Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4343 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4343 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Peciola Gianluca, nato a Roma il 28/11/1970
Nizi Fabrizio, nato a Roma il 22/04/1961
Alzetta Andrea, nato a Roma il 23/12/1968

avverso la sentenza del 14/07/2010 della Corte d’appello di Roma R.G.
3559/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per gli imputati, l’Avv. Marco Lucentini, il quale ha concluso l’accoglimento
dei ricorsi

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14/07/2010 la Corte d’appello di Roma ha parzialmente
riformato la sentenza del 14/04/2009 del Tribunale di Roma nei seguenti termini:
1) con riferimento al capo a) dell’imputazione, sia pure nei limiti ritenuti dalla
sentenza di primo grado, ossia l’avere intimato alla parte lesa Corrilocla di
lasciare il suo appartamento, la Corte territoriale ha ritenuto che da nessun
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Data Udienza: 16/11/2012

elemento potesse desumersi che l’intimazione fosse stata accompagnata da
violenza o minaccia e, in conseguenza, ha assolto gli imputati; 2) con riferimento
al capo b) dell’imputazione, la Corte, valorizzando le deposizioni dei testimoni
Grey Quispe Mary Luz ed Elca Loredana, ha escluso che gli imputati avessero
esercitato una minaccia; 3) con riferimento al capo c) dell’imputazione e con
riguardo alle lesioni da Palomina Corrilocla Jesus Arturo, sempre alla luce delle
dichiarazioni della teste Quispe, la Corte ha assolto gli imputati; 4) con
riferimento, invece, alle lesioni sofferte da Corrilocla Candori Dominga (capo c) e

non smentite risultanze della certificazione medica acquisita, e, nel secondo
caso, della presenza degli imputati nell’appartamento occupato dalla Corrilocla e
della lesioni alla medesima cagionate per indurla a lasciare l’appartamento, ha
confermato l’affermazione di responsabilità, provvedendo a rideterminare la
pena. La Corte territoriale ha, altresì, confermato le statuizioni civili della
sentenza di primo grado in favore della Corrilocla.
2. Nell’interesse degli imputati Peciola, Nizi e Alzetta è stato depositato ricorso
per cassazione affidato a tre motivi; nell’interesse del Peciola è stato depositato
ricorso autonomo da altro difensore, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo del ricorso comune e il primo motivo del ricorso
individuale del Peciola, si lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e
601 cod. proc. pen. In particolare, i ricorrenti rilevano che all’udienza del
19/05/2010 avevano eccepito l’omessa notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza al codifensore del Peciola. La Corte, preso atto della fondatezza
dell’eccezione, aveva rinviato l’udienza al 14/07/2010, disponendo che ne fosse
dato avviso al codifensore del Peciola. A quest’ultima udienza era stata
nuovamente eccepita la omessa notifica al codifensore. La Carte erroneamente
aveva ritenuto che l’avviso fosse stato fatto.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso comune e con il secondo motivo del ricorso
individuale del Peciola si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, per avere la Corte, per un verso, ritenuto
inattendibile la Corrilocla e, per altro verso, valorizzato le dichiarazioni di
quest’ultima per affermare la responsabilità degli imputati in relazione ai capi c)
ed e), nonostante che, anche con riferimento alle lesioni della prima,
quest’ultima fosse smentita dalla teste Quispe.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso comune e del ricorso individuale del Peciola si
lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli art. 582 e 614 cod. pen.
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati.
Con riferimento alla violazione di domicilio, come emergeva dalle dichiarazioni
degli imputati e dei testi addotti dalla difesa, la loro introduzione
nell’appartamento della Corrilocla era avvenuta dopo l’intimidazione posta in
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alla violazione di domicilio (capo e), la Corte, alla stregua, nel primo caso, delle

essere da quest’ultima che aveva minacciato di far saltare l’edificio usando la
bombola del gas.
Con riguardo alle lesioni, la teste Quispe aveva riferito che la Corrilocla aveva un
trauma al ginocchio sin da prima dell’episodio.
Il ricorso individuale del Peciola, al riguardo, critica il fatto che la Corte
territoriale abbia motivato con riferimento alle argomentazione della sentenza di
primo grado, omettendo di esaminare i motivi di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
In punto di diritto, va premesso che, secondo la condivisa posizione assunta dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22241 del 27/01/2011, Scibè, Rv.
249651), nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore,
l’omesso avviso della data fissata per l’udienza ad uno dei due difensori di fiducia
dell’imputato deve essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc.
pen. dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di
quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.
proc. pen.
Termine ultimo per la deducibilità della nullità, nel rito camerale, come nel rito
ordinario, è la deliberazione della sentenza nel grado (v. anche Sez. 2, n. 44363
del 26/11/2010, D’Aria, Rv. 249184).
Ora, nella specie, nel verbale di udienza del 14/07/2010, se, da un lato, è
contenuta la puntualizzazione della Corte che l’avviso di tale udienza era stato
dato al codifensore del Peciola, dall’altro, non si rinviene l’eccezione da parte del
difensore presente in ordine alla mancata notifica.
Tanto vale a ritenere sanata qualunque eventuale nullità.
2. Nel merito, deve rilevarsi che i due reati residui si sono ormai estinti per
intervenuta prescrizione, maturata in data 14/10/2010, ossia in epoca successiva
alla sentenza di secondo grado.
Mancando una prova evidente dell’insussistenza del fatto o della mancata
commissione da parte degli imputati, l’avvenuta estinzione dei reati comporta
l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.
3. Sul versante degli effetti civili, deve, invece, rilevarsi, passando ad esaminare
congiuntamente il secondo e il terzo motivo dei due ricorsi, attesa la stretta
connessione delle censure sollevate, che la motivazione della Corte territoriale
non esibisce i vizi lamentati, idonei, nella prospettiva dei ricorrenti, a fondare le
conseguenti violazioni di legge denunciate.
Premesso che, in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale
responsabilità dei delitti per i quali la Corte ha affermato la penale responsabilità
degli imputati, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi
reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (v., ad es. Sez.
2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550, in motivazione), va
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1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.

sottolineato che il giudice di primo grado ha sorretto il giudizio di attendibilità nel
caso specifico delle dichiarazioni della parte offesa con le risultanze delle
certificazioni mediche, per quanto riguarda le lesioni, e con argomenti logici (la
irrazionalità della scelta della Corrilocla di allontanarsi dall’abitazione occupata in
assenza di una soluzione alternativa, il conseguente carattere abusivo
dell’ingresso degli imputati nell’abitazione della prima, la stesse lesioni
provocate a quest’ultima), per quanto riguarda la violazione di domicilio.
A tali argomenti, documentali e razionali, la Corte ha affidato la conferma delle

ricostruttivo ritraibile dalle dichiarazioni degli imputati e di altri testimoni.
Le critiche dei ricorrenti aspirano, in definitiva, ad una rivalutazione del materiale
istruttorio raccolto, inammissibile in questa sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali
perché i reati si sono estinti per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso agli
effetti civili.
Così deciso in Roma il 16/11/2012

Il Componente estensore

den e

conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, in tal modo svalutando l’apporto

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