Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43428 del 06/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43428 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAURENDI DOMENICO ANTONIO N. IL 01/09/1982
VARANO DOMENICO N. IL 24/08/1982
PRATICO’ GIOVANNI N. IL 22/06/1974
DATTILO MASSIMILIANO N. IL 18/10/1980
PENNESTRI’ COSIMO N. IL 09/08/1976
avverso la sentenza n. 788/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
didmainriti~
Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di Praticò Giovanni, Avv. Candelora Sclapari, anche in
sostituzione dell’Avv. Basilio Antonino Pitasi per Dattilo Massimiliano, che
ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Udito il difensore di Laurendi Domenico Antonio e di Varano Domenico,
Avv. Giuseppe Nardo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

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ttatimellfiffis:

ÀvvJ

Data Udienza: 06/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/10/2014, ha riformato
limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia emessa in data
7/10/2013 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma,
che aveva dichiarato Laurendi Domenico Antonio, Varano Domenico, Praticò
Giovanni, Dattilo Massimiliano e Pennestrì Cosimo responsabili del reato di cui
agli artt. 110,81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre

disegno criminoso, sostanze stupefacenti di quantità e qualità imprecisata (capo
A); del reato di cui agli artt. 110,81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1,
T.U. Stup. per avere ceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, ad Onori Romeo sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità
imprecisata e sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di
gr.911,50 (capo B, per alcuni imputati); del reato di cui agli artt. 110,81,
secondo comma, cod. pen., 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3
n.1 cod. pen. per avere costretto Onori Romeo, con minacce, al pagamento di
una partita di stupefacente consegnata alcuni giorni prima (capo C, per alcuni
imputati).

2. Domenico Antonio Laurendi propone ricorso per cassazione censurando la
sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza della
motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto concludenti, in relazione alla
prova di responsabilità concernente la sostanza stupefacente del tipo cocaina di
cui al capo B) l’utilizzo di espressioni quali “due situazioni”, “due fronti”, “due
progetti”, con evidente vizio di motivazione, potendo tali espressioni riferirsi
anche a due diverse cessioni di droga leggera;
b) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen. e
mancanza di motivazione per non avere la Corte di Appello fornito congrua
motivazione, con riferimento al delitto di cui all’art. 629 cod. pen., in merito alla
situazione di costrizione in cui si sarebbe trovato l’Onori. In particolare, secondo
il ricorrente, la Corte avrebbe fatto eccessivo affidamento sull’affermazione di un
coimputato attribuendo il valore di atti violenti e minacciosi a meri scambi verbali
tra soggetti avvezzi ad un linguaggio rude e scomposto;
c) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. per avere la
Corte di merito omesso di riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62
n.4 cod. pen., applicabile ove si verta in contesti di speciale tenuità;

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1990, n. 309 per avere ceduto a terzi, con più azioni esecutive di un medesimo

d) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza o
manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello omesso di
motivare in ordine alle ragioni della mancata derubricazione nell’ipotesi di cui
all’art. 73, comma 5, T.U. Stup. delle ritenute cessioni di cocaina. Posto che, con
riguardo al capo A), non poteva ritenersi alcuna cessione di droga pesante,
secondo il ricorrente la Corte ha ancorato le proprie valutazioni concernenti la
sostanza cocaina a valutazioni vaghe ed incontrollabili, peraltro contraddittorie
con quanto sostenuto nella stessa sentenza in favore degli imputati a proposito

