Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43476 del 26/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43476 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
HAXHIU Arban, nato in Albania il 20/10/1986,
avverso la sentenza del 10/04/2015 del Tribunale di Rimini;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
1. L’imputato cittadino albanese Arban Haxhiu ha impugnato per cassazione la
sentenza del Tribunale di Rimini, con cui -su sua richiesta assentita dal pubblico
ministero- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione e concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata
recidiva, la pena di otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di reingresso illegale
in Italia (art. 13 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 e succ. mod.) e di resistenza plurima.
Con il ricorso è stata dedotta violazione di legge in riferimento alla omessa
applicazione dell’art. 129 comma 2 c.p. per il reato di resistenza, attesa l’asserita
mancanza di una condotta del prevenuto apprezzabile ai sensi dell’art. 337 c.p. (lo stesso
essendosi limitato a “dimenarsi violentemente”).
2. Con nota in data 1.10.2015 a sua firma, depositata lo stesso giorno presso
l’ufficio matricola (mod. IP1) della casa circondariale ove trovasi attualmente ristretto,
Arban Haxhiu ha comunicato la propria “espressa rinuncia” alla proposta impugnazione.

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Data Udienza: 26/10/2015

3.

La dichiarata esplicita volontà di rinuncia dell’Haxhiu al ricorso deve

considerarsi efficace per gli effetti di cui all’art. 589, comma 3, c.p.p., stante al riguardo
la piena validità processuale riconoscibile alla rinuncia personale dell’imputato e da questi
ritualmente trasmessa alla Corte di cassazione (cfr.: Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013,
Palumbo, Rv. 256508; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671).
4. L’enunciata volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi
degli artt. 589 e 591, comma 1-lett. d), c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, cui segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

determinare in misura di euro 500 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 ottobre 2015

processuali e di una somma da destinarsi alla cassa delle ammende, che stimasi equo

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