Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43480 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43480 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOVANNINI ALBERTO N. IL 20/05/1942
avverso l’ordinanza n. 38/2013 TRIB. LIBERTA’ di TERNI, del
07/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
tette-4sentite le conclusioni del PG Dott.

Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito – il difensore, Avv. Roberto Migno, che ha chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso;

cjJdìt i difensor Avv.;

Data Udienza: 30/09/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8/1/2014 il Tribunale di Terni ha respinto la richiesta di
riesame proposta da Giovannini Alberto avverso il decreto con il quale il Pubblico
Ministero presso quel Tribunale, in data 12/9/2013, aveva disposto il sequestro
probatorio di un mezzo composto da motrice e annesso rimorchio di proprietà
della SE.TRA.S. s.r.I., in quanto ritenuto causa dell’evento mortale occorso al
dipendente Baltimori Marco, avvenuto all’interno di un autolavaggio, situato nella

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso la società proprietaria del
mezzo, per ministero del proprio difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Premesso che nella stessa denuncia querela, quanto alle circostanze del sinistro,
si afferma che «tutti gli automezzi pesanti portati al lavaggio presso la struttura
presente nei pressi di Freiberg devono essere lasciati dagli autisti … nel box
indicato dagli operai dell’autolavaggio i quali (soli) sono autorizzati ad entrare nel
box durante le operazioni» e che pertanto «di fatto il compito dei dipendenti
Se.Tra.S. è quello di portare l’automezzo presso la struttura e parcheggiarlo
nell’apposito box per il lavaggio, controllare … che il mezzo venga
adeguatamente pulito per riprenderlo solo alla fine delle operazioni» e premesso,
altresì, che non sono noti i motivi per i quali le autorità tedesche, nel 2011, dopo
aver effettuato le indagini necessarie, abbiano esercitato l’azione penale nei
confronti del gestore della società di lavaggio dei mezzi pesanti, rileva che non si
comprende quale tipo di accertamento diverso da quello espletato dalle autorità
tedesche debba essere eseguito sulla motrice e sul semirimorchio e che,
pertanto, la semplice affermazione che si debbano eseguire degli accertamenti si
rivela motivazione meramente apparente, tanto più che sui mezzi in questione
risultano eseguite periodiche revisioni annuali, le ultime in data assai prossima a
quella del sequestro.
2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 335 e 406 cod.
proc. pen. per essere già scaduto il termine di durata delle indagini, pur
computata la già concessa proroga.
2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di
motivazione in relazione all’art. 9, comma 2, cod. pen. Rileva, sotto un primo
profilo, che il Tribunale del riesame, nel ritenere prive di fondamento le
osservazioni mosse circa l’irritualità della querela priva di sottoscrizione
autenticata, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio, ha omesso di considerare
che l’istanza della persona offesa è necessaria anche per consentire la
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cittadina tedesca di Freiberg.

procedibilità in Italia in ordine al reato di cui si tratta, benché procedibile
d’ufficio, in quanto commesso all’estero. Sotto altro profilo, lamenta che il
Tribunale del riesame abbia motivato il suo convincimento in punto di
sussistenza della competenza territoriale sulla base del rilievo che si tratti di
delitto comune (infortunio sul lavoro) commesso all’estero ma astrattamente
ascrivibile a un cittadino italiano, ovvero al datore di lavoro, così operando di
fatto, sulla base della querela, una identificazione del legale rappresentante della
Se.Tra.S. s.r.l. quale autore dei fatti avvenuti in Germania. Ciò posto, lamenta il

tra la società proprietaria del mezzo in sequestro e i fatti occorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente
rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale
nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già
nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con
pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione
semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez.
5, n. 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129).

2. Esaminando partitamente le censure svolte dal ricorrente, il secondo
motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Oltre a trattarsi di procedimento iscritto a carico di ignoti, con
possibilità di atti d’indagine da svolgere all’estero, ha rilievo dirimente la
circostanza per cui l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc.
pen., degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o
prorogato stabilito per la conclusione delle indagini preliminari differisce
dall’inutilizzabilità comminata dall’art. 191 cod. proc. pen. per le prove vietate, di
cui non può essere fatto alcun utilizzo processuale. Pertanto, la relativa
questione non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte secondo un
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ricorrente che tuttavia il Tribunale non chiarisca quale sarebbe il collegamento

regime di deducibilità assimilabile a quello previsto per le nullità a regime
intermedio previsto dall’art. 182 cod. proc. pen.; in conseguenza va proposta, se
la parte assiste all’atto che si assume viziato, prima del suo compimento, e se
ciò non sia possibile, immediatamente dopo o nella prima occasione utile
(Sez. 1, n.36671 del 14/06/2013 , Attanasio, Rv. 256699).
2.2. A ciò deve aggiungersi che la censura è stata proposta per la prima
volta in sede di legittimità; l’assenza di qualsivoglia valutazione, nel
provvedimento impugnato, in ordine alla tempestività del decreto di sequestro

