Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4346 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4346 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ANDRULLI PASQUALE N. IL 13/06/1968
RETO NICOLA N. IL 24/11/1970 * ci
222…E22522,2I2VANZULIL 04/12/1932 *
avverso la sentenza n. 201/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
04/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in personA glel Dott. Sioje ldtAm.,L.`
che ha concluso per )
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ItAkm. t:

h

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 4 novembre 2011, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Segreto Nicola e Segreto
Giovanni in ordine ai reati di minacce, violazione di domicilio e lesioni personali in
danno di Andrulli Pasquale per essere i reati ascritti estinti per intervenuta

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile
Andrulli, a mezzo del proprio procuratore speciale, lamentando, quale unico
motivo, l’erronea applicazione dell’intervenuta prescrizione.
3. Con dichiarazione, a sua firma, il ricorrente, ha, però, rinunciato al
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma 1 lettera d)
cod.proc.pen. per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.
2. Dall’inammissibilità non può che derivare la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore
della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile O ricorso per rinuncia e condanna il
ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/11/2012.

prescrizione.

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