Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43403 del 06/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43403 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTILLO GIOVANNI GIUSEPPE N. IL 05/10/1989
avverso l’ordinanza n. 97/2015 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;
ietteLsentite le conclusioni del PG Dott. )ts»el,z,
dA-U)da.

LuzyuLtk u_31.2

Uditi difensor Avv.;

,)reft—tz kr-e-

,t;

tà2,

Data Udienza: 06/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 17/4/2015 il Tribunale di Santa Maria Capua confermava il decreto di di
sequestro preventivo dei beni immobili e di un conto corrente bancario della Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco filiale di Caserta, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies
D.L.vo 306/92, dal GIP di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Pontillo Giovanni Giuseppe

quale il Pontillo Angelo era ristretto in carcere e che il provvedimento di sequestro disposto a
norma dell’art. 12 sexies , fosse giustificato in ragione della sproporzione dei redditi denunciati dal
prevenuto ed i beni a lui direttamente e indirettamente riconducibili.
Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione PONTILLO Giovanni Giuseppe figlio di
Pontillo Angelo il quale deduceva :
1) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, violazione dell’art. 324 c. 3
c.p.p. e 7 c.p.p. non essendovi stata tempestiva trasmissione al Tribunale del Riesame,
degli atti posti a fondamento del sequestro con la conseguenza che il mancato
adempimento aveva determinato l’impossibilità per il Tribunale di decidere entro dieci
giorni dalla trasmissione degli atti, con conseguente perdita di efficacia della misura ;
2) vizio di motivazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione
degli stessi, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di usura;
3) motivazione carente sulla sussistenza del profilo della sproporzione tra i redditi dichiarati
ed i beni posseduti, potendo il Pontillo contare su entrate quali i contratti di affitto e
vendite di beni immobili, vincite all’Enalotto, facenti comunque capo alla sua famiglia, e
trascurate dal Tribunale del Riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è sconfessato, “in apertura”, dal Tribunale del Riesame che
nell’ordinanza impugnata indica: 1) il termine entro il quale è stata inoltrata la specifica
richiesta, al P.m., di trasmissione di tutti gli atti posti a fondamento del sequestro, in esito
all’udienza del 16.3.2015; 2) la data in cui detti atti sono pervenuti al Tribunale del Riesame ai

4

ritenendo, in conformità a quanto affermato dal GIP, che vi fosse il fumus del reato di usura per il

fini della decisione (7.4.2015); 3) la data in cui la decisione è stata adottata ( il 17.4.2015) e dà
conto del pieno del rispetto del termine di giorni dieci, unico parametro da cui far discendere,
eventualmente, la perdita di efficacia della misura cautelare reale. In proposito deve ricordarsi
che l’effetto caducatorio della misura cautelare che in base al combinato disposto del quinto e
del decimo comma dell’art. 309 c.p.p., deriva dalla mancata trasmissione degli atti da parte
dell’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di giorni cinque, non si produce quando

trasmissione degli atti è disciplinata dall’autonoma e diversa disposizione di cui all’art. 324 c. 3
c.p.p. ( non modificata dalla L. 332/95); il richiamo all’art. 309 c. 10, pur contenuto nel comma
settimo del citato articolo 324, deve infatti intendersi limitato all’effetto caducatorio derivante
dalla sola mancata decisione entro il termine di dieci giorni ( Sez. 3.7 marzo 1996, n. 639) del
cui rispetto, nel caso in esame, viene dato perfettamente dato conto.
Quanto ai motivi di doglianza di cui ai punti 2 e 3 , trattasi di argomenti di merito che non
possono costituire oggetto di ricorso per cassazione.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di
misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla
verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle
acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in
particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più
circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini
preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò comporta
che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma
soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e
quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del
fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n.
12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non
risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la
sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione di una misura cautelare reale nella
parte in cui ipotizza, conformemente a quanto ritenuto dal GIP , il reato di usura a carico di

t

trattasi di riesame concernente una misura cautelare reale atteso che in tale ipotesi la

Pontillo Angelo, padre dell’ odierno ricorrente, ristretto in regime custodiale, ricavandolo
dalle convergenti dichiarazioni delle pp.00, dalle intercettazioni telefoniche e dagli esiti
dell’attività di perquisizione e sequestro.
Ancora il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere, esamina le
caratteristiche dell’istituto del sequestro di cui all’art. 12 sexies distinguendolo dal sequestro
preventivo, in ragione di ciò, legittimamente, ritiene configurabile il presupposto del

preventivo dei beni dei quali il Pontillo , risulti intestatario e dei quali risulti avere la
disponibilità a qualsiasi titolo. L’art. 12 citato prevede, infatti, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per una serie di reati fra i quali l’art. 644 c.p., la confisca
dei beni nella disponibilità del condannato, ove sia provata, da un lato, l’esistenza di una
sproporzione fra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il
valore economico di detti beni e da un altro lato che non risulti una giustificazione credibile
circa la provenienza dei suddetti beni (sez. U n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491).
Ed ancora più specificamente si è affermato che sono legittimamente confiscabili, a norma
dell’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, i beni e le altre utilità di cui il condannato per
determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o
meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto
una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile peraltro attraverso una
giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la
titolarità o la disponibilità dei beni; ed ai fini dell’assolvimento di tale onere, da un lato non è
sufficiente che sia fornita la prova di un rituale acquisto, essendo necessario che i mezzi
impiegati per il relativo negozio derivino da legittime disponibilità finanziarie; dall’altro non
si richiede che gli elementi allegati siano idonei ad essere valutati secondo le regole
civilistiche sui rapporti reali, possessori o obbligazionari, ma solo che essi, valutati secondo il
principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, dimostrino una
situazione diversa da quella presunta, il che certamente non implica sufficienza di
prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosa prova
(sez. 6 n. 1087 del 26/3/1998, Rv. 211955; sez. 5 n. 3682 del 12/1/2011, Rv. 249711).
Con riferimento al caso di specie ed in relazione al motivo di ricorso proposto, il Tribunale ha
fornito motivazione, priva di illogicità o contraddizioni e basata su considerazioni di fatto che
non possono essere riviste in sede di legittimità, in ordine agli elementi che hanno

3

sequestro previsto dall’art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 per assoggettabilita’ a sequestro

consentito di ritenere provata la riconducibilità a Pontillo Angelo dei beni intestati alla
moglie ed ai figli dello stesso ed ha altresì dato conto del requisito della sproporzione tra i
detti beni ed i redditi dichiarati, evidenziando la carenza della consulenza tecnica della difesa
in punto di ricostruzione storica dei redditi e delle attività economiche dell’ indagato dei
quali non viene fornito alcun riscontro oggettivo, mentre la documentazione offerta in
produzione dalla difesa viene definita dal Tribunale informe.

dal C.T. di parte , il quale si limita ad attestare la capienza del patrimonio della famiglia
Pontillo con i singoli acquisti, ma ne sottolinea l’inadeguatezza e insufficienza ai fini della
dimostrazione della provenienza da fonti di reddito lecite ( pag. 5 dell’ordinanza ).
Per tutte le osservazioni qui esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della
somma di C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s ese processuali
e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 6.10.2015

Il Tribunale si sofferma e censura infatti non solo il metodo di verifica dei redditi elaborato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA