Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43475 del 26/10/2015


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 43475 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso straordinario di
BUFFONE Peppino, nato a Lannezia Terme (CZ) il 13/02/1955,
avverso la sentenza del 05/02/2015 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

1. Con decisione del 24.10.2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato
la sentenza resa il 26.3.2012, all’esito di giudizio abbreviato non subordinato ad
integrazioni istruttorie, dal G.I.P. del Tribunale di Lannezia Terme che ha riconosciuto
Peppino Buffone colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di tentata violenza
privata (capo D della rubrica) e di riciclaggio (capo R della rubrica), condannandolo alla
pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa. Reati integrati
dalle minacce rivolte ad una vittima di usura per indurla a tacere le circostanze relative
alla vicenda usuraria e nel negoziare in banca per il “cambio” alcuni assegni non
trasferibili fittiziamente intestati a terzi e derivanti da truffe in danno di società
finanziarie commesse da altri imputati.
2. Adita dal ricorso dell’imputato avverso l’indicata decisione di appello, questa
Corte di legittimità, Sezione Seconda, con sentenza n. 7678/15 pronunciata il 5.2.2015
(motivazione depositata il 19.2.2015), ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando
manifestamente infondati i rilievi censori con esso formulati.

Data Udienza: 26/10/2015

3. Con tempestivo atto d’impugnazione personale Peppino Buffone ha proposto
ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di questa Corte, che ha reso
definitiva la sua condanna alla pena sopra indicata.
Adduce il ricorrente che questa Corte con la decisione impugnata è incorsa,
nell’esame degli atti interni al giudizio, in errata percezione di elementi processuali
dotati di valore decisivo a sostegno della sua estraneità al reato di riciclaggio ascrittogli.
Per un verso la sentenza di legittimità, si sostiene nel ricorso straordinario, ha
erroneamente ritenuto che le distinte di versamento bancario degli assegni circolari

nominativo quale soggetto che avrebbe garantito la conoscenza dell’effettivo esecutore
della materiale operazione bancaria di cambio dei titoli (le distinte essendo
“regolarmente intestate e sottoscritte dai titolari dei relativi assegni”). Facendo leva
inoltre sulla definizione del giudizio di primo grado allo stato degli atti e sulla sua
mancata subordinazione ad accertamenti integrativi sul punto, la Cassazione ha svolto
una incompleta e inesatta lettura dello specifico motivo di ricorso proposto avverso la
decisione di appello.
Per altro e congiunto verso con i motivi dell’originario ricorso il Buffone aveva
osservato come, in subordine, ove non qualificabile come concorso nella truffa
costituente presupposto del reato di cui all’art. 648 bis c.p. (ciò anche avendo riguardo
alla posizione del coimputato Pierantonio Sgrò, già imputato dì riciclaggio e ritenuto
responsabile dalla Corte di Appello del reato di concorso in truffa, prescritto), la sua
condotta dovesse al più qualificarsi come ricettazione e non come riciclaggio. Evenienza,
quest’ultima, oggetto di specifica deduzione con rituali motivi nuovi di ricorso. Ma la
Corte di Cassazione da un lato ha ignorato la omologabile posizione dei coimputato Sgrò
(siccome non investita ex professo di detta posizione) e, d’altro lato, pur riconoscendo la
sussumibilità della condotta criminosa nella fattispecie della ricettazione, ha omesso di
trarne le necessarie conseguenze in punto di diversa qualificazione giuridica dei fatti
(dando così atto ad ulteriore discrasia tra il dispositivo e la motivazione della sentenza).
Esito decisorio sorretto dall’assunto della mancata deduzione del tema della
qualificazione giuridica del fatto con i motivi di appello contro la sentenza di primo
grado. Sicché erroneamente la Corte di legittimità ha eluso l’art. 609, comma 2, c.p.p.
che demanda alla Cassazione ogni questione rilevabile di ufficio, quale deve certamente
definirsi anche la corretta qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al ricorrente.
4. Il ricorso straordinario proposto da Peppino Buffone va dichiarato de plano
inammissibile, ai sensi dell’art. 625 bis -comma 4, prima parte- c.p.p., per indeducibilità
e infondatezza manifesta delle censure mosse alla sentenza di legittimità del 5.2.2015.
Inammissibilità che discende dall’impropria interpretazione della natura e dei caratteri
specifici dell’impugnazione straordinaria.

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fossero intestate al Buffone, laddove riportavano unicamente l’annotazione del suo

4.1. Deve constatarsi, infatti, che le doglianze del Buffone non individuano alcuna
erronea percezione fattuale riferibile alla decisione reiettiva (dichiarata inammissibilità
per manifesta infondatezza delle censure) del suo ricorso e che gli attuali rilievi critici
sono estranei all’area di inferenza dell’art. 625 bis c.p.p., non ponendo in luce alcun
reale errore di fatto nell’esame degli atti relativi alle vicende criminose di cui è stato
definitivamente riconosciuto colpevole.
Premesso che tutti i profili di censura enunciati in ricorso sono stati puntualmente
presi in esame e valutati dalla sentenza di questa Corte, il ricorrente replica -con una

