Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 434 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 434 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPECCHIA COSIMO DAMIANO N. IL 12/07/1953
avverso la sentenza n. 1743/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013


Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Lecce con sentenza del 23/01/2013 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in data 20/04/2011, con la quale Specchia
Cosimo era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006,
a lui ascritto per avere realizzato, su un’area di sua proprietà, una discarica abusiva di materiali
ferrosi, carcasse di autovetture e pneumatici, e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed €
2.600,00 di ammenda;

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che doveva ravvisarsi un’ipotesi di
deposito temporaneo di rifiuti e che non potevano qualificarsi tali gli automezzi ancora muniti di
targa e le parti di auto destinate ad essere rivendute;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone la medesima questione già sottoposta all’esame
dei giudici di merito;
– che il ricorso è manifestamente infondato, oltre a contenere deduzioni in punto di fatto
inammissibili in sede di legittimità;
– che, infatti, la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di una discarica
costituisce corretta applicazione della definizione contenuta nell’art. 2, comma 1 lett. g), del D. Lgs.
n. 36 del 13/01/2003 e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in
materia, mentre il ricorrente si limita a reiterare deduzioni in punto di fatto in ordine alla natura dei
materiali indicati nell’accertamento di merito come rifiuti e alla loro destinazione allo smaltimento;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

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