Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43444 del 15/10/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43444 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVRIOLI GIANCARLO N. IL 11/11/1962
avverso la sentenza n. 3245/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
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d/14-g2-z– (Pir
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
C-s9 Se’
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che ha concluso per Jf
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 15/10/2015
29 Cavrioli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza
del 15 maggio 2015, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine
al reato di cui all’art. 186 commi 2 lettera B, dei Codice della strada, commesso il 26
marzo 2009.
respinta la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, violando
il principio della lex mit-kir ed attribuendo rilievo a circostanze di fatto che non sono
indicate come rilevanti dalla normativa.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La prima
sentenza ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria. Come già
ripetutamente enunciato da questa Corte, si tratta di strategia in ordine alla
modulazione del trattamento sanzionatorio che si presenta come alternativa rispetto a
quella invocata dal ricorrente. Oltre a ciò, la pronunzia pone in luce che la condotta
presenta non poca pericolosità e comunque non si mostra meritevolezza del beneficio.
Si tratta di valutazione afferente ad episodio occorso nel corso della notte in un
contesto di frequentazione di un locale e di una lite. Va pure considerato che il giudice
non ha ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche per via dei precedenti
penali. Dunque questo complesso di elementi di giudizio fonda del tutto
legittimamente e razionalmente la valutazione discrezionale demandata al giudice
in ordine alla opportunità di dar corso alla sostituzione di cui si discute.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.
Roma 15 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco 8/lotta)
2.Rícorre per cassazione l’imputato deducendo che senza ragione è stata
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Perialt.