosi a dichiarare la applicabilità
della scrinninante dell’esercizio del diritto di

“critica” alla contestazione di

diffamazione senza sviluppare alcun argomento.
107. Ricorso avv. Tedesco
108. Il primo motivo investe il tema della appropriazione indebita di cui si nega
la configurabilità. Gli argomenti corrispondono a quelli degli altri ricorsi e quindi
si rinvia a quanto già esposto.
109. Il secondo motivo ha già avuto risposta per quanto riguarda la qualità di
pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario mentre, per quanto riguarda gli
argomenti relativi alle condotte che avrebbero comportato l’interruzione del
servizio, sono sviluppati temi che attengono ad apprezzamenti di merito dei fatti
senza individuazione di carenze o vizi logici della motivazione e, pertanto, non è
motivo ammesso in sede di legittimità.
110. Il terzo motivo parimenti risulta inammissibile in quanto invoca una
valutazione dei fatti. Difatti, premessa una citazione di casistica giudiziaria in
tema di espressioni offensive ritenute, però, legittimo esercizio del diritto di
critica, il ricorso espone circostanze relative alla gestione della società da parte
di un amministratore giudiziario, sembra per invocare la adeguatezza dei toni
utilizzati dalla ricorrente rispetto alla inadeguatezza professionale dello stesso
amministratore. Si tratta palesemente di apprezzamento di fatto di competenza
del giudice di merito non residuando spazi di intervento del giudice di legittimità.
16

per nominare il liquidatore nonostante il divieto di tenere l’assemblea, era illecita

in. Il quarto motivo tocca il tema della contestazione dichiarata prescritta,
richiedendo l’assoluzione in merito, ed anche in questo caso vale quanto già
detto sopra.
112. Il quinto motivo propone in modo non dissimile dall’altro ricorso le
deduzioni in tema di configurabilità di reati di falso e responsabilità della
ricorrente sui quali si è già risposto.
113. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese del
grado in favore delle parti civili costituite e che hanno redatto memoria e

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e alla 1 rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Massimo e
Umberto Buzzoni che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori come
per legg
Rma così ceci o nella camera di consiglio dell’Il settembre 2014

partecipato all’udienza.

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