giudice di legittimità una pronuncia, che comporterebbe necessariamente
l’esame del merito.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto corretta l’affermazione della giurisdizione
italiana e l’individuazione del giudice competente per territorio, trattandosi di
delitto comune (infortunio sul lavoro) astrattamente ascrivibile a un cittadino
italiano, ossia al datore di lavoro, commesso all’estero e come tale punibile, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, cod. pen., su istanza della persona offesa, nella
specie sussistente essendo stata avanzata querela – denuncia dal prossimo
congiunto della vittima. Ha giudicato, altresì, destituita di fondamento la censura
proposta in punto di nullità della querela perché depositata da un incaricato ma
priva di sottoscrizione autentica, ritenendo non essere questa necessaria per
essere il reato procedibile d’ufficio.
3.2. Ancorchè con motivazione non corretta, emendabile in questa sede ai
sensi dell’art.619 cod.proc.pen. in quanto inidonea ad incidere sul dispositivo, il
Tribunale ha correttamente negato rilievo alla censura concernente l’invalidità
della querela al fine di escludere la giurisdizione italiana, trattandosi di omicidio
colposo perseguibile d’ufficio.
3.3. Pur essendo condivisibile quanto asserito nel ricorso, ossia che l’istanza
della persona offesa fosse comunque necessaria anche per consentire la
procedibilità in Italia in ordine al reato di cui si tratta, in quanto commesso
all’estero, si tratta di argomentazione inidonea ad evidenziare vizi del
provvedimento da sottoporre al sindacato di legittimità.
3.4. E’, in proposito, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità la massima
per cui la questione dell’improcedibilità per difetto di querela del reato ipotizzato
esula dall’ambito del giudizio di legittimità sulla decisione di riesame del
provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, perchè attiene al
merito (Sez. 2, n. 30675 del 26/06/2013, De Rosa, Rv. 257067; Sez. 2, n.32654
del 20/09/2006, Allegretti, Rv. 235314). In altre parole, la mancanza di una
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sottende la mancanza della relativa censura in sede di riesame ed impedisce al

condizione di procedibilità può considerarsi elemento ostativo all’esercizio
dell’azione penale ma è inidonea ad inficiare la legittimità del sequestro
probatorio, in quanto atto d’indagine diretto ad assicurare le fonti di prova
(Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767; Sez. 4, n.24627
del 07/04/2004, Bianco, Rv. 228842, in tema di estradizione).
3.5. Non ignora il Collegio che, in taluni casi, la mancanza di una condizione
di procedibilità possa configurarsi come situazione ostativa al compimento di
singoli atti del procedimento anche nella fase delle indagini preliminari, come

dell’esecuzione di una misura cautelare personale (Sez. 1,
n. 41333 del 11/07/2003, Mohamad Taher, Rv. 225751). Si tratta, tuttavia, di
ipotesi diversa dal caso che qui occupa, in cui trova applicazione il diverso
principio per cui la mancanza di una condizione di procedibilità può essere
dichiarata solo nella fase processuale, come si evince dal contesto degli artt. 343
e 344 cod. proc. pen., e soprattutto dal combinato disposto dagli artt.50 e 129
stesso codice (Sez. 1, n.2663 del 06/06/1991, Saidi Ben Abdelaziz, Rv. 188076).

4. E’, tuttavia, fondato il primo motivo di ricorso.
4.1. La violazione di legge attinente alla motivazione che poteva essere
dedotta, secondo quanto si è premesso in merito all’ammissibilità
dell’impugnazione, doveva evidenziare la totale omissione della motivazione
ovvero la motivazione fittizia o contraddittoria, in altre parole l’utilizzo da parte
del giudice di espressioni di stile o stereotipate oppure la presenza di un
argomentare fondato sulla contrapposizione di ragionamenti decisivi di segno
opposto.
4.2. Effettivamente, il ricorrente ha negato la presenza di una reale
motivazione in merito alle finalità del sequestro. Trattasi di censura già formulata
avverso il provvedimento di sequestro, in merito alla quale il Tribunale ha
osservato che il provvedimento debba ritenersi rispettoso delle prescrizioni di
legge, «contenendo esso non solo l’indicazione del titolo di reato per il quale si
procede, ma anche il riferimento alla necessità di sottoporre i mezzi a vincolo
reale in quanto ritenuti possibile causa dell’evento mortale occorso al Baltimori»,
dovendosi pertanto considerare indispensabile procedere ad accertamenti tecnici
volti a verificarne la funzionalità, nonché la presenza di eventuali difetti di
costruzione e/o manutenzione che possano avere determinato l’evento mortale.
4.3. In punto di diritto, è necessario osservare che ai fini della legittimità del
provvedimento di sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di
pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente
la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. Come più volte
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avviene nel caso di assenza dell’indagato dal territorio dello Stato ai fini

affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il sequestro probatorio è
una misura di ricerca della prova (Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010 , Gianferrari,
Rv. 248364); ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del
conseguente sequestro, il fumus necessario per la ricerca della prova è, dunque,
quello inerente all’avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale
accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente
disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia
ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da

Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Becacci, Rv. 208468). Il sequestro probatorio,
proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può
per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di
corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma sul fumus di esso, cioè sulla
mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso
delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo
legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le
successive indagini che da esso scaturiscono, se esista il collegamento
pertinenziale tra res e illecito (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013,dep.2014, Cisse,
Rv. 258416; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 3,
n.13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275).
4.4. Una motivazione che non sia meramente apparente deve, tuttavia /
svolgere argomentazioni in merito al fumus di cui si è detto che siano ancorate
alle peculiarità del caso concreto, qui caratterizzato dalla pendenza di un
procedimento contro ignoti relativo a fatti verificatisi nell’anno 2011 in Germania,
dove le indagini si sono rivolte verso soggetti che non hanno alcun legame con il
mezzo sequestrato. Apodittica e fittizia è, in particolare, l’affermazione per cui il
provvedimento di sequestro, disposto a notevole distanza di tempo dai fatti,
indicherebbe il fumus del nesso di pertinenzialità degli automezzi con il reato in
quanto gli stessi sarebbero <>, senza alcun riferimento alle acquisizioni d’indagine
denotanti le ragioni di tale affermazione.

5.

Si tratta, dunque, di una motivazione apparente che, in quanto

contrastante con il disposto dell’art.125 cod.proc.pen., concreta violazione di
legge ed impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale
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elementi logici (Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.2008, Penco, Rv. 239159;

di Terni per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo
esame.

Così deciso il 30/09/2014

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