3. Domenico Varano propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 110,81, secondo comma, cod.
pen., 73, comma 1, T.U. Stup. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B).
Il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in ordine
all’integrazione dell’elemento materiale di tale reato quanto alla ritenuta cessione
di cocaina. Secondo il ricorrente, le ragioni offerte dalla Corte di Appello per
sostenere che lo spaccio riguardasse anche dosi di cocaina oltre che di hashish si
riducono ad illazioni o si fondano su un riconoscimento incerto della persona del
Varano in colui che avrebbe accompagnato l’Onori, oltre che su un equivoco
riferimento alle comuni origini calabresi del ricorrente e di altro soggetto. Nel
ricorso si deduce, inoltre, che risulta ingiustificato il giudizio di inattendibilità
espresso nei confronti della testimonianza di Onori Romeo;
b) violazione di legge in relazione agli artt. 110,81, secondo comma,629,
commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, 56 cod. pen. e 192, commi 1 e
2, cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione al capo C) dell’imputazione. Il ricorrente deduce che,
avendo la Corte di Appello ritenuto che Domenico Varano fosse stato costretto a
rinnovare e reiterare la condotta violenta e minacciosa nei confronti dell’Onori
senza riuscire ad ottenere quanto prefissato, la vittima non si sarebbe trovata in
una condizione di vera e propria costrizione, dovendosi conseguentemente
qualificare il reato in termini di delitto tentato;
c) violazione di legge in relazione agli artt.110,81, secondo comma, cod.
pen., 73, commi 1 e 5, T.U. Stup., 62 bis e 69 cod. pen. 192, commi 1 e 2, cod.
proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha contraddittoriamente affermato,
da un lato, che non fosse plausibile che gli imputati avessero sostenuto il costo
di varie trasferte a Roma per cedere poche dosi di cocaina, dato il loro intento di
3

delle modalità dei fatti e delle loro condizioni personali.

creare uno stabile canale di rifornimento del mercato locale, e, in altro punto
della sentenza, che repisodicità dei precedenti e la loro modesta offensività
escludessero che si fosse in presenza di un percorso di ingravescente
pericolosità; in altro punto ancora, che le modalità del fatto e le condizioni
personali degli imputati, costretti ad acquistare a credito lo stupefacente e a
rincorrere l’Onori per ottenere il necessario per prolungare la loro permanenza a
Roma, giustificassero le attenuanti generiche.

impugnata con unico, articolato, motivo per violazione dell’art. 606 lett.b) ed e)
cod. proc.pen. Il ricorrente deduce l’incompletezza della motivazione, oltre che la
contraddittorietà ed errata interpretazione delle norme penali, per avere i giudici
di merito ritenuto certa l’identificazione della sua voce in assenza di una perizia
fonica. Dai dialoghi intercettati, si assume inoltre, non sarebbe emersa la sua
partecipazione al viaggio in Vignanello, essendo le conclusioni alle quali è
pervenuta la Corte smentite dalle dichiarazioni dell’Olivieri e non confermate
dalle dichiarazioni del Cherubini. Si lamenta che i giudici di merito non abbiano
attribuito rilievo ad alcune contestazioni difensive in merito all’episodio del 18
luglio 2011 e si sostiene che il ricorrente non avrebbe usato personalmente
espressioni tendenti al ricorso alla violenza o minaccia, difettando la sentenza di
motivazione sul punto. La lettura dei dialoghi intercettati, secondo il ricorrente,
dimostrerebbe l’insussistenza della coartazione della libertà altrui da parte del
Praticò. Nel ricorso si lamenta che, nel valutare la capacità a delinquere, non sia
stato attribuito alcun rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse estraneo a
qualsiasi sodalizio mafioso e che la sua presenza si fosse limitata a una condotta
occasionale.

5.

Massimiliano Dattilo propone ricorso per cassazione censurando la

sentenza impugnata per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art.110 cod. pen. e in riferimento all’art. 73 T.U. Stup. Il ricorrente,
premesse alcune pronunce della Corte di legittimità in merito alla differenza tra
connivenza non punibile e concorso nel reato, deduce che la sua condotta si sia
esaurita nell’aver accompagnato Laurendi, Varano e Praticò presso l’ufficio
dell’Onori, dove

sarebbe stata consegnata a quest’ultimo la sostanza

stupefacente, e che la Corte di Appello abbia immotivatamente dedotto da tale
condotta la partecipazione del Dattilo alla consegna dello stupefacente,
nonostante emerga dalla stessa sentenza che gli altri imputati avessero
manifestato la volontà di escluderlo dall’affare.

