Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4340 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4340 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TESTA CESARE MARIA N. IL 06/01/1945
1) RESPONSABILE CIVILE(A.PRIMERARO EDIT. TIPOGRAFICA
S.R.L. )
avverso la sentenza n. 892/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Testa Cesare Maria è stato condannato dal tribunale di Roma alla

pena di C 2.000,00 di multa per il reato di cui agli articoli 595 e 596 bis
per avere offeso la reputazione del dottor Salcerini Simone, magistrato

stampa mediante gli scritti contenuti nel libro “Il caso Testa. L’ignobile
truffa al liceo scientifico Galilei di Macerata”.
2.

Il tribunale di Camerino ha anche condannato l’imputato al

risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa,
nonché alla riparazione pecuniaria, ordinando la confisca e la distruzione
delle copie del libro in sequestro. La Corte d’appello di Roma, con
sentenza del 27/09/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la somma
riconosciuta dalla parte civile a titolo di riparazione pecuniaria e
condannava in solido anche il responsabile civile “Aldo Primerano Editrice
Tipografica”.
3.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cessazione il

Testa lamentando testualmente: “(..) l’arrogante rifiuto del clima
accusatorio da parte inequivocabile dei magistrati in tutte le udienze del
procedimento n. 892/08, impedendo in tal guisa la corretta ricostruzione
storica della verità processuale in puro oggettivismo fenomenologico il
cui mancato raggiungimento rende farsesca qualsiasi conclusione
giudiziaria così come sempre inevitabilmente accade quando 1 – l’habeas
corpus viene inaccettabilmente frammentato dalla descrizione del capo
d’accusa; 2 – totale resta l’inutilizzo processuale dell’arma del delitto,
nello specifico il libro sequestrato; 3 – ostinato ed arrogante disinteresse
processuale per il movente del delitto. 4 – clima inquisitorio alla “cardinal
Juan de Torquemada”, adottato nei confronti del sottoscritto, riportando
indietro di 600 anni l’orologio della giustizia italiana, rivelatasi ancora
una volta strumento malleabile di vendetta di classe per la difesa degli
interessi dei soliti privilegiati”.
4.

I magistrati, secondo quanto testualmente afferma il ricorrente,

avrebbero ricostruito quasi con rigore filologico la scena tribunalizia dei

all’epoca dei fatti in servizio presso il tribunale di Camerino, a mezzo

vari Sant’Uffizio: e con buona pace degli epigoni di Giovan Battista Vico e
della loro adozione di quella ciclicità della storia speculativamente attinta
da Pitagora, da Platone, dallo stoicismo, da Origene, da Sant’Agostino,
da Gioacchino da Fiore e ripresa più tardi da Hegel da Spengler e da
Nietzsche.
5. In sostanza, con una lunghissima memoria, infarcita di
considerazioni generali di carattere storico, filosofico, politico … il Testa
lamenta l’esistenza di una motivazione viziata e la generica violazione

sentenza, l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato,
l’annullamento dei due processi penali di primo e secondo grado a causa
di costante violazione della correttezza procedurale e conseguente
calpestio del principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
(“siano costoro al rango del Salcerini magistrato oppure a quello di
comuni mortali come il sottoscritto”), l’annullamento dei processi a causa
di voluminosa documentazione psicosanitaria di gravi disturbi alla
personalità (“che gli valgono l’infamante stimmata di individuo
socialmente molto pericoloso per sé e per gli altri nonché incapace di
intendere e di volere”), la disamina sulla legittimità della mancata
prescrizione della procedura civile relativa alla prescrizione di quella
penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancata indicazione specifica dei vizi,
rilevanti ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, da cui
sarebbe affetta la sentenza impugnata. Le censure svolte dal ricorrente
sono formulate in modo generico, senza alcuna considerazione degli
elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata,
sicché l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di
questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto
minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al
provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti o, ancor
meno, considerazioni di natura storico-filosofica o de jure condendo, del
tutto inconferenti ed irrilevanti in questa sede.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e dell’ammenda, liquidata equitativamente in C
1.000,00.
2

dei suoi diritti di difesa, concludendo per la totale riforma dell’impugnata

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/11/2012

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