Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43424 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 43424 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ha pronunciato la seguente

5- er ■ -rtr-(LA~SUI

sul ricorso proposto da:
AYARI KARIM N. IL 16/07/1987
BOUHLALI HASSENE N. IL 11/09/1971
GABSI MAHMOUD N. IL 26/04/1985
MAKLOUF SALEH N. IL 05/10/1989
LANDOL3I KAMEL N. IL 04/03/1973
avverso la sentenza n. 1092/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 19/09/2014

1. GABSI MAHMOUD, AYARI alias GABSI KARIM, MAKLOUF SALECH,
BOUHLALI HASSENE e LANDOLSI KAMEL ricorrono per cassazione contro
la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, in ordine
a più delitti di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 (detenzione a dine di spaccio di
eroina) con il riconoscimento al solo LANDOLSI dell’attenuante speciale di cui al
V comma del richiamato art. 73, deducendo ognuno di essi carenza di
motivazione della medesima in ordine alla verifica della sussistenza di cause di
non punibilità ex art. 129 c,p,p,.ai criteri di valutazione della prova.
2. Per quanto riguarda la posizione del LANDOLSI, il ricorso dovrebbe
essere dichiarato inammissibile per la carenza di specificità del motivo, ma
questa Corte non può non tener conto dello ius superveniens di cui al comma 24
ter dell’art 1 del D.L. 36/2014 convertito in L. 79/2014 con cui è stato modificato
il comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 attribuendo all’ipotesi ivi prevista la
configurazione di figura autonoma di reato anziché di circostanza attenuante
speciale.
2.1 La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi di
sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere, e prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e la
multa da € 1.032 ad € 10.329, inferiore a quella prevista dal precedente d.l.
146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che già aveva configurato l’ipotesi di
cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di reato, senza distinzioni tra
tipi di droga, con una pena detentiva da uno a cinque anni), ed ancora più mite
rispetto alla pena prevista dallo stesso articolo nella formulazione (Legge
Fini/Giovanardi) in vigore al momento del fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale
“nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare,
anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste.”
2.2 Va anche ricordato che, ancor prima dell’entrata in vigore della L79/2014 e successivamente all’entrata in vigore del D.L. 146/2013, convertito in
L. 10/2014, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, depositata
il 25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73
d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
2.3 Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della legge più
favorevole va risolto, secondo quanto costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, privilegiando la disposizione in concreto
complessivamente più favorevole (e non attraverso una combinazione di parti di
disposizioni diverse), e distinguendo:
a)i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da
giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento del
fatto (ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante ad
effetto speciale articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda della
tipologia “pesante” o “leggera” della sostanza trattata) ed il reato autonomo
introdotto dal d.l. 146 del 2013: senza alcuna ossibilità di fare applicazione –

z

osserva

)

anche se in ipotesi più favorevole – della lex intermedia dichiarata
incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività della norma penale
più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma
sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima” (Corte cost., sent. n.
394 del 23 novembre 2006);
b) i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione
ai quali dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più favorevole,
anche delle norme dichiarate incostituzionali, “per il valore assoluto del principio
di irretroattività della norma meno favorevole”.
E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art. 73
comma 5 del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già evidenziato,
consistita esclusivamente nella mitigazione della risposta sanzionatoria
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329, in
luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000), senza alcun intervento volto a ripristinare la distinzione tra “droghe
leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più volte accennato – è ormai
tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria formulazione dell’art.
73 del testo unico, connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di
lieve entità.
In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone l’annullamento
della sentenza senza rinvio essendo venuta meno la validità del patto con
trasmissione degli atti al Tribunale di Verona previo stralcio.
3. Diversamente, per quanto riguarda le posizioni processuali degli altri
ricorrenti, non avendo la nuova legge inciso sul trattamento sanzionatorio dei
delitti ad essi contestati in ragione della natura (eroina) della sostanza
stupefacente di cui trattasi, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per carenza
di specificità e comunque per la loro manifesta infondatezza.
Dunque, i ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di
effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a

valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

La Corte annulla la sentenza senza invio limitatamente alla posizione
processuale del LANDOLSI KAMEL e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Verona.
Dichiara inammissibili i ricorsi di GABSI MAHMOUD, AYARI alias GABSI KARIM,
MAKLOUF SALEH E BOUHLALI HASSENE e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento in favore della Cassa
delle ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 19 settembre 2014.

Per questi motivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA