Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4342 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4342 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DIALLO MAKHTAR BARRA N. IL 19/05/1970
avverso la sentenza n. 11500/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.

Diallo Makhtar Barra è imputato del reato di cui all’articolo 474 del

codice penale poiché deteneva per la vendita merce recante marchi

previa concessione delle attenuanti generiche lo ha condannato alla pena
di mesi due di reclusione, ordinando la confisca e la distruzione di quanto
in sequestro. La Corte d’appello di Roma ha confermato integralmente la
sentenza di primo grado.
2.

Diallo Makhtar Barra propone ricorso per cassazione per violazione

dell’articolo 606, lettera E, cod. proc. peri. in relazione agli articoli 192 e
530 dello stesso codice. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto
assolverlo versandosi in un’ipotesi tipica di falso impossibile o innocuo,
essendo percepibile da qualsiasi acquirente di comune esperienza che la
merce venduta non poteva certamente essere stata prodotta e
distribuita, dati i prezzi bassi presumibilmente praticati, dalle prestigiose
ditte di livello internazionale cui si riferivano i marchi contraffatti. Non
sussisterebbe, pertanto, l’elemento materiale del reato di cui all’articolo
474 del codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di impugnazione non è manifestamente infondato e,
quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto
anche in sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano
considerazione perché pongono l’accento su una questione che, pur non
meritevole di accoglimento, non può dirsi manifestamente infondata. A
tal proposito appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass.,
sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21
ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass.,
Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in
presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in
cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio
della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di

1

contraffatti. Il tribunale di Roma, con sentenza in data 28/04/2010,

3. In diritto, si osserva che il reato di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi tutela in via principale e diretta non
l’acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini
nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini
della valutazione della grossolanità della falsificazione, l’attitudine della
falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con
riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli
indistinto di soggetti

(Sez. 5, n. 33324 del 17/04/2008 – dep.

11/08/2008, Gueye, Rv. 241347).
4. Il ricorso è dunque infondato, ma non inammissibile, contenendo,
anche in diritto, argomentazioni che, pur non condivisibili, non sono
peraltro del tutto prive di pregio.
5. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere
estinto il reato per intervenuta prescrizione.

p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 16/11/2012

oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero

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