Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43450 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43450 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pepe Carlo, nato a Sorrento il 17/03/1940

avverso l’ordinanza del 24/06/2013 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Carlo Pepe ricorre per la cassazione dell’ordinanza del 24/06/2013
con la quale la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha
rigettato l’istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire delle opere abusive
oggetto di sentenza di condanna emessa da quella stessa Corte il 14/11/2000.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 666,

Data Udienza: 17/09/2014

commi 3 e 4, 127, 178, 179, 185, cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione
del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.
Deduce, al riguardo, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in
camera di consiglio, tenuta in sua assenza ed in presenza di un difensore
nominato d’ufficio.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e),
cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 7, u.c., legge
28 febbraio 1985, n, 47, e 31, u.c., d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

proprietà di terzi, immuni da pronunce penali, e non comprese nemmeno nella
contestazione del fatto per il quale aveva riportato condanna. Lamenta, di
conseguenza, che, in errata applicazione degli artt. 7, u.c., legge 28 febbraio
1985, n, 47, e 31, u.c., d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la Corte di appello ha
confermato la legittimità dell’ingiunzione relativa all’intero fabbricato e non alla
sua sola abusiva soprelevazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
2.1.11 decreto di fissazione dell’udienza camerale è stato trasmesso ad un
numero di fax diverso da quello riportato sul timbro a stampa apposto dal
difensore di fiducia sull’istanza di revoca.
2.2.La notificazione a mezzo fax al difensore dell’imputato è valida ed
efficace quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza
fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente,
competendo in tal caso al destinatario del messaggio (nella specie al difensore)
addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono
validamente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire
l’efficienza dell’apparecchio (Sez. 2, n. 2233 del 04/12/2013, Ortolan, Rv.
258286; Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002, Fisheku, Rv. 222578, con richiamo ad
ulteriori precedenti).
2.3.Tuttavia, nel caso in cui l’avviso di fissazione dell’udienza risulti
trasmesso ad un numero di fax diverso da quello indicato dallo stesso difensore,
la notificazione deve considerarsi omessa, con conseguente nullità dell’ordinanza
impugnata ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, cod. proc. pen..
2.4.Nel procedimento di esecuzione l’inosservanza delle disposizioni dell’art.
666, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., concernenti l’avviso al difensore
dell’interessato e la sua partecipazione all’udienza, deve intendersi sanzionata, in
mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista
dall’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per l’ipotesi dell’assenza del
2

Deduce, a tal fine, che l’ordine di demolizione riguarda anche opere di

difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, con la conseguenza che
l’omessa o irregolare notificazione dell’avviso, al difensore di fiducia
dell’interessato, della data fissata per la trattazione della richiesta, comporta,
anche se all’udienza sia stato presente un difensore d’ufficio, la nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di tutti gli atti e della
deliberazione adottata (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997;
Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3478 del
21/09/1993, Anaclerio, Rv. 195302; Sez. 1, n. 1632 del 21/04/1993, Reale, Rv.

2.5.L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla
Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 17/09/2014

194588; Sez. 5, n. 4899 del 24/10/1990, Spatolisano, Rv. 185692).

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