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4. Giovanni Praticò propone ricorso per cassazione censurando la sentenza

6. Cosimo Pennestrì propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 25 Cost. e 192 cod. proc. pen. in tema di identificazione del
ricorrente. Con tale motivo si censura la sentenza per avere ritenuto provata
l’attribuzione del nomignolo “Lillo” al Pennestrì richiamando un episodio di
cessione mai contestatogli e relativo ad atti di indagine estranei al giudizio. Il
ricorrente sostiene che la motivazione offerta dalla Corte di Appello in replica alla

Pennestrì sia frutto di una arbitraria e parziale lettura degli atti, avendo i giudici
di merito desunto la prova dell’identificazione del ricorrente da un’operazione
erroneamente definita di riascolto di intercettazioni e sulla base di un
riconoscimento fonico senza esplicitare ulteriori elementi identificativi
dell’imputato, ritenuto responsabile sulla base della mera presenza in Roma;
b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione
all’art. 133 cod. pen. in ragione del fatto che la Corte di Appello ha applicato la
pena discostandosi immotivatamente dal minimo edittale;
c) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione
all’art.73, comma 5, T.U. Stup. per avere la Corte omesso di rispondere allo
specifico motivo di gravame relativo alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi
di cui all’art.73, comma 5, T.U. Stup. e per avere in ogni caso negato la lievità
del fatto in contraddizione con le argomentazioni poste a base del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
d) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione
all’art. 163 cod. pen. Il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia seguito
un percorso logico contraddittorio nell’escludere la recidiva e nel concedere le
attenuanti generiche, da un lato, e nel negare il beneficio della sospensione
condizionale della pena, dall’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La vicenda per la quale è processo, originata dalle intercettazioni
telefoniche su un’utenza in uso a Onori Romeo, concerne l’individuazione di un
traffico di stupefacenti tra la Calabria e Roma. In particolare Varano Domenico,
Laurendi Domenico Antonio e Praticò Giovanni risultavano essersi recati a Roma
tra il 17 e il 25 luglio 2011 ma i viaggi a Roma di tale gruppo datavano dal
gennaio 2011, erano stati frequenti e tutti concordati con Dattilo Massimiliano e
Onori Romeo ed effettuati con il coinvolgimento di Pennestrì Cosimo.

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deduzione difensiva concernente lo scambio di persona tra il Dattilo ed il

1.1. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha
spiegato (pagg.5-6) sulla base di quali elementi probatori si potesse affermare
che la fornitura effettuata dagli imputati il 18 luglio 2014 (capo B) concernesse
sia

hashish

che cocaina, non limitandosi alle espressioni utilizzate dagli

interlocutori nelle intercettazioni telefoniche ma indicando specifici episodi e le
fonti dichiarative ad essi correlate, dalle quali si evinceva che la sostanza
stupefacente oggetto di spaccio nel luglio 2011 fosse anche cocaina. Analitica
replica risulta fornita anche in merito all’asserita estraneità di Varano Domenico

specificamente contestati nel ricorso.
1.2. Con riguardo alla tesi difensiva secondo la quale non sarebbe
configurabile la consumazione del reato di estorsione, la Corte di Appello ha
descritto le gravi e reiterate minacce formulate da Domenico Antonio Laurendi,
Domenico Varano e Giovanni Praticò nei confronti di Onori Romeo, sottolineando
come a seguito di tali minacce la vittima avesse effettuato due versamenti di
denaro a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta per la fornitura di
stupefacente e ritenendo che l’evento del reato di estorsione sia la costrizione,
nel caso di specie risultante dall’avere gli imputati determinato la persona offesa
a esborsi connotati da illiceità.

