Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43445 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43445 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
KABIRO MINTEH N. IL 11/05/1981
avverso la sentenza n. 4353/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n ‘
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza 11.10.2013, in parziale riforma di
quella di primo grado, ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed €. 4.000
di multa la pena nei confronti di Kabiro Minteh, ritenuto responsabile del delitto di
detenzione di eroina a fine di cessione a terzi (art. 73 DPR n. 309/1990). Nel
dispositivo letto in udienza la Corte di merito aveva ritenuto le attenuanti generiche e
quella di cui all’art. 73 quinto comma equivalenti alla recidiva, mentre con successiva
ordinanza depositata in pari data, ritenendo che l’indicazione dell’equivalenza tra le

mero errore materiale del dispositivo, ha disposto la correzione sostituendo la frase
“ritenuta l’equivalenza….. alla contestata recidiva”

con la frase

“ritenuta la

prevalenza….. sulla contestata recidiva”
2. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione proponendo due censure.
2.1. Col primo motivo denunzia la violazione dell’art. 130 cpp rilevando che
quello commesso dalla Corte d’Appello non costituiva un errore materiale perché nel
caso di specie vi era stata una modificazione essenziale del dispositivo: a suo dire,
infatti la valutazione circa la prevalenza o l’equivalenza delle attenuanti rispetto alla
recidiva costituisce un vero e proprio giudizio di merito che non è consentito mutare
dopo la lettura del dispositivo, come se si trattasse di modificare un elemento
accidentale dell’atto giudiziario.
2.2. Col secondo motivo denunzia in ogni caso la manifesta illogicità della
motivazione sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e
sull’attenuante di cui all’art. 73 quinto comma DPR n. 309/1990, rimproverando alla
la Corte d’Appello di avere richiamato gli stessi elementi di fatto utilizzati dal primo
giudice per giustificare la concessione dell’attenuante speciale di cui al quinto comma
dell’art. 73 (cioè la limitata quantità di dosi ricavabili dalla sostanza, parte della quale
verosimilmente destinata al consumo personale), senza invece evidenziare alcun
elemento autonomamente apprezzabile: in tal modo, a dire del ricorrente, la Corte
d’Appello ha posto in essere una illogica duplicazione del beneficio, attraverso una
motivazione che confonde le attenuanti generiche con l’ipotesi lieve di reato prevista
dalla legge speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte (anche a sezioni unite) in tema di
correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod.
proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione
di una decisione già assunta (tra le varie, Sez. 3, Ordinanza n. 3936 dei 05/12/2013
Cc. dep. 29/01/2014 Rv. 258924 Sez. 1, Sentenza n. 42897 del 25/09/2013 Cc. dep.

2

circostanze in luogo della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti costituisse un

18/10/2013 Rv. 257158 Sez. U, Sentenza n. 8 del 18/05/1994 Cc. dep. 29/09/1994
Rv. 198543).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, ritenuta l’ipotesi di cui al quinto
comma, aveva condannato l’imputato, con la diminuente per la scelta del rito, alla
pena di anni due di reclusione e C. 4.000 di multa, riconoscendo le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva.
Certamente il GIP era incorso in errore di diritto perché all’epoca l’ipotesi del fatto
di lieve entità prevista dal quinto comma dell’art. 73 costituiva ancora una attenuante

d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10): di
conseguenza il primo giudice avrebbe dovuto inserire nel giudizio di equivalenza anche
la predetta attenuante speciale secondo quanto dispone l’art. 69 cp perché – come più
volte affermato dalla giurisprudenza – in tema di concorso di circostanze del reato,

il

giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte
nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto
la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o
delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (tra
le varie, Sez. 3, Sentenza n. 28258 del 09/05/2008 Ud. dep. 10/07/2008 Rv. 240820;
Sez. 6, Sentenza n. 6 del 26/11/2013 Ud. dep. 02/01/2014 Rv. 258457).
La Corte d’Appello anch’essa è incorsa in errore di diritto, seppur diverso, perché è
partita da una pena base di anni due di reclusione ed C. 6.000 di multa limitandosi a
ridurla di un terzo ex art. 442 cpp senza però procedere alla ulteriore riduzione (pure
dovuta) per le attenuanti generiche ritenute (unitamente a quella speciale) prevalenti
sulla recidiva.
La procedura di correzione dell’errore materiale era fuori luogo perché non si
trattava di porre rimedio ad una mera omissione priva di conseguenze sul contenuto
essenziale dell’atto ma di una modifica sostanziale dello stesso.
Considerato infine che, per effetto della recente modifica legislativa, l’attenuante
di cui all’art. 73 quinto comma è divenuta una autonoma ipotesi di reato, sanzionata
con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da C. 1.032 a
10.329, si rende necessario l’annullamento con rinvio per un nuovo esame sul
trattamento sanzionatorio, restando logicamente assorbito l’esame del secondo
motivo.
P.Q.M.

annuii a sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma in punto
di determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 23.9.2014.

speciale e non una ipotesi autonoma di reato (figura introdotta invece dall’art. 2 del

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