consentite censure al percorso giustificativo della sentenza di legittimità.
Le odierne ragioni di doglianza, investendo l’analisi e il controllo delle emergenze
processuali espressi dal giudice di legittimità in base all’impugnata decisione di merito in
grado di appello, più che individuare specifici errori percettivi fattuali della decisione,
non altro descrivono se non presunti errori di giudizio o supposte erronee valutazioni di
tali emergenze. Erronee valutazioni che, come in definitiva si desume implicitamente
dallo stesso ricorso straordinario, sarebbero state mutuate dalla sentenza di appello. Ciò
che equivale ad esprimere, alla luce della consolidata esegesi ricompositiva dell’area
applicativa del ricorso ex art. 625 bis c.p.p., motivi di critica di stretto diritto, integrati
dall’ipotizzata erroneità nell’applicazione dei criteri di valutazione della prova da parte
del giudice di merito di secondo grado, di cui la decisione di questa Corte ha invece
rilevato la regolarità e la legittimità alla stregua, appunto, di giudizi di valore
processuale. La qual cosa è evenienza del tutto diversa dall’errore percettivo sul fatto
cui è destinato a porre rimedio lo straordinario mezzo di impugnazione previsto dall’art.
625 bis c.p.p., che non può assumere valenze surrogatorie di un ennesimo ulteriore e
ingiustificato ricorso di legittimità.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della
Cassazione sia concreta conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da
un palese fraintendimento di un dato storico, non anche quando il preteso errore derivi
da una qualsiasi valutazione di diritto o di circostanze di fatto apprezzate dal giudice di
merito, mai potendo avere ad oggetto l’asserito travisamento di una prova esistente (ex
plurimis:

Sez. 6, 28.5.2013 n. 28269, rv. 257031; Sez. 6, 21.5.2013 n. 35239,

Buonocore, rv. 256441).
4.2. E’ appena il caso di sottolineare che l’errore valutativo denunciato dal ricorso
straordinario del Buffone non individua “sviste” per dir così primarie del giudice di
legittimità, ma -a tutto concedere- un errore (di fatto e di giudizio o, anche, di giudizio
sul fatto) già in tesi commesso dal giudice di merito in grado di appello e comunque
(anche in quella sede) assorbito dalla prova dell’avvenuta oggettiva negoziazione per

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sostanziale traslitterazione dei motivi di ricorso disattesi da questa Corte- non

l’incasso degli assegni provento di truffa da parte del Buffone, munito delle copie dei
documenti identificativi degli “ignari intestatari dei titoli”.
L’inciso della sentenza di legittimità, censurato con l’odierno ricorso straordinario,
secondo cui la sostituzione di assegni bancari con assegni circolari e l’uso di documenti
di ignari intestatari sono idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 648 c.p. è frutto di
mero irrilevante refuso grafico (art. 648 c.p. in luogo di art. 648 bis c.p.), vuoi alla
stregua della complessiva analisi decisoria svolta dalla sentenza di legittimità, vuoi alla
luce della stabile giurisprudenza di questa S.C. che ha chiarito come integri il reato di

assegno di provenienza illecita, quale quella attribuita al Buffone, atteso che la somma
di danaro ricevuta (anche in eventuale forma di assegno circolare) in sostituzione del
predetto titolo finisce per appare formalmente di provenienza lecita (ex plurimis: Sez. 6,
n. 36759 del 20/06/2012, Caforio, Rv. 253467).
Del pari ineccepibile ed estraneo ad ogni errore percettivo è l’omesso
apprezzamento della posizione del coimputato Sgrò evocata (perché indicativa di
supposta disparità di trattamento) con l’originario ricorso del Buffone. Omesso
apprezzamento indotto dalla oggettiva estraneità della ridetta posizione alla
regiudicanda di legittimità (“questa Corte non è investita della posizione Sgrò…”).
4.3. Ora, come a più riprese puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità,
l’errore suscettibile di legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. deve
riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè gli atti che la S.C. esamina
direttamente con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e
delle questioni rilevabili di ufficio, e dotato di efficacia diretta ed esclusiva sulla
decisione adottata dalla Cassazione. Ne discende che non è configurabile l’errore di fatto
della sentenza di legittimità, quando nel preteso errore sia in realtà, a tutto concedere,
incorsa la decisione impugnata con il ricorso ordinario per cassazione.
Nel caso di specie è affatto evidente l’estraneità dei motivi di doglianza addotti
dal Buffone rispetto al paradigma dell’art. 625 bis c.p.p.
Con la sentenza del 5.2.2015 questa Corte non ha compiuto, né avrebbe potuto
compiere, diretti accertamenti di fatto sulle questioni dedotte (estraneità del ricorrente
al reato di riciclaggio contestatogli o comunque assenza del corrispondente dolo), ma ha
unicamente controllato che la motivazione della sentenza di appello, in relazione a
quanto denunciato nel ricorso, non fosse viziata sul piano logico e giuridico (v. da
ultimo: Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817; Sez. 6, n. 46065 del
17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819). Di tal che il ricorrente Buffone finisce per censurare
la decisione di questa Corte sotto il profilo dell’omissione di una verifica di fatto, cui la
Corte stessa non era in alcun modo tenuta.

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riciclaggio e non quello di ricettazione proprio la condotta di monetizzazione di un

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si ritiene equo stabilire in misura di euro 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Roma, 26 ottobre 2015
Il consigliere estensore
Giacomo aoloni/

Il Presidente
Antonio Stefano Agrò

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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