2. Da tale premessa si desume l’inammissibilità delle seguenti censure, in
quanto palesemente contrastanti con il testo del provvedimento e prive della
necessaria specificità:
– primo motivo del ricorso di Domenico Antonio Laurendi;
– primo motivo del ricorso di Domenico Varano, oltretutto tendente ad
ottenere una inammissibile rivisitazione degli elementi istruttori acquisiti;
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è, infatti, quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la
presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice
specificità. Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e
quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
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al viaggio a Vignanello (pag.7), mediante l’indicazione di esiti probatori non

sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

nonché il secondo motivo del ricorso di Domenico Varano, sono infondati.
3.1. La Corte territoriale ha esaminato con scrupolo la censura inerente
all’asserita erronea qualificazione del reato di estorsione quale delitto consumato
ed ha descritto (pag.8) la serie di condotte minacciose poste in essere dagli
imputati, tra i quali il ricorrente Laurendi, per ottenere dall’Onori il pagamento
del prezzo dello stupefacente. In seguito a tali minacce, emerge dalla sentenza
come circostanza pacifica che l’Onori abbia corrisposto due versamenti di denaro
a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta e da tale circostanza i giudici di
merito hanno desunto che il delitto si fosse consumato, non ritenendo rilevante
in senso contrario che il pagamento dell’importo dovuto non fosse integrale e
sottolineando che per la consumazione del reato non è necessario che si verifichi
l’ingiusto profitto con altrui danno.
3.2. Esclusa l’ammissibilità di quelle parti delle censure che tendono ad
ottenere una diversa, e più favorevole per i ricorrenti, interpretazione del
compendio istruttorio, va osservato che si tratta di motivazione esente da vizi in
questa sede rilevabili, in linea con il principio espresso dalla Corte di legittimità
secondo il quale la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene
all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a
ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la
minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al

facere

ingiunto (Sez.2, n.37515 del 11/06/2013, Miranda, Rv. 256658; Sez.2, n.24068
del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625).
3.3. La plurioffensività del reato di estorsione comporta, peraltro, la
necessità di valutare tutti gli effetti dannosi della condotta delittuosa, anche con
riferimento alla libertà di autodeterminazione della persona, onde verificare i
presupposti di applicabilità della circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.4
cod. pen. Giova in ogni caso evidenziare che nessuna istanza risulta essere stata
formulata, in proposito, in fase di gravame, da ciò derivando l’inammissibilità
della censura (Sez.7, n.16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361).

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3. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di Domenico Antonio Laurendi,

4. Il quarto motivo del ricorso di Domenico Antonio Laurendi è infondato.
4.1. La Corte di Appello ha attribuito rilievo al dato ponderale relativo alla
cessione di hashish, pari a 3.629 dosi singole, ritenendo tale dato assorbente
unitamente alle circostanze e modalità della condotta.
4.2. Le censure mosse dal ricorrente partono, dunque, da un presupposto
non corrispondente al testo della sentenza impugnata; in realtà, nella sentenza
sono stati valutati più aspetti del fatto e, in particolare, il dato ponderale
inerente alla sostanza di tipo

