Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43449 del 15/10/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43449 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANDELORO PAOLO N. IL 25/09/1966
avverso la sentenza n. 616/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
20/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA „
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 71« ,t4Z-0/747::
che ha concluso per /( ,11‘ ,4
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 15/10/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19 dicembre 2011 la Corte d’appello dell’Aquila ha
affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’articolo
73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990 ed a quello di cui all’art. 186 del codice della
strada commessi 1’8 marzo 2014.
2.La sentenza è stata annullata con rinvio da questa Corte di cassazione con
sentenza del 31 gennaio 2013. Si è devoluto al giudice d’appello il nuovo esame del
tema di prova afferente all’identificazione dell’imputato.
3. Nuovamente decidendo la Corte d’appello, con sentenza del 20 dicembre
2013, ha confermato l’affermazione di responsabilità ed ha ridotto la pena a a seguito
della intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale. Considerate l’attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, del richiamato d.P.R. e le attenuanti generiche prevalenti
sulla recidiva, è stata espressa condanna a nove mesi di reclusione e 1500 euro di
multa.
4.Ricorre nuovamente per cassazione l’imputato deducendo che il sillogismo
probatorio è illogico quanto all’identificazione, essendo basato su un mero ricordo del
dell’agente operante e sul certificato penale.
Inoltre, si assume, la prescrizione è maturata 1’8 marzo 2014.
5. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine prescrizionale massimo di dieci anni, computato in considerazione della
ritenuta recidiva reiterata specifica.
D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata, anche in
considerazione del fatto che la sentenza è comunque dissonante rispetto alle novelle
del 2014 che hanno ridefinito la struttura della fattispecie ed il trattamento
sanzionatorio.
Né, infine, alla luce della pronunzia di merito si configura l’evidenza della prova
che consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
PQM
(21/141-4-*
L’imputazione attiene alla detenzione a fini di spaccio di circa 2,7 g di eroina.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Roma 15 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
CORTE GUFIV:7MA DI CASSAZIONE
IV Sezione Perizie
(Rocco Marco Blaiotta)