Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43437 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43437 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
nel procedimento nei confronti di:
1. Attanasio Giovanni, nato a Salerno il 28/02/1960;
2. D’Alessandro Ersilio, nato a Pontecagnano Faiano il 25/04/1962;
3. Zoccoli Carmine, nato a Pontecagnano Faiano il 21/02/1959;
4.

Nicodemo Roberto, nato a Pontecagnano Faiano il 04/05/1954;

5. Pisano Domenico, nato a Montecorvino Rovella il 08/02/1948;
6. Attanasio Ivana, nata a Pontecagnano il 14/11/1985;
7. Gaudino Antonietta, nata a Pontecagnano il 23/07/1963;
8. Sica Gerardo, nato a Giffoni Sei Casali il 03/03/1971;
9. Abate Giuseppe, nato a Pontecagnano Faiano il 31/01/1959

avverso la sentenza del 11/07/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

Data Udienza: 17/09/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
udito per gli imputati Attanasio Giovanni, Attanasio Ivana, Abate Giuseppe l’avv.
Antonio Ciliberti, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

cassazione della sentenza dell’11/07/2012 con la quale il Giudice per l’udienza
preliminare ha dichiarato non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) di
Attanasio Giovanni, D’Alessandro Ersilio, Zoccoli Carmine, Nicodemo Roberto,
Pisano Domenico, Attanasio Ivana, Gaudino Antonietta, Sica Gerardo e Abate
Giuseppe, in ordine ai reati di cui agli artt. 81, cpv., 323, 479, cod. pen., 44, lett.
b), d.P.R. 380/2001 (capo A, commesso fino al 2 ottobre 2007) e 110, cod. pen.,
44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capo B, commesso fino al 2 ottobre 2007) perché
estinti per intervenuta prescrizione.
1.1. Con unico motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., come interpretato dal giudice
secondo il quale l’interrogatorio non interrompe la prescrizione anche per gli altri
concorrenti nei delitti loro contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.
2.1.Gli imputati sono accusati dei reati loro ascritti commessi in tempi
diversi; nello specifico, l’ultimo episodio delittuoso risale al 24 maggio 2005,
data di rilascio dell’ultimo permesso di costruire strumentale alla perpetrazione
della lottizzazione abusiva la cui permanenza è cessata il 6 ottobre 2007.
2.2.Applicando l’art. 157 cod. pen., nella versione previgente le modifiche
introdotte con legge 251/2005, il giudice – per quanto qui rileva – ha dichiarato
prescritto il reato di cui all’art. 323 cod. pen., per l’inutile decorso del
quinquennio dal 24 maggio 2005; applicando l’art. 157 cod. pen., nella sua
versione attuale, ha dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 479, comma 1,
cod. pen., per l’inutile decorso del termine di sei anni dal 24 maggio 2005.
2.3.Nel far ciò, ha ritenuto che l’interrogatorio reso da uno degli imputati il
18 luglio 2008 non interrompesse il corso della prescrizione anche nei confronti
degli altri concorrenti nei medesimi reati, in considerazione della finalità dell’atto
volto a consentire l’esercizio del diritto di difesa.

2

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre per la

2.4.Si tratta di affermazione – osserva la Corte – che contrasta con il chiaro
tenore letterale dell’art. 161, comma 1, cod. pen. secondo il quale l’interruzione
della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
2.52interrogatorio reso al pubblico ministero è atto che, secondo
valutazione tipica del legislatore (art. 160, comma 2, cod. pen.), denota il
persistente interesse dello Stato a punire chiunque, all’esito delle indagini e del
processo, dovesse accertarsi essere responsabile del fatto illecito, anche se, per
avventura, non ancora iscritto nel registro degli indagati o ignoto al momento

l’autore.
2.6.L’effetto interruttivo dell’atto produce pertanto le sue conseguenze
anche nei confronti di tutti coloro che abbiano commesso il medesimo fatto, nella
sua consistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica (art. 161,
comma 1, cod. pen.).
2.7.Ne consegue che l’interrogatorio reso da uno dei coimputati dei
medesimi reati erroneamente dichiarati prescritti dal Giudice ha interrotto la
prescrizione anche nei confronti di questi ultimi, spostandone il termine di
maturazione ad epoca di poco successiva alla sentenza (26/11/2012) e anteriore
all’odierna udienza.
2.8.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i
reati sono nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 17/09/2014.

dell’interrogatorio del correo o di chiunque altro ne dovesse esser ritenuto

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