hashish,

ritenuto indice di un’attività non

irrisori di sostanza stupefacente di diverso tipo. Contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti, dunque, la Corte territoriale ha esaminato una serie di
elementi ostativi all’attribuzione al fatto della qualifica di lieve ed, in primo luogo,
il dato ponderale inerente alla sostanza di tipo hashish.
4.3. In generale, con riguardo alla detenzione a fine di cessione di sostanza
stupefacente, il tema dell’offensività della condotta assume una particolare
connotazione in ragione del fatto che, essendo la norma incriminatrice finalizzata
a tutelare, oltre al bene della salute, anche la sicurezza, l’ordine pubblico e la
salvaguardia delle giovani generazioni, quantitativi di sostanza stupefacente
contenenti un principio attivo inferiore alla soglia minima possono rivelarsi in
concreto offensivi, con riferimento ad esempio a soggetti non dipendenti, in
quanto, pur non determinando effetti psicotropi anche lievi, ledono l’interesse a
salvaguardare le giovani generazioni dall’assunzione di sostanze che creano
dipendenza.
4.4. Logica conseguenza di tale argomentazione è che il giudizio di lieve
entità della condotta di spaccio possa essere ancorato ad ulteriori parametri,
quali i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l’hanno
accompagnata, la qualità dello stupefacente, a condizione che non assuma rilievo
centrale il dato quantitativo, qualora di per sé indicativo della particolare idoneità
offensiva del fatto. Tenuto conto della sanzione edittale prevista dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n.309/90, il fatto di lieve entità deve, in ogni caso, essere
individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo
razionale la pena al fatto, considerando la proporzione fra la quantità e qualità
della pena e l’offensività del fatto secondo criteri di ragionevolezza. Se, dunque,
la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta in esame non può essere
negata ove il reato non assuma una consistenza tale da rendere proporzionale la
pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell’art. 73, comma 1, T.U. Stup., il
criterio discriminante, in ragione della forbice da 1 a 6 anni di reclusione prevista
per l’ipotesi lieve (ma il discorso non muta, per tale profilo, a seguito dell’entrata
in vigore dell’art.2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, convertito con
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qualificabile in termini di piccolo spaccio anche in presenza di quantitativi non

modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, che ha riformato l’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 sanzionando il fatto di lieve entità con
pena edittale da 1 a 5 anni, ulteriormente ridotta nella misura della reclusione da
sei mesi a quattro anni dall’art.1, comma 24-ter, decreto-legge 20 marzo 2014,
n.36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79), non può
essere quello del fatto assolutamente minimo, limitato all’ipotesi di detenzione e
cessione di pochissime dosi.
4.5. I criteri interpretativi sopra esposti conducono a ritenere che, nel caso

sostanze stupefacenti di diverso tipo in un arco temporale inferiore a cinque
giorni, il giudice di merito abbia fornito una motivazione esente da vizi, avendo
peraltro attribuito valore dirimente al dato ponderale concernente l’hashish.

5. Il terzo motivo del ricorso di Domenico Varano è infondato. Richiamato
quanto già detto, sul punto, al par.4.2, vale la pena osservare che non si
rinviene alcuna contraddizione tra le ragioni poste a fondamento del diniego della
qualificazione del fatto come lieve, tendenti a verificare la gravità del fatto sotto
lo specifico profilo della sua offensività, e le ragioni poste a fondamento della
concessione delle circostanze attenuanti generiche, tendenti ad evidenziare le
condizioni personali degli imputati ed il loro modo di operare nel caso concreto.
Si tratta, infatti, di autonomi oggetti di giudizio connotati da diversi elementi
caratterizzanti.

6.

Il ricorso proposto da Giovanni Praticò è infondato, ai limiti

dell’ammissibilità. E’ sufficiente leggere il testo della sentenza impugnata per
rinvenirvi ampio ed esaustivo riferimento al complesso compendio istruttorio
valutato a carico del ricorrente, sia con riferimento al reato contestato al capo B)
(pagg.14-15), sia con riferimento al delitto di estorsione (pag.8), emergendo la
diretta partecipazione del ricorrente all’attività delittuosa dei concorrenti, dunque
la funzione agevolatrice tipica della fattispecie del concorso di persone nel reato,
non solo sulla base dell’attività intercettiva ma anche a seguito di numerosi
servizi di appostamento ed osservazione. Le doglianze svolte nel ricorso si
presentano, peraltro, generiche e non tengono conto dell’articolata replica svolta
dal giudice di appello a fronte di analoghi motivi di gravame.

7.

