Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43436 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43436 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZULIANI MICHELE N. IL 30/07/1970
avverso la sentenza n. 772/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
FCte 9-1
Jun,
che ha concluso per
s

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2015

17 Zuliani

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Trieste, con
pronunzia del 9 gennaio 2013, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe
in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della strada, commesso il 3

2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione in ordine
alla prova dell’illecito. Si assume che l’imputato si è semplicemente rifiutato di seguire
i militi presso il comando e non di sottoporsi dell’alcoltest. In ogni caso vi è stato al
riguardo un mero fraintendimento. Il reato, d’altra parte, si assume ancora si è nel
frattempo estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Infatti, la
sentenza reca ampia motivazione, basata su plurime e significative acquisizioni
probatorie: l’imputato ha reiteratamente rifiutato di sottoporsi all’alcoltest in un
contesto caratterizzato da vivace contrapposizione agli operanti. Si tratta di tipico
apprezzamento di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
L’inammissibilità dell’impugnazione rende irrilevante il tempo decorso dalla sentenza
d’appello, con la conseguenza che il reato non è prescritto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.

Roma 15 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
,–.

settembre 2008.

CORTE GUPRIalA D CASSAZIONE
iv Sezione Perialz

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