Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4341 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4341 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GINOLFI ROCCO N. IL 25/12/1956
avverso la sentenza n. 4157/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Mascaro, la quale chiede
l’accoglimento del ricorso e in subordine si associa alle conclusioni del
P.G.

RITENUTO IN FATTO

Ginolfi Rocco propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Roma che ha confermato la sentenza di
condanna del tribunale di Latina alla pena di mesi quattro di reclusione
per il reato di cui all’articolo 483 cod. pen.
2.

A sostegno del ricorso si evidenziano violazione di legge e vizio di

motivazione per essere la Corte pervenuta al giudizio di colpevolezza
sulla scorta di un’inesatta lettura e sbrigativa semplificazione delle
argomentazioni difensive, nonché di un erronea interpretazione delle
norme in materia di falso, che nel caso di specie sarebbe innocuo, non
potendo in alcun modo incidere sul processo di formazione della volontà
dell’amministrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato contestato all’imputato è stato consumato il 21 giugno
2004 e, quindi, tenuto conto che non risultano sospensioni, il termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi è maturato il 21/12/2011, ovvero
successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
2. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi,
del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in
sede di legittimità. I motivi di impugnazione meritano considerazione
perché pongono l’accento, anche se con alcune concessioni al merito
della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata che non sembrano
totalmente infondate. A tal proposito appare opportuno ricordare che la
Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340,
CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino,
CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha
stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono
rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché

1.

qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia (Sez.
2, n. 9174 del 19/02/2008 – dep. 29/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere
estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 16/11/2012

p.q.m.

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