Il ricorso proposto da Massimiliano Dattilo è infondato, ai limiti

dell’ammissibilità.
7.1. La Corte di Appello ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente
all’incontro in occasione del quale era stata perfezionata la cessione di hashish
9

di specie, in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile di cessioni continuate di

dimostrasse una consapevole adesione al reato e la natura partecipativa della
condotta del Dattilo, rimarcando come tale condotta non potesse valutarsi
isolatamente rispetto alla funzione di mediatore tra i conterranei e l’Onori svolta
da tale imputato in occasione di pregresse forniture di stupefacente e come nel
medesimo episodio in contestazione il Dattilo avesse svolto un ruolo di sostegno
e di riferimento logistico nei confronti dei correi.
7.2. La motivazione offerta a sostegno della pronuncia di condanna risulta
del tutto esente da vizi, sia in quanto congrua e logicamente consequenziale, sia

persone nel reato dalla Corte regolatrice. Giova rammentare, sul punto, che (Sez.4, n.4055 del
12/12/2013, dep.2014, Benocci, Rv. 258186).

8. Il primo motivo del ricorso di Cosimo Pennestrì è infondato. L’analitica
disamina svolta dalla Corte territoriale (pagg.10-13) in merito agli elementi
istruttori che avevano consentito di identificare in Cosimo Pennestrì la persona
che aveva alloggiato insieme ai coimputati Laurendi e Varano presso l’Hotel
Santa Maura in Roma il 31 maggio 2011 fino al 4 giugno successivo, o
l’interlocutore al quale il Laurendi si era rivolto appellandolo , così come la
persona alla quale il Laurendi aveva telefonato la notte tra il 23 ed il 24 marzo
2011 utilizzando proprio l’utenza intestata al Pennestrì prima di chiamare il
coimputato Dattilo, pone in luce l’inconferenza della doglianza in esame in
rapporto al testo della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto dedotto nel
ricorso, dunque, l’identificazione del Pennestrì risulta affermata sulla base di una
serie di dati istruttori che la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione
ineccepibile, dotati dei requisiti dell’univocità e concordanza.

9.

Il secondo motivo del ricorso di Cosimo Pennestrì è manifestamente

infondato. Il giudice di merito ha irrogato la pena base di anni 3 di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa, dunque una sanzione inferiore alla misura media edittale
prevista dall’art.73 T.U. Stup. in ipotesi di detenzione di droghe cosiddette
. Occorre, in proposito, osservare che una specifica e dettagliata
motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della
pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al
10

in quanto aderente ai principi interpretativi espressi in materia di concorso di

massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in
quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di
cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al
minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2,
n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.255464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013,
Serratore, Rv.256197).

10. Il terzo motivo del ricorso di Cosimo Pennestrì è inammissibile in quanto

proposta doglianza in sede di gravame. E secondo quanto, anche recentemente,
affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto
degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non
possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di
appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa
sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado
con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di
Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del
4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura di tali
disposizioni in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che
limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176
del 20/12/1993, dep. 21/02/1994, Etzi ed altro, Rv.196414).

11. Il quarto motivo del ricorso di Cosimo Pennestrì è infondato.
11.1. Il giudizio sul quale si fonda il diniego o la concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena è di natura prognostica ed è finalizzato
a verificare se si possa presumere che il reo si asterrà in futuro dal commettere
reati. Nel caso concreto, la natura dei fatti è stata ritenuta ostativa alla
reiterazione del beneficio, già concesso in occasione di una precedente
condanna. Va rammentato che non vi è l’obbligo di motivare il diniego
della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta
la disposizione di cui all’art. 164, secondo comma, n. 1 cod. pen., che esclude il
beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali
11

non risulta che in merito alla qualificazione giuridica del fatto fosse stata

o professionali. Né l’astratta applicabilità dell’art. 164, u.c., cod. pen. che
introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità
della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi
per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l’implicito giudizio
negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5,
n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583)
11.2. La valutazione comunque operata non contrasta con le diverse
considerazioni, inerenti alla minore durata della partecipazione alla condotta

concedere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, né con le ragioni in
base alle quali è stato escluso l’aumento di pena ai sensi dell’art.99 cod. pen. sul
presupposto che il reato non fosse sintomatico di un percorso di ingravescente
pericolosità (pag.18).

12. Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere rigettati; segue, a norma
dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 6/10/2015

Il Presidente

delittuosa rispetto ai coimputati, che hanno condotto il giudice di merito a

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