Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4345 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4345 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIACCA CARMELA N. IL 20/11/1962
2) SCIACCA CONCETTA N. IL 23/08/1954
3) SCIACCA ANTONIA N. IL 22/11/1957
4) GRECO CONCETTA N. IL 18/02/1930
5) SALERNO ILENIA N. IL 01/06/1983
avverso la sentenza n. 1055/2008 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata
per estinzione del reato contestato a Greco Concetta per morte e per
prescrizione dei reati contestati agli altri imputati.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Roberto Afeltra in sost. Avv.
Scicolone, il quale si riporta ai motivi di ricorso.

1.

Sciacca Carmela, Sciacca Concetta, Sciacca Antonia, Salerno Ilenia

sono state ritenute responsabili – dal tribunale di Gela – dei reati loro
ascritti di cui agli articoli 582, 635 e 660 del codice penale e per l’effetto
condannate alla pena di mesi quattro di reclusione. La Corte d’appello di
Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado.
2.

Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione per estinzione

dei reati per remissione della querela, eccependo in subordine la
prescrizione dei reati ed in ulteriore subordine la nullità della sentenza di
secondo grado per omessa motivazione, la mancata acquisizione di
prove decisive e la mancata specificazione della misura di pena in
relazione ad ogni singolo reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

In allegato al ricorso vi è remissione – a mezzo del

procuratore speciale avvocato Fabio Nocera – delle querele sporte dalle
persone offese, con accettazione da parte del procuratore speciale
degli imputati, avvocato Scicolone Orazio Maurizio.
2.

La remissione della querela comporta la declaratoria di

estinzione di tutti i reati contestati, salvo il reato di molestie o disturbo
alle persone, che è procedibile di ufficio (Sez. 1, n. 43704 del
30/10/2007 – dep. 23/11/2007, Camposano, Rv. 238134), nonché il
reato di cui all’art. 582, procedibile pure d’ufficio in forza
dell’aggravante di cui all’articolo 61 n.1, richiamata attraverso un
plurimo rinvio dagli articoli 582, 585 e 577 cod. pen..
3.

Tali reati, peraltro, pur tenendo conto delle intervenute

sospensioni, sono entrambi prescritti.

1

RITENUTO IN FATTO

4.

Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione per

remissione di querela dei reati di cui all’articolo 635 cod. pen., mentre i
reati di cui agli articoli 582 e 660 devono ritenersi estinti per
intervenuta prescrizione.
5.

Risultando dagli atti il decesso di Greco Concetta, avvenuto

il 21.02.2011, nei suoi confronti si deve dichiarare l’estinzione del reato

p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Greco
Concetta per estinzione del reato per morte del reo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli altri
imputati relativamente ai reati di cui agli articoli 660 e 582 cod. pen., in
quanto estinti per intervenuta prescrizione; annulla senza rinvio la
sentenza impugnata nei confronti degli stessi, relativamente al reato di
cui all’articolo 635 cod. pen., perché estinto per intervenuta remissione di
querela
Condanna i querelati al pagamento delle spese processuali
limitatamente al reato estinto per remissione di querela.
Così deciso il 16/11/2012

per morte del reo.

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